AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2000.00073
Data decisione, Autorità:
11.10.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00073
Lugano
11 ottobre
2000
/JC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria di cui all’inc.__________ della Pretura di
Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell'istanza di sequestro del 25 febbraio 2000
di
Contro
e
dell'opposizione formulata il 23 marzo 2000 da
al decreto
di sequestro 28 febbraio 2000 emanato dalla Segretaria Assessore del Distretto
di Lugano,
opposizione
respinta dalla stessa Segretaria Assessore, che con decisione 21 giugno 2000 ha
così statuito:
“1. L’istanza
di opposizione è respinta; di conseguenza è confermato il sequestro ordinato il
28 febbraio 2000 su istanza di __________ nei confronti di________.
-
La
tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.-- a titolo
di indennità.
-
omissis.”
decisione
impugnata da __________, che con appello 3 luglio 2000 chiede venga giudicato:
“1. L’appello
è accolto.
§ Di conseguenza la decisione 21 giugno 2000
del Pretore del Distretto di Lugano è annullata (Inc. n. __________).
- L’opposizione al sequestro 23 marzo 2000
è interamente accolta.
§
Di conseguenza è annullato il decreto di sequestro N. __________ e
relativo sequestro di tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in
arrivo e in uscita, beni di ogni tipo che si trovino sui conti, depositi, relazioni
bancarie, tesori o cassette di sicurezza dei quali sia titolare o possa
comunque disporre, direttamente o indirettamente o per procura, singolarmente o
congiuntamente con terzi, la signora __________ in , in particolare
della relazione “ ”, intestata alla convenuta e ciò sino a
concorrenza del credito dedotto in esecuzione.
- Protestate spese e ripetibili."
Viste le
osservazioni 31 luglio 2000 di __________ nonché le contro-osservazioni 25
agosto 2000 di __________,
ritenuto
in
fatto:
A. Con
istanza del 25 febbraio 2000, __________ ha richiesto nei confronti di
__________, domiciliata a __________), il sequestro ex art. 271 cpv.1 n. 2 e 4
LEF presso la banca __________, a , di tutti gli averi, somme, titoli,
crediti, pagamenti in arrivo e in uscita, valori, beni di ogni tipo che si
trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, tesori o cassette di sicurezza
dei quali sia titolare o possa comunque disporre – direttamente, indirettamente
o per procura – singolarmente o congiuntamente con terzi, la signora __________
in __________ e ciò sino a concorrenza della somma di US$ 200'000.–, valuta 14
dicembre 1999 oltre agli interessi bancari, al saggio applicabile al conto $
con investimento fiduciario, con particolare riferimento alla relazione
“ ” intestata alla convenuta presso la __________.
L'istante,
quale titolo di credito, ha indicato: revoca dell’atto di donazione mobiliare
perfezionatasi il 14 dicembre 1999 mediante intestazione al nome esclusivo
della resistente della relazione “__________” presso la __________ con ripetizione
dei beni donati conformemente agli art. 249 e 250 CO.
B. Il 28 febbraio 2000, la Segretaria Assessore della Pretura di
Lugano, Sezione 5, ha ordinato il sequestro come richiesto dall’istante. Con
scritto 29 febbraio 2000, __________ ha informato l’UE che il sequestro si era
rivelato fruttuoso per un importo di US$ 203'435.–, equivalente al giorno
dell’esecuzione del sequestro a fr. 334'440.--.
C. Mediante
atto del 23 marzo 2000, __________ ha interposto opposizione al sequestro.
D. All’udienza
di discussione 19 giugno 2000, __________ ha confermato la sua opposizione,
producendo a sostegno un memoriale scritto e cinque documenti. __________ ha
contestato in fatto ed in diritto il riassunto di controparte. In replica ed in
duplica, le parti sono rimaste sulle loro posizioni.
E. Con
decisione 21 giugno 2000, la Segretaria Assessore ha respinto l’opposizione di
__________ e confermato il sequestro, caricandole la tassa di giustizia in fr.
350.--, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.-- a titolo di
indennità.
In
sostanza la Segretaria Assessore ha ritenuto sufficientemente verosimile la
causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, vedendo nel permesso C
rilasciato al sequestrante dal Canton Friborgo – con validità almeno fino al 14
febbraio 2001 – un legame sufficiente con la Svizzera. La prima giudice ha,
d’altro canto, considerato insufficientemente circostanziata l’affermazione di
__________ secondo la quale il centro degli interessi del sequestrante sarebbe
situato a __________ e non in Svizzera.
La
prima giudice ha poi ritenuto verosimile l’esistenza del credito vantato dal sequestrante
in base ai documenti A, B e C. Dal tenore inequivocabile, chiaro e incondizionato
di quest’ultimo, risulterebbe che la debitrice sequestrata abbia autorizzato il
trasferimento dell’importo donatole dal sequestrante e depositato sul conto
“__________ ”, conto che la giudice considera di pertinenza di ;
emerge d’altronde implicitamente dalla decisione impugnata che il conto
accreditato (conto “ ”) apparterrebbe al sequestrante. È inoltre
stata giudicata non minimamente sostanziata la tesi dell’opponente secondo la
quale tale autorizzazione sarebbe stata data nell’ambito di una prospettata attribuzione
a __________ di un mandato fiduciario di gestione degli averi di __________
depositati sul conto “__________
F. Con
appello 3 luglio 2000, __________ chiede la riforma della decisione pretorile
nel senso dell’ammissione dell’opposizione al sequestro.
L’appellante
critica innanzitutto la conclusione positiva alla quale è giunta la prima
giudice sulla questione della verosimiglianza del credito. In sostanza, ella nega
in particolare qualsiasi valore probatorio ai documenti A e B, che non sono riferiti
né ad un cliente determinato, né ad un’operazione determinata e nemmeno
indicano la banca presso la quale è registrata la relazione “__________ ”. Quanto
al doc. C, l’appellante osserva che non vi è agli atti alcun elemento per ammettere
la verosimiglianza dell’appartenenza del conto “__________ ”, in un primo tempo
al sequestrante poi all’asserita debitrice, né per concludere che l’appellato
sia titolare della relazione “__________ ”; né spetta a lei dimostrare che alla
base della dichiarazione di cui al doc. C non vi sia un “animus donandi” o una
volontà di restituzione. __________ rileva inoltre che, anche volendo ammettere
la validità del doc. C, non se ne potrebbe dedurre il quantum dell’asserito
credito vantato dal sequestrante. L’appellante ribadisce d’altronde
l’inesigibilità del preteso credito, invocando l’assenza di data – aggiunta, a
suo dire, dal sequestrante solo posteriormente – sul doc. C. Ella osserva
ancora che il diritto materiale applicabile nel caso di specie è il diritto
italiano e non il diritto svizzero sul quale si è invece fondata la giudice di
prime cure.
L'appellante
contesta d’altro canto l’esistenza di una causa di sequestro ai sensi dell’art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF. Il doc. 1, prodotto in semplice fotocopia parziale del
documento originale non sarebbe sufficiente a rendere verosimile che il sequestrante
sia domiciliato a __________; il domicilio del creditore in Svizzera non
costituirebbe peraltro una connessione sufficiente con il nostro paese ai sensi
dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. __________ aggiunge che dall’istanza stessa si
desume che il centro degli interessi di __________ sta in __________.
L’appellante
insorge infine contro l’importo delle ripetibili, ritenuto esagerato.
G. Con osservazioni 31 luglio 2000, __________ ribadisce le sue tesi
sulla verosimiglianza del credito che vanta, fondandosi però su un nuovo
documento nel quale la banca __________ attesta che l’appellato ha, il 21
settembre 1999, aperto presso di essa una relazione sotto la denominazione
convenzionale “”, sulla quale, il 15 ottobre ed il 24 novembre 2000,
ha girato dal proprio conto denominato “” due importi di US$
100'000.– ciascuno, che la relazione “” è poi stata, in un primo
tempo, cointestata ad una terza persona e che __________ ha in seguito
rinunciato alla contitolarità, e che il sequestrante è unico titolare nonché
avente diritto economico della relazione “ ”.
Per
quanto concerne la condizione del legame sufficiente con la Svizzera di cui all’art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF, il sequestrante la ritiene data nel caso di specie, sia
perché il luogo di adempimento dell’obbligo di restituzione dei US$ 200'000.–
sarebbe localizzato in Svizzera, sia perché i fondi in questione sono
depositati in un istituto bancario elvetico.
H. Così
come autorizzata da questa Camera, __________ ha presentato, il 25 agosto 2000,
delle contro-osservazioni. L’appellante ritiene irrilevante il nuovo documento
(n. 2) prodotto dal sequestrante, in quanto la dichiarazione della banca non
permette di determinare quale fosse l’importo ancora depositato sul conto
“__________ ” al momento della rinuncia di __________ alla contitolarità né al
momento della stesura del doc. C, di modo che non è determinabile il quantum
del credito vantato dal sequestrante. Inoltre, la banca non indica nemmeno chi
era il titolare della relazione “__________ ” “al momento determinante”.
L’appellante chiede d’altronde lo stralcio del doc. 2, ottenuto, a suo dire,
dal sequestrante in violazione del segreto bancario ad un momento (il 31 luglio
2000) in cui egli stesso afferma che non era più titolare del conto “__________
”.
rileva peraltro come l’appellato abbia, a pagina 4 delle sue osservazioni
all’appello, dato un nuovo motivo all’elargizione dei US$ 200'000.–, parlando
di costituzione di “un fondo che le coprisse il mancato guadagno per aver lasciato
prematuramente il lavoro”. L’appellante considera che tale versione sia
contraddittoria con le due altre presentate precedentemente dall’appellato,
ossia che la donazione, poi revocata, fosse motivata dall’idea che __________
sarebbe andata a vivere con __________, risp. avrebbe servito a garantirle un
futuro qualora egli fosse venuto meno. Queste contraddizioni sarebbero, a mente
dell’appellante, di natura tale da escludere ogni verosimiglianza del credito
fatto valere dal sequestrante.
Considerando
in
diritto:
- Questioni
procedurali
1.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il
sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art.
271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.--
competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si
trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv.
3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2
lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima
di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi
addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza
del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore
(art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per
valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni
appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro
fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del
creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e
della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di
convincersi ‑ sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola
fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o
da suoi organi o persone ausiliarie ‑ che in concreto le circostanze di
fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario
(cfr. Walter Stoffel, Le séquestre,
in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK
1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.
466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf
Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure
sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),
rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al
sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla
domanda di sequestro e verificare ‑ pur con il medesimo potere di
cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) ‑
se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del
sequestro ‑ contestate dall’opponente ‑ risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di
verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del
creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 38 ad art.
278).
1.4. La nuova decisione
(sull’opposizione) ‑ sia essa di annullamento o di conferma del sequestro
(cfr. Reiser, op. cit., n.
44-45 ad art. 278) ‑ può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni
davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) ‑,
nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in
caso di valore inferiore agli 8'000.-- franchi, la Camera di cassazione civile
con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG).
L’autorità superiore deve verificare ‑ sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le
stesse si possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) ‑ se nel
caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro
addotte dal creditore ‑ e contestate dalle controparti ‑ è
raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento
conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di
prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione
che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).
1.5.
a) Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze,
vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme
cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massime
dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"),
nonché le massime di celerità e di concentrazione (Jérôme Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans
le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.). Detto
altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato
allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod
non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta
stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia
stato ammesso o non contestato dalla controparte (Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed.,
Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung")
ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie cognitio"),
nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl, La réalisation du droit
et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212). Il
giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I
principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il
giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli
che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte.
Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive ‑ sia
fattuali che in diritto ‑ ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e
d'immediato riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le
allegazioni non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del
gravame.
c) Quando
una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente,
in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si
applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84),
stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non bastando
dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del caso, a
pareri oggettivi di istituti ‑ ad esempio l'Istituto svizzero di diritto
comparato di Losanna ‑ o autori neutri. In caso di omissione, il giudice
applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
d) Vi
è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano
al vero (Piégai, op. cit.,
n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti
divergenti. Vi è chi richiede un'alta verosimiglianza (Amonn/ Gasser, op. cit., §51 n. 40), chi si limita
ad una verosimiglianza semplice (Gilliéron,
BlSchK 1995, p. 132; Stoffel,
op. cit., p. 281; Hohl,
op. cit., nota 222 ad n. 459: almeno 51% di probabilità che la tesi del sequestrante
sia vera; pure in questo senso: Reeb,
op. cit., [“plus vraisemblable”]; Ottomann,
op. cit., n. 32 p. 253 ["wahrscheinlicher"]; Urs Engler, Basler Kommentar, Vol.
I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 ad art. 25 ["lediglich als überwiegend
wahr halten"]), chi abbassa l’asticella al 33 % (Flavio Cometta, Assistenza
giudiziaria internazionale in materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20,
Lugano 1999, p. 166, n. 2.2.6.2: “in termini percentuali non occorre che la
tesi del sequestrante superi di gran lunga o di poco la soglia del 50 % delle
probabilità: vero é però che la verosimiglianza delle argomentazioni del creditore
non può essere sensibilmente inferiore a tale limite, ritenuto che valori minori
di una probabilità su tre sono in linea di principio inidonei a determinare il
provvedimento incisivo del sequestro”) e chi si accontenta di una
verosimiglianza molto bassa che sarebbe sempre data a meno che il preteso
debitore non rechi una prova completa dell'inesistenza della circostanza resa
verosimile dal sequestrante (Piégai,
op. cit., p. 174-175; decisione 8 luglio 1999 della 1ère Section de la Cour de Justice
de Genève, in SJ 2000 I 332, cons. 2). Le tesi estreme vanno respinte in considerazione,
da un lato, del carattere provvisionale e urgente della misura del sequestro,
dall'altro, della giurisprudenza del TF e del Messaggio del Consiglio federale
relativo alla revisione della LEF (FF 1991 III 119 s., n. 208.2, con rif.) che
si riferiscono alla nozione di verosimiglianza in materia di rigetto
provvisorio dell'opposizione. Viste le difficoltà particolari in materia di sequestro
legate alla necessità di agire velocemente, una probabilità del 33% (1/3) deve
essere la soglia minima da raggiungere dal sequestrante per ottenere il sequestro
(CEF 10 aprile 2000 in re R.P. c. A. I. H. C. L. cons. 1.5. d). Per garantire
i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante –
dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in
funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una
garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa
si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro
(cfr. Gilliéron, BlSchK
1995, p. 132; Piégai, op.
cit., p. 306), nei limiti del danno di cui il sequestrato potrebbe
verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che
l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del
sequestro (cfr. Michel Criblet,
La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre
selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb,
op. cit., p. 467 s.).
e) Secondo
l'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza
di questa Camera (CEF 14 aprile 2000 in re R.P. c. A. I. H. C. L., cons.
1.5. e), sono ricevibili sia i veri nova che gli pseudonova.
1.6. Ricevibilità
del documento 2 prodotto dal sequestrante
Visto il considerando che precede (cons. 1.5e), lo scritto della
banca __________ (doc. 2) prodotto per la prima volta in sede di osservazioni
all’appello, quand’anche riferito a fatti avvenuti già prima dell’istanza di
sequestro (pseudonova), è formalmente ricevibile. L’appellante ne chiede
tuttavia lo stralcio, asserendo che è stato ottenuto dal sequestrante in
violazione del segreto bancario ad un momento (il 31 luglio 2000) in cui egli
stesso afferma che non era più titolare del conto “__________ ”. Questa
motivazione non convince. La banca non ha infatti dato informazioni che
__________ non conoscesse già per esperienza diretta. In particolare, la banca
non indica chi è il titolare attuale della relazione “__________ ” né quali
operazioni sono state effettuate su tale conto dopo che il sequestrante ha
rinunciato alla (co)titolarità.
- Esistenza di una causa di sequestro
Il
sequestro in causa è stato chiesto sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 e 4
LEF.
2.1. Quanto
alla prima causa di sequestro (trafugamento di beni, preparazione alla fuga o
latitanza), va constatato che il sequestrante non ha addotto alcun elemento
oggettivo e concreto a favore della propria tesi. Il documento C, se fosse interpretato
nel senso proposto dal creditore, indicherebbe al contrario una volontà della
debitrice di assumere i propri impegni (restituzione dell’importo donato). Del
resto, il sequestrante non sostiene più, in sede di appello (cfr. osservazioni
del 31 luglio 2000, p. 7-8), l’esistenza della causa di cui all’art. 271 cpv. 1
n. 2 LEF.
2.2. Il
numero 4 della stessa norma – a differenza delle altre cause di sequestro –
esige che il credito del sequestro (cosiddetta “Arrestforderung”) abbia un “legame
sufficiente con la Svizzera”, rispettivamente si fondi su una sentenza esecutiva
o su un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.1 LEF. La pretesa di __________
non si fonda tuttavia né su una sentenza né su un riconoscimento di debito nel
senso della norma citata, di modo che un sequestro può essere concesso soltanto
nella misura in cui la medesima pretesa abbia un legame sufficiente con la
Svizzera nel senso della norma citata.
a) La
prima giudice ha ritenuta adempiuta questa condizione a motivo che il sequestrante
avrebbe reso sufficientemente verosimile di essere domiciliato in Svizzera con
la produzione di una fotocopia di un permesso C rilasciatogli dalle autorità friburghesi.
A
mente dell’appellato, il legame con la Svizzera del suo credito nei confronti
di __________ deriverebbe invece dal fatto che la somma da restituire si trova
in una banca svizzera e che il luogo di esecuzione dell’obbligo di restituzione
si trova nel nostro paese.
b) In
linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” ex art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF non dev’essere interpretata in modo restrittivo (cfr. DTF
123 III 494; Reeb, op.
cit., p. 440 s.; Lucien Gani,
Le “lien suffisant avec la Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le
domicile du débiteur est à l’étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92
(1996), p. 229 s.); nell’applicazione della nuova norma occorre nondimeno
tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le
condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il
debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si
è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame
sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro.
c) Indiscusso
è in ogni caso che non costituisce un legame sufficiente con la Svizzera il
fatto che i beni da sequestrare si trovino in questo Stato (ad es. Gani, op. cit., p. 230), anche se
detenuti da una banca svizzera (DTF 123 III 495-496).
d) Meno
chiara è la valenza da dare alla circostanza che il sequestrante sia domiciliato
in Svizzera. Numerosi autori ritengono che tale circostanza costituisca un legame
sufficiente con il nostro paese (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 19 ad § 51; Ottomann, op. cit., p. 242, 250; Gani,
op. cit., p. 231; Beat Mumenthaler, Le séquestre des biens
du débiteur domicilié à l'étranger selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ‑ le lien
suffisant de la créance avec la Suisse, AJP 1999, p. 304, sub II; Louis Gaillard, Le séquestre des biens
du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP,
Zurich 1997, n. 40; Louis Dallèves,
Le séquestre, Fiche Juridique n. 740, Genève 1999, p. 5 lett. d i.f.; v. però DTF
82 I 75 ss.; non si pronunciano: Patocchi/Lembo,
Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité
du séquestre selon la nouvelle teneur de l’art. 271 al. 1er ch. 4 LP, in Schuldbetreibung
und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 397-398) ‑ in
particolare se il sequestrante è stato vittima di un atto illecito (Felix. C. Meier-Dieterle, Der "Ausländerarrest" im revidierten
SchKG ‑ eine Checkliste, AJP 1996, p. 1422). Alcuni autori esigono però
che via sia un rapporto tra il credito ed il domicilio, e che quest’ultimo non
sia stato creato artificialmente e posteriormente con il solo scopo
dell'incasso (cfr. Stoffel,
op. cit., p. 273, con rif.; cfr. pure Piégai,
op. cit., pp. 129-130). La nozione di domicilio corrisponde a quella definita all’art.
20 LDIP (Patocchi/Lembo,
op. cit., 398 a.i.), che corrisponde a quella dell’art.
23 CC (luogo in cui la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente), non applicandosi però le altre disposizioni del CC, in
particolare il domicilio fittizio dell’art. 24 cpv. 1 CC (art. 20 cpv. 2, 2.
periodo LDIP; DTF 119 II 64 e 169-170).
In
casu, si può avere qualche dubbio sul fatto che il sequestrante sia effettivamente
domiciliato in Svizzera. Certo, essendo i permessi di domicilio (“permessi C”)
rilasciati per tre anni (art. 11 cpv. 3 ODDS), quello prodotto da __________
(cfr. doc. 1), visto il termine di controllo (il 14 febbraio 2001), gli è
probabilmente stato rilasciato il 14 febbraio 1998, quindi prima della pretesa
donazione. Il rilascio di un permesso C non è tuttavia necessariamente legato
alla condizione che lo straniero abbia il suo domicilio in Svizzera, visto che
la validità di questo permesso non è intaccata se lo straniero soggiorna
all’estero meno di 6 mesi, termine per di più prorogabile fino a due anni su
domanda (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS a contrario).
D’altra
parte, il fatto che il sequestrante stesso abbia affermato, nell’istanza di
sequestro, di aver avuto il progetto, l’anno scorso, di vivere assieme a
__________ nella sua lussuosa villa di (__________), che la sua cuoca,
__________, in una dichiarazione scritta del 29 giugno 2000 (doc. BB annesso
all’appello), afferma che egli vive stabilmente in questa villa da almeno
quattro anni, affermazione corroborata del resto da __________ (doc. CC) ed
indirettamente dallo stesso sequestrante quando descrive le cure prodigate da
__________ per sua moglie, che egli si sia fatto curare l’anno scorso in una clinica
di __________, e che i suoi conti bancari (almeno quelli conosciuti da questa
Camera) sono a __________, quindi vicini alla __________ (ma anche a
__________), dimostra che il sequestrante ha importanti interessi in
__________. Anche se la tesi dell’appellante pare più verosimile che quella dell’appellato,
quest’ultima non può essere esclusa, anzi ha una parvenza di verosimiglianza
sufficiente ai sensi della giurisprudenza di questa Camera (cfr. sopra cons.
1.5d).
e) D’altronde
pare sufficientemente verosimile un altro legame con il nostro paese, ossia il
luogo di esecuzione della donazione.
È
infatti comunemente ammesso che vi sia un legame sufficiente con la Svizzera
quando vi è un foro o quando applicabile è il diritto svizzero (cfr. Gaillard, op. cit. n. 36-38; Patocchi/Lembo, op. cit., p. 397):
in altri termini quando esiste un punto di collegamento secondo il diritto
internazionale privato (cfr. Stoffel,
op. cit., p. 274).
Giusta
l’art. 5 n. 1 CL, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente
può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti
al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve
essere eseguita. Se le parti si sono messe d’accordo per designare il luogo
dell’esecuzione dell’obbligo litigioso, vi è un foro in tale luogo se la
designazione non è fittizia (cfr. Hélène
Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2a ed.,
Paris 1996, n. 171; Yves Donzallaz,
La Convention de Lugano, t. III, Berna 1998, n. 4706 ss.).
In
caso, la donazione è stata verosimilmente eseguita a , e meglio all’.
Un’eventuale retrocessione dei fondi elargiti andrebbe quindi pure eseguita in
tale luogo (cfr. pure, per analogia, DTF 123 III 496).
f) Dall’insieme
delle circostanze risulta quindi un legame sufficiente tra il credito invocato
(che verte del resto precisamente sui fondi depositati a Lugano) e la Svizzera
ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di modo che la condizione
dell’esistenza di una causa di sequestro è da considerare adempiuta.
- Esistenza del credito invocato
3.1. __________
pretende di disporre contro __________ di un credito in restituzione della
somma di US$ 200'000.–, oltre interessi, depositata sul conto “__________ ” nel
1999, invocando il diritto di revocare ciò che qualifica di donazione a favore
della medesima.
Dal
doc. 2 addotto dal sequestrante si può desumere che questi ha effettivamente
girato, il 15 ottobre ed il 24 dicembre 1999, US$ 200'000.– sul conto
“__________ ”, il quale è stato poi cointestato a __________ (il 14 dicembre
1999) prima che la stessa ne diventasse unica titolare. Dalle dichiarazioni
dello stesso __________ risulta che si è trattato di una donazione. Certo,
l’appellante ha contestato ogni ipotesi di donazione (verbale di discussione
del 19 giugno 2000, p. 3 ad 3, p. 4 ad 4, p. 5 ad 1.2 e p. 12), affermando
addirittura che il conto __________ non si trovava in __________ (verbale, p. 6
ad 1.3.2) e lasciando intendere che gli averi non provenivano dal sequestrante
o almeno erano da ricondurre a precedenti donazioni, ancora vivente la moglie,
di tipo remuneratorio (cfr. verbale, p. 12). Quest’ultima affermazione è
chiaramente contraddetta dal doc. 2. Risulta d’altronde dagli atti la volontà
di __________ di non restituire l’importo di US$ 200'000.–, che va compresa
come un’accettazione del dono fattole. L’esistenza di una donazione manuale
appare di conseguenza verosimile ai sensi dell’art. 272 LEF.
3.2. Non
è neanche discutibile l’esistenza di una revoca di questa donazione, essendo la
stessa un atto unilaterale che, nel caso di specie, è stata comunicata al più
tardi alla donataria con la consegna dell’istanza di sequestro. Sapere se da questa
revoca è nato un credito a favore del donante è un’altra questione, la cui soluzione
presuppone in primo luogo la determinazione del diritto applicabile.
3.3. In
assenza di scelta del diritto applicabile, il contratto (in caso di donazione)
è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso,
nel caso di specie quello della residenza abituale del donante (art. 117 cpv.
1, 2 e 3 lett. a LDIP).
Sono
già stati espressi i dubbi che si possono avere sul domicilio del sequestrante.
Al momento della donazione, appare addirittura verosimile che __________ abbia
avuto la sua residenza abituale in __________ e non a __________
La
questione può ad ogni modo essere lasciata aperta, poiché si giunge alle stesse
conclusioni, che si voglia applicare il diritto italiano oppure quello svizzero.
3.4. Il
sequestrante non ha reso verosimile l’esistenza di una delle cause di revocazione
della donazione di cui agli art. 800 ss. del Codice civile italiano (cfr. doc.
5 prodotto da __________). Va inoltre osservato che, anche sotto il profilo del
diritto svizzero, non è stata resa verosimile una causa di revoca ai sensi dell’art.
249 CO (non entrando in linea di causa l’art. 250 CO per una donazione manifestamente
eseguita). In particolare, l’appellato non ha sostanziato con elementi concreti
ed attendibili la propria affermazione secondo la quale la donazione sarebbe
stata gravata dall’onere per __________ di venire a vivere con lui nella sua
villa di __________.
3.5. Va
tuttavia constatato che la donazione, secondo il diritto italiano, è nulla,
perché non risulta essere stata fatta per atto pubblico (cfr. art. 782 cpv. 1 CCit.).
Tale nullità va rilevata d’ufficio (art. 1421 CCit.). Il sequestrante ha quindi
verosimilmente contro __________ un credito in restituzione del suo indebito
arricchimento.
3.6. Dal
punto di vista del diritto svizzero, ci si può chiedere se il sequestrante non
potrebbe ottenere la revoca della donazione per errore essenziale, “venendo a
mancare totalmente i presupposti che avevano spinto la parte qui appellata alla
donazione” (osservazioni all’appello, p. 5, ad 4).
a) Certo,
il sequestrante dovrebbe dimostrare che il carattere essenziale di questo
presupposto era riconoscibile per l’appellante. Senza ammetterlo, quest’ultima
concede che __________ le abbia manifestato i suoi sentimenti nei di lei confronti
(verbale di discussione, p. 4 ad 4), di modo che non appare inverosimile che la
stessa abbia potuto capire che la donazione era motivata dal fatto che il
sequestrante pensasse che ella sarebbe venuta a vivere con lui – “e non certo
in qualità di infermiera” (cfr. verbale di discussione, p. 11) – nella sua
villa di __________.
Infine,
non appare contraddittorio che la somma di US$ 200'000.– dovesse, a mente dell’appellato,
non solo garantire a __________ un futuro qualora egli fosse morto ma pure costituire
“un fondo che le coprisse il mancato guadagno per aver lasciato prematuramente
il lavoro” (sottinteso: per andare a vivere ad __________). I due motivi
possono agevolmente essere ricondotti all’idea – di __________ – che la donazione
trovava la sua giustificazione nel fatto che __________ sarebbe andata a vivere
con lui.
b) Vero
è che si può avere qualche dubbio sulla validità, ai sensi dell’art. 20 cpv. 1
CO, di un contratto, il cui contenuto potrebbe rivelarsi immorale o limitare
eccessivamente la libertà personale della donataria alla luce dell’art. 27 CC.
Il sequestrante non pretende tuttavia che si sia trattato di un “pretium
stupri” (contrario alla morale, cfr. Claire
Huguenin Jacobs, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul
Meno 1996, Vol. I, n. 38 ad art. 19/20). Esistono del resto alcune gradazioni
tra l’infermiera e l’amante. Appare quindi possibile che la donazione non sia
immorale e che il sequestrante possa di conseguenza, senza riguardo all’art. 66
CO, ripetere il dono.
3.7 Allo
stadio della procedura sommaria, va quindi constatato che la verosimiglianza
che il sequestrante possa ottenere la restituzione della somma elargita a
__________ raggiunge la soglia minima occorrente per ottenere il sequestro
(cfr. cons. 1.5.d).
- L’appello
3 luglio 2000 di __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia ed indennità seguono la soccombenza.
Sull’indennità
di primo grado, va detto che quella decisa dalla Segretaria Assessore era
vicina al minimo fissato dalla TOA (tenendo conto di un valore litigioso di fr.
334'440, di un tasso [proporzionale] del 6,3% secondo l’art. 9 TOA e del tasso
minimo del 10% di cui all’art. 18 cpv. 1 TOA), e va quindi confermata, ritenuto
che per il Tribunale federale (DTF 113 III 110 cons. 3b-c) l’equa
indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese
sopportate, comprese quelle derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF
119 III 69) e che la valutazione degli aspetti quantitativi ha luogo in
applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), tenendo conto che nel
Cantone Ticino si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento
e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (Cometta, op. cit., p. 178, n.
2.2.9.6.b).
L’indennità
di secondo grado deve essere ridotta, per tenere conto del fatto che la
sentenza impugnata era evidentemente superata, nella misura in cui la prima
giudice non aveva conoscenza del doc. 2 prodotto solo con le osservazioni
all’appello. La possibilità offerta dal diritto federale di produrre nova (art.
278 cpv. 3 LEF) non impedisce infatti di sanzionare, all’atto della fissazione
delle indennità, la parte negligente che crea lavoro inutile con la produzione
tardiva di documenti rilevanti. Un’indennità ridotta rimane tuttavia a carico
dell’appellante, poiché la stessa non poteva ignorare i fatti attestati dal
doc. 2.
Richiamati
gli art. 271 ss. LEF, 48, 61 e 62 OTLEF, 20, 66, 243, 249 CO, 117 LDIP, nonché
782 e 1421 CCit.
pronuncia:
-
L’appello
3 luglio 2000 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata da __________, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità
ridotta.
Intimazione
a: _________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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