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Numero d'incarto:
14.1998.108
Data decisione, Autorità:
28.09.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00108
Lugano
28 settembre 1998 /FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani, quest'ultimo
in sostituzione del giudice Cometta, assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 25 settembre 1998 presentata da
__________ patrocinato dallo studio legale avv.
intesa
ad ottenere la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF nella
procedura fallimentare dipendente da istanza 29 luglio 1998 promossa da
chiedente
il fallimento dell'escusso con riferimento al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF
di Lugano;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
con l’istanza in esame, fondata sull’art. 85 LEF, __________ chiede alla Camera
di eccezione e fallimenti del Tribunale di Appello la sospensione della
procedura esecutiva intentata contro di lui da __________, richiamando l’udienza
di contraddittorio del 2 settembre 1998 conseguente all’istanza di fallimento
proposta dalla creditrice, ove egli ha riferito al Pretore di avere ottenuto
una dilazione del proprio debito, e lo scritto 25 settembre 1998 della
procedente, con la quale essa ha chiesto l’annullamento della procedura di
fallimento (doc. D);
che
la creditrice, in effetti, con il citato scritto ha chiesto alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello di annullare la procedura
fallimentare in rassegna;
che
l’istanza non è stata intimata alla creditrice per la presentazione dello
osservazioni;
che,
così come formulata, la domanda di __________ è d’acchito inammissibile, poiché
l’istante non soltanto non indica quale decisione del Pretore essa intende
impugnare davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello e per quali ragioni, ma nemmeno pretende di agire in qualità di
appellante, condicio sine qua non per rivolgersi nell’ambito di procedimenti
come quello in esame - cause a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti - all’autorità ricorsuale cantonale (CEF e Corte di cassazione
civile del Tribunale di appello) e per chiedere, se dal caso, decisioni di
natura provvisionale (effetto sospensivo);
che
l’istanza, intesa ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva ai sensi
dell’art. 85 LEF - la cui decisione spetta anzitutto al giudice di prime cure e
non alla Camera di esecuzione e fallimenti, come preteso dall’istante - risulta
poi addirittura incomprensibile, ove soltanto si consideri che in data 18
settembre 1998 è stato pronunciato il fallimento contro l’escusso, ciò che
rende addirittura priva di oggetto e nemmeno ammissibile una richiesta di tale
indole (Messaggio concernente la revisione della LEF, FF 1991 III, pag. 50);
che
contro il decreto di fallimento è infatti dato il rimedio dell’appello (art.
174 LEF), con possibilità di richiesta di effetto sospensivo al Presidente
della Camera adita (art. 22 cpv. 3 LALEF);
che
l’istante non si è avvalso di tale rimedio, optando per contro per un iter
curioso, ossia sollecitando la Camera di esecuzione e fallimenti a sospendere
l’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF come autorità di primo grado, ossia
senza prima insorgere contro una concreta decisione che il Pretore -a torto o a
ragione- avrebbe preso nei suoi confronti;
che
per queste ragioni l’istanza - proposta con leggerezza, ove si consideri che
l’estensore è un licenziato in diritto - va pertanto dichiarata inammissibile
senza ulteriori formalità, con carico di spese e tassa di giustizia all’istante
(art. 61 OTLEF);
che,
infine, si volesse anche per denegata ipotesi considerare l’istanza come
ricorso contro il decreto di fallimento - anche alla luce della richiesta della
creditrice di annullare la procedura fallimentare - il destino del debitore
sarebbe comunque segnato, ove si consideri che egli non ha in ogni modo reso
verosimile la sua solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF);
per
queste ragioni
pronuncia
-
L’istanza è
inammissibile.
-
Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 100.- sono posti a carico dell’istante.
-
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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