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Numero d'incarto:
14.2000.00066
Data decisione, Autorità:
26.07.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00066
Lugano
26 luglio
2000/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 28 gennaio 2000 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 maggio
2000 ha così deciso:
" 1. È pronunciato il fallimento
della __________, a far tempo da martedì 30 maggio 2000 alle ore 14.00
2./3./4. Omissis"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 9 giugno 2000 dalla __________ che ne
postula l'annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 13/20 giugno 2000 che ha accordato all'appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 28 gennaio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 4'425.65 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 12 aprile 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della
pronuncia del fallimento, producendo una ricevuta 2 febbraio 2000 per fr.
2'500.-- (doc. A) e una datata 15 maggio 2000 sempre della creditrice, in cui
quest'ultima ha dichiarato di avere ricevuto dalla __________ fr. 2'262.65 a
saldo dell'esecuzione in oggetto n. 702'432 (doc. B).
D. La creditrice non ha presentato osservazioni.
considerato
in diritto:
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento
quando il debitore provi con documenti che il debito compresi gli interessi è
stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello di avere
saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del
suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale
sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento
ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174
cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello
9 giugno 2000 __________ è accolto.
"1. La dichiarazione di
fallimento 30 maggio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, inc. __________ nei confronti della __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________ ".
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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