Appeal struck for non-payment; bankruptcy declared

14.1998.88Autre juridiction4 nov. 1998Dismissed

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Résumé

The Ticino Camera di esecuzione e fallimenti decided an appeal against a Lugano district justice’s decision. The appellant had been warned to pay an advance of CHF 120 by 1998-09-28, failing which the appeal would be treated as deserted under Art. 312 CPC. No payment was made, so the appeal was struck from the roll. Because only partial suspensive effect had been granted, the court also ordered the bankruptcy of the appellant, effective 1998-11-06 at 10:00. The appellant was ordered to pay CHF 50 in court costs, and publication of the dispositive was ordered.

Regest

Art. 312 CPC; appeal struck out for non-payment of the advance on costs; where the appellant, after proper warning and expiry of the time limit, fails to pay the required advance, the appeal is declared deserted and removed from the roll. If only partial suspensive effect has been granted in bankruptcy proceedings, the appellate court may nevertheless pronounce bankruptcy. The procedural consequence of non-payment is automatic upon expiry of the deadline; no further merits review is required (consid. implicit).

Texte intégral

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.88

Data decisione, Autorità: 04.11.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00088

Lugano 4 novembre 1998 /B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli

visto l'appello 3 settembre 1998 presentato da


contro

la decisione 27 agosto 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa contro l'appellante da


richiamata la diffida 8 settembre 1998 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 28 settembre 1998 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso, per cui l’appello va stralciato dai ruoli;

rilevato che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, si impone la pronuncia del fallimento;

decreta: 1. L'appello 3 settembre 1998 del __________, avverso la decisione 27 agosto 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento __________ a far tempo da

venerdì 6 novembre 1998 alle ore 10.00.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico del __________

  2. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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