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Numero d'incarto:
14.1998.66
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00066
Lugano
25 agosto 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 2 aprile 1998 presentata da
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18
giugno 1998 ha così pronunciato:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, __________, a far tempo da Giovedì 18
giugno 1998, alle ore 14.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 26 giugno 1998 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 1/8 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 2 aprile
1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 6’470.70
oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 29 aprile 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento dalla creditrice, producendo
una lettera 26 giugno 1998 (doc. E) di quest’ultima, in cui viene confermato
che già nel mese di aprile 1998 era stato concordato con il debitore il
pagamento del debito in rate mensili fino al 31 dicembre 1998.
D. La creditrice non ha
formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di avere ottenuto dalla creditrice
una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno
del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa
fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente della
concessione di una dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va
quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
26 giugno 1998 di ____________________, è accolto e di conseguenza il giudizio
di prima sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 18 giugno 1998 pronunciata dalla Pretore del
Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________, nei confronti di __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
.
Il
Presidente
La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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