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14.1998.61 ΓÇó Appeal against bankruptcy in bill enforcement inadmissible
14.1998.61Autre juridiction28 juil. 1998Inadmissible
The Ticino appellate bankruptcy chamber held that, in bill enforcement, the decision granting or refusing bankruptcy cannot be challenged by ordinary appeal. The appellant’s request to annul the bankruptcy after claiming settlement with the creditor was therefore formally inadmissible. Because partial suspensive effect had been granted, the chamber nevertheless declared the bankruptcy effective as of 5 August 1998 at 14:00 and ordered publication. Court costs of CHF 120 were imposed on the appellant, while no indemnity was awarded to the respondent, who filed no observations.
Art. 188-189 LEF; appeal against bankruptcy in bill enforcement: absence of ordinary appellate remedy. In proceedings for bill enforcement, the judgment declaring or refusing bankruptcy is not subject to appeal to the cantonal appellate authority; Art. 174 LEF does not apply by analogy in view of the qualified legislative silence in Art. 189 cpv. 2 LEF. The debtor’s protection lies in objections at the enforcement stage and, if necessary, in a public-law appeal to the Federal Supreme Court. If partial suspensive effect has been granted, the appellate court may nonetheless pronounce the bankruptcy where procedural economy so requires. Revocation of bankruptcy remains governed by Art. 195 LEF, available only under its statutory conditions.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.61
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00061
Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli
statuendo sulla procedura fallimentare in via cambiaria dipendente dall’istanza 8 aprile 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 giugno 1998 ha così deciso:
“1. E` pronunciato il fallimento della ____________________a far tempo da giovedì 4 giugno 1998 alle ore 14.00.
2., 3., 4. omissis.”
Contro questa decisione si è aggravata la __________ con atto di appello 17 giugno 1998 chiedendo l’annullamento del fallimento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con pronunciato 4 giugno 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento cambiario della __________
che con atto 17 giugno 1998 la __________ ha chiesto l’annullamento del fallimento rilevando di avere raggiunto un accordo con la creditrice e producendo una lettera della __________ datata 17 giugno 1998 (doc. 3) in merito;
che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, in materia di esecuzione cambiaria, la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 4 luglio 1995 in re B.B. c. A.L. N. SA, 24 settembre 1990 in re T.I. SA c. C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 38 n. 42 p. 302; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993; Antoine Favre, Droits des poursuites, Friborgo, 1974 p. 282;
che la soluzione del legislatore va condivisa poichè si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile. Contro la declaratoria di fallimento non è dato pertanto un rimedio ordinario di diritto, ma unicamente il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Amonn/Gasser, op. cit. § 38 n. 43 p. 302);
che pertanto l’appello 17 giugno 1998 della __________ va dichiarato irricevibile siccome formalmente improponibile;
che la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al Pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento (art. 195 cpv. 2 LEF) nell’ipotesi in cui la fallita provi che tutti i debiti sono stati estinti (art. 195 cpv. 1 n. 1 LEF), oppure ove produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni (art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF) o quando sia intervenuto un concordato (art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF), ritenuto che in caso di revoca del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;
che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 52 e 61 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità alla controparte non avendo presentato osservazioni;
che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, si impone la pronuncia del fallimento, prescindendo dal rinvio al primo giudice per ragioni di ovvia opportunità;
per i quali motivi,
richiamati gli art. 188 e 189 LEF
pronuncia 1. L’appello 17 giugno 1998 della ____________________è irricevibile.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da
mercoledì 5 agosto 1998 alle ore 14.00.
La tassa di giustizia di Fr. 120.--, è a carico della __________
E' ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e FUSC.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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