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Numero d'incarto:
14.1998.27
Data decisione, Autorità:
02.11.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00027
Lugano
2 novembre 1998
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 dicembre
1997 da
(patr.
dall'avv. __________)
contro
(patr.
dall'avv. __________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta ai PE n.
__________ e __________ del 19/20 novembre 1997 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con
sentenza 24 febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza
16 dicembre 1997 è parzialmente accolta: di conseguenza le opposizioni interposte
da __________, avverso i precetti esecutivi no. __________ e __________ dell'UEF
di Mendrisio notificati in data 20 novembre 1997 sono rigettate in via
provvisoria limitatamente a fr. 600'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre
1997.
- Tassa
di giustizia in fr. 150.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di
rito, è posta a carico di __________ che rifonderà alla controparte fr. 350.--
a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 9 marzo 1998 ha
postulato l'integrale accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ e __________ del 19/20 novembre 1997 dell'UEF di Mendrisio
__________ ha escusso __________ e __________ (debitori solidali e
comproprietari del pegno) per l'incasso di fr. 600'000.-- oltre interessi al 7%
dal 1° maggio 1996, indicando quale titolo di credito "mutuo ipotecario C.
I. al portatore da nom. CHF 600'000.-- a carico __________ e __________
(debitori solidali), gravante in I rango la part. __________ RFD __________, isc.
doc. __________". L'escussa ha interposto tempestive opposizioni, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore, fondando la sua
pretesa sulla citata cartella ipotecaria (doc. F).
B. All'udienza
di contraddittorio è comparsa unicamente l'escutente, che si è riconfermata
nell'istanza.
C. Con
sentenza 24 febbraio 1998 il Segretario assessore ha parzialmente accolto
l'istanza rigettando in via provvisoria l'opposizione e riconoscendo unicamente
interessi al 5% dal 1° ottobre 1997. Gli interessi non partecipano infatti
della natura di cartavalore della cartella ipotecaria.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ e sostenendo
che la cartella ipotecaria in esame costituirebbe un riconoscimento di debito
per il capitale oltre gli interessi al 7% dalla data di emissione. La giurispruden-za
citata dal giudice di prime cure differenzierebbe tra indicazione del tasso di
interesse massimo e indicazione di quello effettivo. In casu sarebbe data la
seconda ipotesi, ragione per cui gli interessi sarebbero da riconoscere.
Considerato
in diritto: 1. La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
-
Ex
art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. La volontà di obbligarsi può
risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto
cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con
riferimenti).
-
Ai
sensi dell'art. 842 CC la cartella ipotecaria costituisce un credito personale
garantito da pegno immobiliare. Il debitore può essere persona diversa dal
proprietario dell’immobile gravato (cfr. Steinauer,
Les droits réels, Berna 1992, vol III, § 79 m. 2636 p. 100).
-
Nelle
cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il
relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia
immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore
della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo
l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al
tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può
rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF
115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/
Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199).
Anche
se non sono stati previsti interessi contrattuali, il creditore di una cartella
ipotecaria può pretendere a partire dalla disdetta del credito interessi di
mora al 5% (cfr. Daniel Staehelin
in: Commentario basilese, Zivilgesetzbuch II, Basilea e Francoforte sul Meno
1998, n. 27 ad art. 854 CC).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Cometta,
op. cit., p. 331).
-
La
cartella ipotecaria doc. F indica __________ e __________ quali debitori solidali
e comproprietari del fondo. Essa costituisce, di principio e indipendentemente
dall’importo del credito causale e dalla sua esigibilità, titolo di rigetto
dell’opposizione per il credito di fr. 600'000.-- ivi incorporato.
Non
vi è pero titolo di rigetto per gli interessi al 7%, che non partecipano della
natura di cartavalore della cartella (cfr. sub cons. 4). Si è quindi rettamente
determinato il Segretario assessore rigettando l'opposizione per la somma in
capitale oltre ad interessi al 5% dal 1° ottobre 1998, data della disdetta
della cartella (cfr. doc. G).
- L’appello
9 marzo 1998 di __________ va di conseguenza respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF). Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF, 842 ss. CC,
pronuncia: 1. L’appello
9 marzo 1998 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata
dall’appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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