Bankruptcy annulled based on proven payment extension

14.1999.89Autre juridiction26 oct. 1999Modified

Ouvrir la source

Résumé

The Ticino Court of Appeal in bankruptcy matters allowed the debtor’s appeal against the bankruptcy declaration. Although the payment extension was raised for the first time on appeal, the court held that the written agreement submitted by the appellant proved that the creditor had granted an extension before the first-instance decision. The bankruptcy order was therefore annulled. The court nevertheless allocated the first-instance fee, the office costs, and the appeal fee to the appellant and awarded no compensation.

Regest

Art. 172 no. 3 and Art. 174(1) SchKG; proof of payment extension in bankruptcy appeal. The debtor may rely on facts and documents arising before the first-instance judgment; if documentary evidence shows that the creditor granted a payment extension before the declaration of bankruptcy, the bankruptcy must be annulled on appeal. The appeal authority may consider such new evidence despite its omission below, provided the pre-existing fact is established (consid. 2). Costs may be imposed on the debtor according to the applicable OTLEF rules where it failed to appear before the first judge (consid. 3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1999.89

Data decisione, Autorità: 26.10.1999, CEF

Incarto n. 14.1999.00089

Lugano 26 ottobre 1999 /MB/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura falimmentare dipendente dall’istanza 21 luglio 1999 presentata da


contro


(patr. da


sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 1. settembre 1999 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della ditta __________

1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del __________.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 settembre 1999 dalla _________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 15/17 settembre 1999 con il quale è stato accordato

all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 21 luglio 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per l’incasso di fr. 79’708.20 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 30 agosto 1999 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento, producendo uno scritto 30 luglio 1999 con cui ha proposto alla creditrice il pagamento a rate (doc. 4). Questo documento reca la firma della __________ per accettazione.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione di pagamento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’ottenuta dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello 9 settembre 1999 __________, è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 1. settembre 1999 pronunciata dal Pretore di Bellinzona, inc.EF.99.00567 nei confronti __________ è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________

  2. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 90.– del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

bankruptcypayment extensionnew evidenceappealcost allocation