Appeal inadmissible as time-barred in summary enforcement proceedings

14.1998.16Autre juridiction26 mars 1998Inadmissible

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Résumé

The Ticino Court of Appeal, Enforcement and Bankruptcy Chamber held that the debtor’s appeal against the first-instance order granting definitive release from opposition was filed out of time. Because summary proceedings allow only a 10-day appeal period and the judgment was received on 26 January 1998, the deadline expired on 5 February 1998. The appeal filed on 17 February 1998 was declared inadmissible. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 308 cpv. 1 and 388 cpv. 3 CPC; computation of the appeal time limit in summary proceedings: the appeal period is ten days. Under Art. 131 cpv. 1 CPC, the day of receipt/service is not counted in the period. Where the appellate act is filed after expiry of the deadline, the appeal is inadmissible as manifestly late; the late filing is not curable. Costs follow the outcome and are borne by the unsuccessful appellant.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.16

Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00016

Lugano 26 marzo 1998 /B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 novembre 1997 da


patr. dall’avv.


contro


tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25 settembre 1997 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 22 gennaio 1998 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta in appello dall’escussa che con atto 17 febbraio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

– che la sentenza 22 gennaio 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata spedita lo stesso giorno per invio raccomandato all’escussa;

– che secondo la ricerca postale la sentenza è stata distribuita all’appellante il 26 gennaio 1998;

– che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

– che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 27 gennaio 1998, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 26 gennaio 1998, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

– che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 5 febbraio 1998, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 17 febbraio 1998

– che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;

per questi motivi,

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

pronuncia: 1. L’appellazione 17 febbraio 1998 di __________, è inammissibile siccome tardiva.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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