Appeal against non-appealable debt collection decision transmitted to cassation

14.1998.125Autre juridiction23 juil. 1999Modified

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Résumé

The Chamber of Enforcement and Bankruptcy of the Ticino Court of Appeal held that the debtor's challenge to the provisional lifting of opposition could not be brought by appeal because the underlying claim was only CHF 2,692. Applying the value-of-claim rule, the court found the first-instance decision to be inappealable and therefore subject only to cassation. It consequently transmitted the filing ex officio to the Civil Cassation Chamber under the Code of Civil Procedure.

Regest

Art. 13 LOG; Art. 5 CPC; Art. 126 CPC: appealability of a first-instance decision in a small-value debt-enforcement matter. Where the amount in dispute is determinable in money, the value is fixed by the claim; if it does not exceed the threshold for appeal, the Pretore's decision is inappealable and may only be challenged by cassation. An appeal lodged against a non-appealable decision is not examined as such; the appellate court may transmit the filing ex officio to the competent cassation chamber (consid. 1).

Texte intégral

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.125

Data decisione, Autorità: 23.07.1999, CEF

Incarto n. 14.98.00125

Lugano 23 luglio 1999/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. EF.98.01698 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 agosto 1998 da


patr. da: Studio legale __________

contro


patr. da: avv__________

che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano.

Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.

Considerato

che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 2’692.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 1998;

che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;

che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;

che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 2’692.--, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;

che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;

per i quali motivi

in applicazione dell’art. 126 CPC

pronuncia

  1. L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

  2. Intimazione: - ____________________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of objectionappealabilityvalue of the claimcassationtransmission for competence