Bankruptcy annulled after proof of pre-decision payment

14.1998.8Autre juridiction17 avr. 1998Modified

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Résumé

The debtor appealed against a bankruptcy declaration by the Lugano District Court. He submitted, for the first time on appeal, a creditor letter confirming that he had paid the debt, interest, and costs on 1998-01-13, before the bankruptcy judgment of 1998-01-14. The appellate court accepted this documentary proof, held that the prerequisites for bankruptcy were no longer met, and annulled the bankruptcy. Costs of both instances and the bankruptcy office were left to the debtor because he had not appeared before the first judge.

Regest

Art. 172 no. 3 and Art. 174 para. 1 SchKG; documentary proof of extinction of the claim before the bankruptcy judgment and admissibility of nova on appeal. If the debtor proves by documents that the debt, including interest and costs, was paid before the first-instance bankruptcy declaration, the bankruptcy must be annulled on appeal. Facts existing before the first-instance decision may be invoked in appellate bankruptcy proceedings. Procedural costs may nevertheless be charged to the debtor where his conduct before the first instance justifies it (consid. 1-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.8

Data decisione, Autorità: 17.04.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00008

Lugano 17 aprile 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 13 novembre 1997 presentata da


rappr. dalla __________

contro


patr. dall'avv. __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 gennaio 1998 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì 14 gennaio 1998 alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 26 gennaio 1998 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 29/30 gennaio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 13 novembre 1997 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 2’272.30 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 12 dicembre 1997 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera della __________, in cui quest’ultima conferma il pagamento, avvenuto il 13 gennaio 1998, dell’importo posto in esecuzione oltre alle spese (doc. B).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello 26 gennaio 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 14 gennaio 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.01095, nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

– __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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