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Numero d'incarto:
14.1998.110
Data decisione, Autorità:
20.05.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00110
Lugano
20 maggio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza
1°
maggio 1998 da
__________ patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv__________
tendente
ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/10
marzo 1998 dell’UE di Lugano
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano con
sentenza 15 settembre 1998 si è così pronunciato:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 23’064.20 oltre interessi al
7% dal 4.3. 1998 su fr. 5’314.25.
- La
tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
380.-- a titolo di indennità.”
Decisione
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 28 settembre 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
Viste le
osservazioni 30 ottobre 1998 della parte appellata che si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto vicepresidenziale 29/30 settembre 1998 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 9/10 marzo 1998 dell’UE di Lugano il __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 25’464.20 oltre interessi al 7% dal 4 marzo 1998,
indicando quale titolo di credito “ 1) Darlehensvertrag vom 6.4.95, 8 Eigenwechsel
vom 10.4.1995, total fr. 180’000.--
-
Zins bis 28.2.98
-
Inkassospesen “.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul contratto di prestito per l’importo di fr.
153’761.-- oltre interessi al 7% dal 1° gennaio 1995, pagabili con l’ottava ed
ultima rata, sottoscritto da __________ e __________ in qualità di condebitori
solidali il 6 aprile 1995 (doc. C) e garantito da 7 vaglia cambiari di nominali
fr. 20’000.-- cadauno e uno di fr. 40’000.-- sottoscritti a suo favore dai
debitori (doc. D).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza asserendo di essere a sua
volta creditrice della parte istante avendo a quest’ultima versato erroneamente
l’importo di fr. 62’926.05 (doc. 1).
D. Con
sentenza 15 settembre 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 23’064.20
ritenendo i doc. C. e D validi riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, mentre
la somma di fr. 2’400.-- richiesta per le spese d’incasso non è fondata su
alcun valido titolo di rigetto dell’opposizione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ sostenendo che
il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle eccezioni sollevate in
udienza e segnatamente:
“- la
pretesa si basa su un contratto di mutuo e il procedente più volte invitato a
farlo, non è stato in grado di dimostrare di aver versato l’importo di fr.
153’000.-- al signor __________ o a sua moglie.
- il
contratto è chiaramente in connessione con i rapporti di dare ed avere tra
persone estranee al procedimento: la __________ ed il signor __________. “
F. Con
osservazioni 30 ottobre 1998 il __________ chiede la reiezione dell’appello e
la conferma del giudizio impugnato.
Considerato
in diritto: 1. Appellazioni
dirette contro sentenze aventi la stessa parte appellata e riferite a questioni
sostanzialmente del medesimo contenuto sia fattuale che in diritto in
connessione ad un unico rapporto contrattuale possono essere congiunte ex art.
320 CPC ed evase con una sola sentenza (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989,
p. 334). Nel caso di specie pur essendo il contratto di mutuo sottoscritto da
entrambi i coniugi __________ l’incasso del credito è sfociato in due distinte
esecuzioni la n. __________ UE di Lugano e la n. __________ UE di Lugano,
aventi quali debitori, rispettivamente __________ e __________, con conseguente
emanazione di due sentenze separate per ciascuno degli escussi. Di conseguenza
non essendo l’appellazione riferita alla stessa parte appellata non si
giustifica la congiunzione della presente procedura con quella di cui all’inc.
14.98.109, così come richiesto dagli appellanti.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata
ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente
il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
op. cit., p. 337/338 con riferimenti).
-
Un
contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della
somma mutuata più gli interessi quando, cumulativamente, vi è un contratto
scritto, risulta la prova documentale del trasferimento dal mutuante al
mutuatario della somma pattuita e la pretesa di restituzione è esigibile (cfr.
CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA; Daniel Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. I, 1998, n. 120 ad art. 82 LEF, Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 77 e § 78). Il mutuante deve dimostrare il trasferimento della somma
mutuata solo nel caso in cui, nella procedura di rigetto dell’opposizione, il mutuatario
contestasse tale circostanza (cfr. Daniel Staehelin, op. cit., n.119 ad art. 82
LEF).
-
Nel
caso in esame l’escussa con la firma del contratto di mutuo 6 aprile 1995 si è
dichiarata debitrice nei confronti del __________ per la somma di fr. 153’761.--
.Il punto 3. del contratto in oggetto recita testualmente: “ Diese Schuldverpflichtung
ist als gewährtes Darlehen seitens des __________ zu betrachten “. Con
l’accettazione di tale clausola contrattuale l’escussa ha implicitamente
riconosciuto l’avvenuto trasferimento della somma mutuata. Il punto 6.del
contratto di mutuo che prevede l’esigibilità dell’intera somma in caso di
ritardo nel pagamento di due rate unitamente alla diffida di pagamento 29
gennaio 1998 (doc. 2), è atto a suffragare l’esigibilità della pretesa di
restituzione. Di conseguenza, come sostenuto dal Giudice di prime cure, il
contratto di mutuo 6 aprile 1995 (doc. C) costituisce valido riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF per l’importo di fr. 23’064.20 oltre interessi al 7% dal
4 marzo 1998 come da conteggio dettagliato degli interessi allegato alla
domanda di esecuzione.
-
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
Sul
contratto di mutuo si legge la dicitura “ __________: Herr __________ Frau
__________ “
Sotto
l’indicazione “ __________ “ compaiono poi i nomi dei coniugi __________ con le
rispettive firme. La posizione giuridica dell’appellante traspare quindi
chiaramente dal tenore del contratto che non necessita di interpretazione:
__________ risulta debitrice dell’istante e non __________, come sostenuto nel
gravame. L’eccezione sollevata non è quindi stata resa verosimile.
- L’appello
28 settembre 1998 di __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia e l’indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.1,
62 cpv.1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF, 312 ss. CO
pronuncia:
-
L’appello
28 settembre 1998 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr.270.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico __________, la quale rifonderà al __________
fr. 380.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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