Nullity for failure to hear debtor in enforcement proceedings

14.1999.00057Autre juridiction5 août 1999Granted

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Résumé

In a summary debt-enforcement appeal, the debtor argued that he had not received the summons to the contradictory hearing. The appellate chamber found that the registered letter had remained unclaimed and was returned, so the debtor was never properly placed in a position to respond. In enforcement summary proceedings, failed postal service required substitute service by a bailiff or police officer. The first-instance ruling was therefore null for violation of the right to be heard. The appeal was upheld, the judgment of 28 May 1999 was annulled, and the case was remanded for a new hearing and decision. No court fees or indemnities were ordered.

Regest

Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, 326 lett. a CPC; right to be heard and nullity of procedural acts: where the party against whom the act is directed has not been placed in a position to respond, the procedural act is void ex officio. The right to be heard is a formal guarantee, the breach of which normally entails annulment of the challenged decision, unless the party could fully present its case on appeal and the appellate court has unrestricted review. In summary enforcement proceedings, if postal service of a summons fails, substitute service must be effected by a municipal bailiff or cantonal/communal police officer; otherwise the first-instance judgment is annulled and the matter remanded for a new contradictory hearing.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1999.00057

Data decisione, Autorità: 05.08.1999, CEF

Incarto n. 14.99.00057

Lugano 5 agosto 1999 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 aprile 1999 da


contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 novembre 1998/12 febbraio 1999 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 maggio 1999 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

  1. La tassa di giustizia in fr. 160.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 giugno 1999 ha dichiarato di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________ del 27 novembre 1998/12 febbraio 1999 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’600.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “Pigioni scoperte come da conteggio del 7.8.98 fr. 8’400.--

  • tassa di giustizia e ripetibili di fr. 200.--.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. Con ordinanza 22 aprile 1999 la Pretore del Distretto di Lugano ha citato le parti per il contraddittorio per il 28 maggio 1999 alle ore 11.00. La raccomandata n. __________con la citazione destinata all’escusso non è stata notificata. Dalla busta si evince che non è stata distribuita, ma è rimasta in giacenza presso la Posta di __________, dove non è stata ritirata.

C. Nell’incarto della Pretura si trova la raccomandata n. __________che, scaduto il periodo di giacenza, le è stata rinviata in data 6 maggio 1999.

Considerato

in diritto:

a) Per l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).

b) Per l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio.

c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost.

E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).

d) Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: a __________ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.

e) L’escusso ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio. Come risulta dalla narrativa fattuale sub B e C la raccomandata contenente la citazione in questione non è stata notificata, atteso che è rimasta in giacenza presso la Posta ed è poi stata rinviata alla Pretura.

f) Al primo giudice va ricordato che secondo l’art. 124 cpv. 2 CPC e avuto riguardo alle peculiarità del processo esecutivo sommario quando un’intimazione a mezzo posta non è riuscita si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere comunale o agente della polizia cantonale o comunale.

g) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 28 maggio 1999 per violazione del diritto di essere sentito.

h) L’incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.

  1. Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza di petitum in tal senso e d’altro canto nulla potendosi imputare al creditore.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC

pronuncia: 1. L’appellazione 4 giugno 1999 __________ è accolta.

1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 28 maggio 1999 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.

1.2. L’incarto è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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