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Numero d'incarto:
14.1998.84
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00084
Lugano
18 settembre 1998
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del Giudice Cometta,
assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla
causa fallimentare dipendente dall’istanza 20 luglio 1998 presentata da
patr. dall'avv.
contro
patr. dall'avv.
sulla
quale istanza il Segretario assessore di Locarno-Campagna, con sentenza 21
agosto 1998 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della __________, con recapito in via __________ a
__________ a far tempo dal giorno 21 agosto 1998 alle ore 09.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello il 26 agosto 1998 dalla __________ che ne
postula l’annullamento, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 7 settembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale 28 agosto/1. settembre 1998 che ha accordato
all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 20 luglio
1998 __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 17’233.10
oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. Con
ordinanza 21 luglio 1998 le parti sono state citate all’udienza di
contraddittorio fissata per il 4 agosto 1998 alle ore 14.00 (doc. IV).
Con fax 3
agosto 1998 la ____________________ ha comunicato alla Pretura di Locarno-Campagna
di non potere partecipare all’udienza di contraddittorio e le ha trasmesso una
proposta per il pagamento rateale del credito fatto valere da __________ (doc.
V).
Con fax 4
agosto 1998, trasmesso alle ore 11.13, il rappresentante legale del creditore
ha comunicato alla Pretura, facendo riferimento all’udienza prevista per le ore
14.00, che il credito oltre interessi e spese risultava ancora interamente
scoperto (doc. VI).
All’udienza
di contraddittorio del 4 agosto 1998, fissata per le ore 14.00 nessuna delle
parti è comparsa.
Lo stesso
giorno il patrocinatore del creditore ha inviato alla Pretura, con copia alla
__________ un fax, trasmesso alle ore 14.56 (doc. VII), con la seguente
controproposta:
“
.........
In
rappresentanza del Signor __________ in __________ ho preso atto della
proposta 3 agosto us della __________, che non accetto.
Posso
considerare la seguente rateazione ( i pagamenti vanno effettuati sul conto
clienti dello Studio, __________o, N. __________):
-
fr.
10’000.00 entro e non oltre il 6 agosto 1998;
-
fr.
3’233.10 entro il 31 agosto 1998;
-
fr.
4’000.00 entro il 30 settembre 1998.
Quando la
ditta __________ non dovesse dare subito la propria incondizionata adesione e
pagare poi puntualmente la prima rata, verrà pronunciato il fallimento.
Con ogni
ossequio.
(firma)
Avv. __________ a
Copia p.c.
(via telefax n. __________)
alla ditta
__________, __________ “
Il 19 agosto
1998 la __________ ha comunicato via fax alla Pretura la sua impossibilità ad
accettare la proposta del rappresentate del creditore (doc. VIII), rilevando
che l’unica sua possibilità rimaneva la sua proposta 3 agosto 1998. Lo stesso
giorno il patrocinatore del creditore ha chiesto alla Pretura di dichiarare il
fallimento, non avendo la debitrice dato seguito al suo scritto 4 agosto 1998 e
nemmeno provveduto al pagamento richiesto (doc. IX).
Con sentenza
21 agosto 1998 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Campagna ha
decretato il fallimento della __________.
C. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ ha rilevato
di avere comunicato il 3 agosto 1998 alla Pretura via fax (doc. D) la sua
impossibilità di partecipare all’udienza di contraddittorio fissata per il 4
agosto 1998, formulando una proposta di pagamento rateale. A tale proposta, la
quale è stata prontamente trasmessa dalla Pretura a controparte, il
patrocinatore del creditore ha reagito con uno scritto 4 agosto 1998 (doc. E),
acconsentendo ad una rateazione del pagamento, seppur in termini diversi da
quelli proposti dalla debitrice, ma postulando tuttavia la pronuncia del
fallimento in caso di mancata adesione e mancato pagamento della prima rata. Il
19 agosto 1998 (doc. F) il rappresentante del creditore ha postulato la
pronuncia del fallimento, non avendo avuto riscontro da controparte.
L’appellante ha rilevato di avere lo stesso giorno riconfermato la sua
disponibilità nei termini formulati il 3 agosto 1998. Da parte sua __________
ha ribadito con lettera 20 agosto 1998 (doc. H) la richiesta di pronuncia del
fallimento. Secondo la debitrice il decreto di fallimento impugnato viola l’art.
167 LEF, secondo il quale il creditore che ritira la domanda di fallimento non
può rinnovarla prima del decorso di un mese, ritenuto che nel caso in cui il
creditore acconsente a che il giudice rinvii la decisione, questo consenso va
considerato quale ritiro dell’istanza di fallimento. In casu il creditore
avrebbe chiaramente espresso il suo consenso a soprassedere alla pronuncia del
fallimento, che ex art. 171 LEF avrebbe dovuto intervenire seduta stante
all’udienza di contraddittorio prevista per il 4 agosto 1998 alle ore 14.00.
L’appellante ha rilevato che la comunicazione 4 agosto 1998 del creditore configura
una dilazione di pagamento accordata alla società debitrice su richiesta della
medesima. Una domanda di fallimento condizionata all’adesione da parte della
debitrice alla proposta di pagamento rateale e al pagamento di una prima rata
di fr. 10’000.-- entro e non oltre il 6 agosto 1998 risulta inammissibile,
dovendo il giudice obbligatoriamente decidere, anche in assenza delle parti,
all’udienza di contraddittorio.
D. Delle osservazioni di
__________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art 171 LEF il
Giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il
fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 171 e 173a.
Giusta l'art.
172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore
provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art.
174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L’appellante sostiene che
il creditore ha acconsentito al rinvio della pronuncia del fallimento, per cui
essendo tale consenso equiparato ad un ritiro dell’istanza di fallimento, il
creditore era legittimato a presentare una nuova istanza solo trascorso un
mese, ossia dopo il 4 settembre 1998 (art. 167 LEF).
Dalla
documentazione prodotta emerge che la proposta di rateazione della __________
inviata il 3 agosto 1998 alla Pretura di Locarno-Campagna (doc. D), al momento
dell’udienza di contraddittorio, fissata per il 4 agosto 1998 alle ore 14.00,
era ancora senza risposta. Secondo l’art. 171 LEF il Giudice decide seduta
stante anche in assenza delle parti, senza prorogare la sua decisione. Pertanto
al momento dell’udienza di contraddittorio, il Segretario assessore della
Pretura di Locarno-Campagna avrebbe dovuto pronunciare il fallimento ex art.
172 n. 3 LEF, non risultando provato con documenti che la dilazione proposta
dalla debitrice era stata accettata dal creditore.
Dopo
l’udienza di contraddittorio, il rappresentante del creditore ha fatto
pervenire per fax, trasmesso alla Pretura di Locarno-Campagna alle ore 14.48,
con copia alla __________, la controproposta datata 4 agosto 1998 (doc. E),
riprodotta nella narrativa fattuale sub B. Orbene quand’anche si volesse
intendere la controproposta del creditore quale richiesta di soprassedere alla
decisione di fallimento, dal suo tenore si evince che tale proposta era
subordinata all’immediata adesione da parte della debitrice. Dalla
documentazione agli atti non emerge tuttavia che l’appellante vi abbia subito
aderito e ancor meno che abbia versato la prima rata. Pertanto non risultando
adempiuta già la prima delle condizioni poste, non si può dedurre che vi sia
stato consenso da parte del creditore al rinvio della decisione da parte del
Pretore e ancor meno che sia intervenuta dilazione di pagamento. Il primo
Giudice avrebbe pertanto dovuto dar seguito alla richiesta del creditore e
decretare il fallimento della __________ L’istanza 19 agosto 1998 con cui il
creditore ha chiesto che venisse pronunciato il fallimento era quindi
superflua.
L’appello 26
agosto 1998 della __________ va quindi respinto.
- Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale, si impone la pronuncia del
fallimento della __________.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 52 e 61 cpv. 1 OTLEF).
Non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello 26
agosto 1998 __________ è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato
il fallimento della __________. a far tempo da
24 settembre
1998 alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dalla
__________, resta a suo carico.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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