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Numero d'incarto:
14.2000.00080
Data decisione, Autorità:
03.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00080
Lugano
3 novembre
2000
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 dicembre 1999 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dalla parte convenuta
avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio,
sulla
quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, con
sentenza 3 luglio 2000, ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza l’opposizione interposta avverso
il precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 39'600.-- oltre interessi al 5% dal 01.11.1998.
-
Tassa di giustizia in fr. 500.--, comprensiva delle
spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di __________ in ragione
di 7/10 mentre resta a carico dell’istante per 3/10. __________rifonderà poi
alla controparte fr. 150.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione alle parti come di rito.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 3 agosto 2000,
ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il mantenimento
integrale dell’opposizione;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 10 dicembre 1999 dell’UEF di Mendrisio (doc.
A), i __________ ha escusso __________ in via di realizzazione di pegno manuale
per il pagamento di fr. 54'873,65, oltre interessi al 6% dal 1. novembre 1998
nonché fr. 239.-- di spese di inventario ne fr. 100 + 275,55 di spese esecutivi,
indicando quale titolo di credito "1) Affitti arretrati __________ e
deposito __________ dal 01.11.98 al 31.10.99 al __________) Spese verbale DR
No. __________del 02.12.1999. Esecuzione a convalida dell’inventario No.
__________del 02.12.1999” e quale pegno “Come a verbale d’inventario No.
__________del 02.12.1999”.
L’escussa
ha interposto opposizione, la procedente ne chiesto il rigetto.
B. All'udienza di contraddittorio 25 aprile 2000, l’escutente si è riconfermata
nell’istanza, producendo anche un memoriale aggiuntivo ed altri documenti.
L’escussa ha integralmente contestato l’istanza, ritenendo in particolare che
non vi fosse agli atti un valido riconoscimento di debito, che il credito non
fosse comunque esigibile al momento dell’introduzione della procedura esecutiva
e ha opposto l’eccezione di compensazione. In replica e in duplica le parti
sono rimaste sulle loro posizioni.
C. Con
sentenza 3 luglio 2000, il Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud
ha accolto parzialmente l'istanza di rigetto, limitatamente a fr. 39'600.-- (a
fronte dei fr. 54'873,65 richiesti), oltre interessi al 5% dal 1. novembre
1998.
Il
primo giudice ha ritenuto che le lettere 6 ottobre 1998 e 24 settembre 1999 di
cui al doc. L non costituissero un valido titolo di rigetto, sia se prese
singolarmente, sia se messe in rapporto con altra documentazione agli atti,
poiché, in assenza di produzione delle lettere 19 giugno e 2 ottobre 1998 alle
quali fa riferimento la lettera 6 ottobre 1998, non risultava determinabile
l’importo riconosciuto.
Il
Segretario Assessore ha invece considerato che il “Regolamento” per l’affitto
di reparti di deposito chiusi (cabine) o aperti nel __________ (sempre doc. L,
seconda parte) – firmato dalle parti, per quanto concerne la __________n. 105,
il 15 giugno 1990 con validità dal 1. agosto 1990, e per quanto riguarda invece
le __________ n. 106 e 108 il 18 dicembre 1991 con validità dal 1. novembre
1991 – costituisse un valido titolo di rigetto provvisorio per gli affitti
richiesti (dal 1. novembre 1998 al 31 ottobre 1999) relativamente alle
__________n. 105, 106 e 108 (esclusa la __________n. 130 per la quale non sono
stati prodotti documenti), tenuto conto d’altronde delle modifiche degli
importi originari delle pigioni di cui ai doc. M e O (esclusa quella dell’11
maggio 1999 – doc. M – non essendone realizzate le condizioni). L’eccezione di
compensazione è stata poi respinta, perché i pretesi crediti dell’escussa nei
confronti della procedente non sono stati quantificati e nemmeno lontanamente
resi verosimili.
Il
giudice di prime cure ha invece rifiutato di concedere il rigetto per le
ulteriori spese (pulizia, ecc.), in assenza di un titolo di rigetto, il plico
sub doc. P consistente di semplici (e contestate) fatture.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________, ritenendo che
i crediti vantati dalla procedente non erano esigibili al momento
dell’introduzione dell’esecuzione, avendo la stessa procedente unilateralmente
fissato il termine del 31 dicembre 1999 per il pagamento (citati i doc. F, G, H
e I). L’appellante ha inoltre sostenuto che l’appellata aveva violato i
contratti di locazione, in quanto aveva impedito più volte a __________ di
asportare merce dai suoi magazzini (citati i doc. I e E).
Infine,
__________critica, apparentemente in via subordinata quand’anche in apertura
dell’atto di appello e senza le riserve di rito, il calcolo effettuato dal
giudice di prime cure, che non tiene conto del fatto che il contratto relativo
alla cabina n. 108 è stato disdetto con effetto al 30 agosto 1999 (doc. F e P47
a P52) né dei nuovi canoni di locazione stabiliti nel doc. M, sui
quali però si è fondato l’escutente per calcolare i propri crediti (doc. P35
a P46), di modo che invece che per i fr. 39'600.-- riconosciuti dal
Segretario Assessore, il rigetto sarebbe dovuto essere concesso solo per fr.
35'550.--.
E. Nelle
sue osservazioni, l’appellata conclude per la reiezione dell’appello. Essa afferma
di non aver chiesto la locazione per il periodo successivo al 30 agosto 1999,
ciò che il primo giudice avrebbe tenuto in considerazione, come pure dei nuovi
affitti di cui al doc. M. L’appellata contesta per di più di aver violato il
contratto di locazione e ribadisce che i canoni richiesti sono esigibili.
Considerato
in diritto
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
-
Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito (cfr. Cometta, op.
cit., p. 331).
-
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con rif.). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di
specie.
3.1. In casu e
prima facie, risulta dagli atti che le relazioni contrattuali tra le parti sono
rette da contratti di locazione (cfr. i due “regolamenti” di cui al doc. L,
che, con l’esclusione di ogni responsabilità della ditta __________– pto 8 – e
il libero accesso concesso a __________– cfr. pto 6 –, esclude apparentemente
la qualifica di contratto di deposito o di deposito presso magazzini: cfr. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux,
Zurigo 1995, n. 4820-4821 e 4921).
3.2. Il contratto
di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito
per il canone scaduto (cfr. Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 114 ad art. 82; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I.
Losanna 1999, n. 49 ad art, 82).
3.3. Il primo
giudice va quindi seguito laddove considera che i due contratti di cui al doc.
L costituiscono un titolo di rigetto per quanto concerne i canoni relativi alle
cabine n. 105, 106 e 108. Non vi è invece agli atti – questione peraltro non
più litigiosa in sede di appello – alcun titolo di rigetto per il canone
relativo alla cabina n. 130 né per le spese accessorie (cfr. Cometta, op. cit., p. 341).
3.4. Se il
contratto di locazione è di durata indeterminata, esso vale titolo di rigetto
fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato
disdetto (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 116 ad art. 82).
Dal doc. F risulta
verosimile che il contratto relativo alla cabina n. 108 (e quindi probabilmente
anche alla cabina n. 106) sia stato disdetto per il 30 agosto 1999, ciò che
peraltro ammette la stessa procedente (cfr. osservazioni all’appello, p. 3, ad
6). Vero è, tuttavia, che quest’ultima, anche se non lo ha precisato nel
precetto esecutivo, ha calcolato l’importo richiesto senza includervi l’affitto
di settembre ed ottobre 1999 relativo alla __________n. 108 (cfr. plico P:
l’ultima fattura, per quanto concerne la __________n. 108, è quella del 31
agosto 1999, doc. P45). Il primo giudice, invece, ha erroneamente
incluso gli affitti di settembre ed ottobre 1999 nel calcolo dell’importo per
il quale ha concesso il rigetto (cfr. sentenza, p. 3, cons. 2.3). Quest’errore
rimane però senza conseguenze sul risultato finale, dato che l’appello deve
comunque essere accolto integralmente per un altro motivo.
- L'esigibilità
del credito – altra condizione (materiale) del rigetto, che pure va esaminata
d’ufficio (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 77 ad art. 82) – deve essere data già al momento dell'invio della
domanda d'esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell'istanza di
rigetto: il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale;
un credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell'invio
della domanda d'esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno
quando l'esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell'istanza
di rigetto (Cometta, op.
cit., p. 347).
4.1. Dai contratti di locazione (doc. L) risulta che i canoni diventano
esigibili 30 giorni dopo l’emissione delle relative fatture di affitto (pto.
4).
4.2. L’appellante
pretende tuttavia che la stessa procedente abbia unilateralmente fissato il
termine del 31 dicembre 1999 per il pagamento dei crediti in esame. Occorre
effettivamente constatare che l’appellata aveva, nel 1998, fissato
all’appellante un limite massimo di esposizione di fr. 80'000.-- e che nella
sua raccomandata 2 novembre 1999 (doc. G), la stessa ha ribadito questa soglia
con l’indicazione di un termine al 31 dicembre 1999. Vero è che in chiusura dello
stesso documento, la procedente scrive: “Attendiamo ora un vostro passo deciso
nella direzione di quanto sopra menzionato entro e non oltre il 30.11.99”. Giova
però rilevare che _________ha, prima di quest’ultima data, ossia il 26 novembre
1999, effettuato un pagamento di fr. 10'000.-- che ha ridotto il suo scoperto,
a fine ottobre 1999, sotto la soglia fissata (per la precisione: fr. 79'085.05,
cfr. doc. H). Ne discende che, poiché la proposta di dilazione di cui al doc. G
può essere ritenuta accettata tacitamente da __________ai sensi dell’art. 6 CO,
l’escussa ha rispettato l’accordo tra le parti, che, quindi, vincola la
procedente. Di conseguenza, __________ può validamente prevalersi, per gli
affitti scaduti prima del 1. novembre 1999, di una dilazione – se non di pagamento
in ogni caso di esecuzione (su questa distinzione, cfr. Charles Jaques, Le “rang” des
créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance
(postpositions), tesi Losanna 1999, n. 938 ss.) – almeno fino alla fine del
1999, quindi ancora valida al momento dell’introduzione dell’esecuzione (il
precetto è datato 10 dicembre 1999). Non risulta d’altronde dal doc. G che tale
dilazione sia stata sottoposta alla condizione che __________ riconoscesse il
suo debito, condizione che invece appare solo nei doc. F del 24 agosto 1999 , M
dell’11 maggio 1999 e H del 30 novembre 1999. Per quanto concerne i doc. F e M,
le proposte che vi figuravano sono state sostituite da quella posteriore
contenuta nel doc. G. D’altronde, la creditrice non poteva, prima del 31
dicembre 1999, revocare unilateralmente la dilazione concessa (o confermata)
nel doc. G, di modo che la condizione circa il riconoscimento del debito posta
nel doc. H non vincola __________. Qualora la debitrice, il 31 dicembre 1999,
non avrà ridotto il suo scoperto sotto la soglia dei fr. 80'000.-- e non avrà
fatto proposte concrete di rimborso del saldo, la procedente riavrà il diritto
di chiedere immediatamente per via esecutiva il pagamento dell’intero scoperto.
-
Si rivela pertanto inutile esaminare le altre eccezioni sollevate
dall’escussa, in particolare quella relativa alla cattiva esecuzione, risp.
l’inadempimento, dei contratti di locazione da parte dell’escutente.
-
L’appello
3 agosto 2000 di __________ va quindi accolto.
La totale
soccombenza dell'appellata in seconda sede giustifica che venga posta interamente
a suo carico la tassa di giustizia, con l’obbligo di rifondere a controparte
un'indennità di fr. 800.-- (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art.
82 LEF e 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
- L’appello 3 agosto 2000 di __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza la sentenza 3 luglio 2000 del Segretario Assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza è respinta
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico dell’istante __________ che rifonderà
a __________ , fr. 500.-- di indennità."
-
La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata da __________, è
posta a carico dell’appellata __________ la quale rifonderà a controparte fr.
800.-- di indennità.
-
Intimazione
a:__________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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