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Numero d'incarto:
14.1998.45
Data decisione, Autorità:
24.06.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00045
Lugano
24 giugno 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare diepndente dall’istanza 24 febbraio 1998 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20
aprile 1998 ha così pronunciato:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da lunedì __________, alle
ore 16.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 27 aprile 1998 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 29 aprile/5 maggio 1998 che ha accordato all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24
febbraio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr.
2’270.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 18 marzo 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una lettera 22 aprile 1998 della creditrice in cui quest’ultima
conferma che l’esecuzione in esame è stata saldata (doc. B).
D. La creditrice non ha
formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello, e le sue allegazioni sono
rimaste incontestate, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di
fallimento, producendo la citata dichiarazione della creditrice, che ha
confermato il saldo dell’esecuzione in esame. Di conseguenza il fallimento va
annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
27 aprile 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento __________pronunciata dalla Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti di __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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