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Numero d'incarto:
14.1998.117
Data decisione, Autorità:
01.07.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00117
Lugano
1° luglio 1999/FP/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 agosto
1998 da
contro
__________ patr.
da avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 23 /24 giugno 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 2 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 1’100.-- a titolo di indennità .”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 13 ottobre 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
la parte appellata
non ha formulato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 23 /24 giugno 1998 dell'UE di Lugano la __________ ha
escusso la __________ per l'incasso di fr. 75’885.85 oltre interessi al 6 %
dal 10 luglio 1995, indicando quale titolo di credito " Premi, contributi
supplementari e interessi fino allo scioglimento del contratto per il
31.1.1995, secondo la nostra lettera del 6.6.1995, contratto no. 24366".
L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul contratto di adesione alla fondazione
collettiva ____________________sulle relative condizioni generali, sul
regolamento, sulle domande di ammissione regolarmente sottoscritte
dall’escussa, sulla lettera 23 marzo 1994 della convenuta con la quale viene
proposto un piano di pagamento, sulla lettera di disdetta/conteggio 6 giugno
1995, nonché sulla lettera 20 giugno 1995 dell’escussa nella quale, facendo
esplicitamente riferimento alla disdetta, s’impegna a rientrare con gli
scoperti entro fine luglio 1995
C. All'udienza
di contraddittorio del 2 ottobre 1998 nessuna delle parti è comparsa.
D. Con
sentenza 2 ottobre 1998 il Segretario Assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo
che agli atti non vi è alcun riconoscimento di debito, essendo il contratto di
adesione superato da un rapporto di conto corrente e asseverando che non vi
sarebbe identità fra il titolo indicato nel PE e quello nell’istanza.
L’appellante solleva inoltre la carenza di giurisdizione civile.
Considerato
in diritto
- La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed
il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag.
331).
-
Nel
caso di specie i documenti prodotti e segnatamente, il contratto di adesione (doc.
A), le relative condizioni generali (doc. B) e il regolamento (doc. C), le
domande di adesione (doc. D), nonché le lettere 23 marzo 1994 (doc. E) e 20
giugno 1995 (doc. G), quest’ultima combinata con la disdetta 6 giugno 1995,
costituiscono un valido riconoscimento di debito, l’escussa essendosi impegnata
in modo chiaro e univoco a versare l’importo posto in esecuzione. In
quest’ambito occorre rilevare come tutti i documenti prodotti valgono comunque
come titolo di rigetto anche se non indicato nel PE, atteso che è chiaramente
deducibile che si riferiscono al credito posto in esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 25 n.3 e 6, p.58/59)
-
Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso
convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella
sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3;
CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967
n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p.
416).
-
In merito
all’esistenza di un presunto rapporto di conto corrente, sostenuta
dell’appellante, occorre rilevare come nel caso in esame gli estratti allegati
al doc. F attestino esclusivamente l’ammontare degli scoperti a seguito del
mancato pagamento dei premi; né si può sostenere che vi sia stata qualsivoglia
novazione per cui il contratto di adesione e gli altri documenti abbiano perso
ogni efficacia. A questo proposito si richiama quanto indicato sul retro degli
estratti sul quale figura espressamente “Solde en notre faveur: veuillez le régler
en plus de la prime échue. Le fait que le solde a été arrêté et reconnu n’implique
pas novation autorità sens de l’art. 117 al. 2 CO” (doc. F retro).
-
L’appellante solleva
l’eccezione di carenza di giurisdizione che parimenti, per le considerazioni
che seguono non merita accoglimento. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP le
controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono
decise da un tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Cantone
Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 1
del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP).
Orbene, nel caso in esame la vertenza vede opposti un istituto di previdenza
del diritto privato e un datore di lavoro. La controversia si riferisce
indirettamente ai contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro,
tuttavia la Fondazione non chiede la condanna al pagamento degli stessi, nel
qual caso ci si troverebbe palesemente confrontati con una controversia in
materia previdenziale, bensì unicamente il rigetto dell’opposizione interposta
al PE n. __________, il cui ammontare si riferisce a contributi previdenziali impagati.
A statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione in materia di procedura
esecutiva è dunque il giudice civile in procedura sommaria (art. 19 e ss.
LALEF), irrilevante che si tratti di pretese di diritto pubblico o privato
(cfr. DTF 114 III 71 e ss.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und
Konkursrechts, Berna 1997, § 7 n. 4, p. 55). La questione a sapere se ci si
trova confrontati con un riconoscimento di debito di cui all’art. 82 LEF non
può essere considerata una controversia in materia previdenziale. Ne consegue
che deve essere esclusa la competenza del TCA a statuire sul rigetto
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo agli atti.
-
L’appello
13 ottobre 1998 di __________, __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l‘art.
82 LEF
pronuncia
-
L’appello
13 ottobre 1998 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico __________, che rifonderà alla controparte
fr. 200.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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