AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.22
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CEF
Incarto
n.
14.98.00022
14.98.00023
14.98.00024
14.98.00025
Lugano
29 settembre 1998 /B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 21 gennaio
1998 da
rappr.
contro
quale
debitrice solidale e terza proprietaria dell’immobile
quale
debitore solidale e terzo proprietario dell’immobile
tendenti
ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE del 24
novembre/9 dicembre 1998 dell’UE di Lugano n. __________ risp. __________
__________ quale debitrice risp. terza proprietaria dell’immobile e al PE n.
__________ risp. n. __________ da __________ quale terzo proprietario
dell’immobile risp. debitore;
sulle
quali istanze la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenze 25 febbraio 1998 ha così deciso:
__________ quale debitrice - inc. CEF
14.98.22
(PE n. __________, inc. EF __________)
“1. L’istanza è
respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’500.-- a titolo
di indennità.”
__________ quale terzo proprietario
dell’immobile - inc. CEF 14.98.23
(PE n. __________, inc. EF __________)
“1. L’istanza è
respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’500.-- a titolo
di indennità.”
__________ quale debitore - inc. CEF
14.98.24
(PE n. __________, inc. EF __________)
“1. L’istanza è
respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’500.-- a titolo
di indennità.”
__________ quale terza proprietaria
dell’immobile - inc. CEF 14.98.25
(PE n. __________, inc. EF __________)
“1. L’istanza è
respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’500.-- a titolo
di indennità.”
Sentenze dedotte tempestivamente in
appello dalla procedente, che con atto
9 marzo 1998 ha chiesto l’accoglimento
delle istanze, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 22 aprile 1998 le parti
appellate si sono opposte ai gravami;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE __________ risp. __________ del 24 novembre/9 dicembre 1998 dell’UE di
Lugano __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, quale
debitrice solidale e terza proprietaria dell’immobile, risp. __________, quale
debitore solidale e terzo proprietario dell’immobile, per l’incasso di fr.
660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.-- oltre
interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--, indicando quale titolo di
credito: “ Forderung aus den 5 Inhaberschuldbriefen (fr. 245’000.-- vom
10.1.1980, 1. Rang; fr. 45’000.-- vom 20.10.1980, 2. Rang vorgang fr.
245’000.--; fr. 210’000.-- vom 12.3.1987, 3. Rang vorgang fr. 290’000.--; fr.
150’000.-- vom 15.3.1987, 4. Rang vorgang fr. 500’000.--; fr. 150’000.-- vom
15.9.1989, 5. Rang vorgang fr. 650’000.--, vorgangsfrei im 1. bis 5. Rang lastend
auf Grundbuchparzelle fol. e part. nr. __________, im __________, seit 19.9.1991
fällig (gemäss Schuldanerkennung und Abzahlungsvereinbarung vom 27.2.1997 hat
die Schuldnerin/Schuldner die Schuld, die Zinssätze und die fälligen Zinsen anerkannt
sowie die Fälligkeiten bestätigt).
1/2)
Capital
Fällige Zinsen: per 31.12.1995 (Restbetrag) fr. 15’000.--; per 30.6.1996 fr.
26’350.--; per 31.12.1996 fr. 26’350.--”.
Interposte
tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sui seguenti documenti: una lettera 2 ottobre
1989 (doc. B), con cui ha concesso ai coniugi __________ e __________, quali
debitori solidali e terzi proprietari del pegno, un aumento a fr. 800’000.-- di
un mutuo ipotecario, una lettera di disdetta 14 marzo 1991 del mutuo
ipotecario per il 15 settembre 1991 (doc. C), un riconoscimento di debito e
accordo di pagamento rateale 27 febbraio 1997 (doc. D), sottoscritto dagli
escussi, in cui quest’ultimi hanno riconosciuto nei confronti della banca
mutuante un debito di fr. 800’000.-- oltre agli interessi scaduti ivi
espressamente indicati, obbligandosi a pagare una prima rata di fr. 25’000.--
il 15 marzo 1997 e in seguito rate mensili di fr. 10’000.--, con scadenza per
il 15 di ogni mese, la prima volta il 15 aprile 1997. L’accordo doc. D prevede
che nel caso in cui una rata non fosse stata pagata entro 14 giorni dalla sua
scadenza, tutto il restante credito sarebbe divenuto immediatamente esigibile.
__________ ha poi prodotto cinque cartelle ipotecarie al portatore per un valore
nominale complessivo di fr. 800’000.-- (doc. da E a I), gravanti la part.
__________ RF di __________ di proprietà dei coniugi __________ in ragione di ½
ciascuno, ricevute in garanzia per la concessione del predetto mutuo. La
procedente pretende il pagamento del capitale più gli interessi maturati come
indicato sui PE.
C. All’udienza
di contraddittorio gli escussi hanno sostenuto di avere sottoscritto l’accordo
doc. D unicamente dopo che un consulente della banca, aveva dichiarato
verbalmente che nessuna esecuzione sarebbe stata avviata nei loro confronti. I
coniugi __________ hanno contestato sia la validità del doc. D, quale
riconoscimento di debito, che gli interessi fissati in tale accordo, ritenendo
i tassi del 6.5% risp. del 7% eccessivi. Per questo motivo non hanno più
ossequiato l’accordo concluso con la banca. L’11 novembre 1997 la procedente ha
sollecitato il versamento, entro il 14 novembre 1997, di fr. 12’000.-- e di fr.
474.10 per il pagamento dell’assicurazione stabili (doc. 1) Il 13 novembre 1997
è stato pagato il premio per l’assicurazione e lo stesso giorno fr. 2’000.--
quale acconto sull’ammortamento (doc. 2 e 3), ritenuto che l’importo restante
sarebbe stato corrisposto appena trovato un accordo per quel che concerne i
tassi d’interesse. Avuta una risposta negativa in merito al tasso, gli escussi
hanno sospeso i pagamenti pattuiti.
D. Con
sentenze 25 febbraio 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha respinto le istanze, argomentando che il rigetto provvisorio
dell’opposizione può essere concesso solo a condizione che il credito posto in
esecuzione sia esigibile. La disdetta 14 marzo 1991 prodotta agli atti dalla
procedente (doc. C) è stata largamente superata sia dal lungo tempo trascorso
(oltre sei anni), sia dai movimenti sul conto in questione protrattisi fino al
17 luglio 1997 (doc. 4), rispettivamente fino al 13 novembre 1997 (doc. 2 e 3),
che dall’accordo di dilazione di pagamento 27 febbraio 1997, sottoscritto in
sostituzione di un precedente accordo stipulato il 6 luglio 1995, indicante
pure la capitalizzazione degli interessi e il riporto a nuovo dei saldi
risultanti a dipendenza di pagamenti rateali intervenuti. In prima sede è stato
ritenuto che tutta la documentazione prodotta attesta che, successivamente alla
disdetta, vi è stata continuazione del rapporto tra __________ e la parte
debitrice, da cui l’irrilevanza in sede di procedura sommaria di una disdetta
superata, risalente a oltre sei anni prima e alla quale per atti concludenti la
procedente ha rinunciato. La prima giudice non ha nemmeno ritenuto la diffida
doc. 1 quale valida disdetta, non rispettando i termini pattuiti dalle parti
nel contratto di mutuo. Per mancanza di esigibilità del credito posto in
esecuzione, le istanze di rigetto dell’opposizione presentate da __________
sono state respinte.
E. Contro
le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la procedente
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni degli escussi si di dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
-
Le
quattro appellazioni sono dirette contro quattro sentenze pretorili aventi la
stessa appellante, sostanzialmente riferite a fatti connessi: le cause inc. CEF
14.98.22, 14.98.23, 14.98.24 e 14.98.25 possono quindi essere congiunte ex art.
320 CPC ed evase con una sola sentenza
-
A
norma del nuovo art. 85 RFF (entrato in vigore il 1. gennaio 1997)
nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, “salvo menzione contraria
espressa, l’opposizione è presunta diretta contro il credito e l’esistenza di
un diritto di pegno”.
All’udienza
di contraddittorio gli escussi non hanno tuttavia presentato alcuna motivazione
contro l’esistenza del diritto di pegno della creditrice, per cui la relativa
opposizione non può essere accolta.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
La
volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle
forme stabilite dal diritto cantonale, quali le cartelle ipotecarie (Cometta,
op. cit, in Rep 1989 p. 337).
b) Il
diritto esecutivo serve a realizzare il diritto materiale; un credito non
ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della domanda
d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione (Cometta, op. cit. in Rep
p. 347; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 14 p. 26).
c) Dalla
documentazione agli atti emerge che la disdetta 14 marzo 1991 pronunciata da
__________ (doc. C) è stata superata dal riconoscimento di debito e accordo di
pagamento rateale sottoscritto dalle parti il 27 febbraio 1997 (doc. D), in
sostituzione di un precedente accordo 6 luglio 1995. Infatti da questo
documento si evince che i coniugi __________ hanno riconosciuto di essere
debitori solidalmente nei confronti della banca mutuante del capitale esigibile
di fr. 800’000.-- e degli interessi di fr. 7’500.-- esigibili al 30 giugno
1995, fr. 26’350.-- esigibili al 31 dicembre 1995, fr. 26’350.-- esigibili al
30 giugno 1996 e fr. 26’350.-- esigibili al 31 dicembre 1996, oltre a interessi
al 6.5% di fr. 660’000.-- dal 1. gennaio 1997 e al 7% di fr. 140’000.-- dal 1.
gennaio 1997 e a interessi al 7% sugli interessi esigibili impagati. Quale
garanzia del debito sono state indicate nell’accordo doc. D le cartelle
ipotecarie del valore nominale complessivo di fr. 800’000.-- (doc. da E a I)
pure disdette. Gli escussi si sono obbligati a pagare i predetti debiti con un
versamento di fr. 25’000.-- il 15 marzo 1997 e in seguito in rate di fr.
10’000.-- il giorno 15 di ogni mese, la prima volta il 15 aprile 1997. Nel doc.
D è poi stata prevista la clausola di scadenza (Verfallklausel), secondo la
quale in caso di mancato pagamento entro 14 giorni dalla scadenza di una rata,
tutto l’importo diveniva immediatamente esigibile. Gli escussi non hanno
affermato e ancor meno dimostrato di avere versato puntualmente le rate
previste nel doc. D, per cui il credito residuo, di cui gli escussi avevano
riconosciuto l’ammontare, è divenuto automaticamente esigibile. Con lettera 11
novembre 1997 __________ ha interpellato i coniugi __________ (doc. 1) e,
riferendosi al riconoscimento di debito e accordo di rateazione doc. D, ha
chiesto il pagamento di fr. 14’000.-- oltre al premio dell’assicurazione per
stabili entro il 14 novembre 1997, dichiarando che, in caso contrario, avrebbe
il giorno stesso promosso esecuzione nei loro confronti. I debitori hanno
ammesso di avere versato solo fr. 2’000.-- oltre al premio per la citata
assicurazione. Al momento in cui sono state promosse le esecuzioni in oggetto,
i crediti fatti valere dall’appellante erano dunque chiaramente esigibili.
Pertanto,
contrariamente a quanto ritenuto in sede pretorile, il doc. D, così come le
cartelle ipotecarie doc. da E a I costituiscono validi riconoscimenti di debito
ex art. 82 LEF. Le istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione presentate
da __________ vanno quindi accolte e di conseguenza le sentenze pretorili
riformate.
- Gli
appelli 9 marzo 1998 di __________ vanno pertanto accolti.
Tasse
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. Le
cause inc. CEF 14.98.22, 14.98.23, 14.98.24 e 14.98.25 sono dichiarate
congiunte.
II. L’appello
9 marzo 1998 di __________, è accolto (inc. CEF 14.98.22).
Di
conseguenza la sentenza 25 febbraio 1998 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
21 gennaio 1998 di __________, è accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 27
novembre/9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per
fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.--
oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
di __________, che rifonderà a __________ fr. 3'500.--.a titolo di indennità.”
II.1. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
500.-- a titolo di indennità.
III. L’appello
9 marzo 1998 di __________, è accolto (inc. CEF 14.98.23).
Di
conseguenza la sentenza 25 febbraio 1998 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
21 gennaio 1998 __________, è accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 27
novembre/9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per
fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.--
oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 3'500.--.a titolo di
indennità.”
III.1. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
500.-- a titolo di indennità.
IV. L’appello
9 marzo 1998 di __________, è accolto (inc. CEF 14.98.24).
Di
conseguenza la sentenza 25 febbraio 1998 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
21 gennaio 1998 di __________, è accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 27
novembre/9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per
fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.--
oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 3.500.--.a titolo di
indennità.”
IV.1. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
500.-- a titolo di indennità.
V. L’appello
9 marzo 1998 di __________, è accolto (inc. CEF 14.98.25).
Di
conseguenza la sentenza 25 febbraio 1998 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
21 gennaio 1998 di __________, è accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta __________ al PE n. __________ del 27
novembre/9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per
fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.--
oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 3'500.--.a titolo di
indennità.”
V.1. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
500.-- a titolo di indennità.
VI. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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