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Numero d'incarto:
14.1998.00141
Data decisione, Autorità:
30.04.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00141
Lugano
30 aprile 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 settembre
1998 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 20 agosto/11 settembre 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 ottobre 1998 ha
così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La
tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
2’500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 23 novembre 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate le spese;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________6 del 20 agosto/11 settembre 1998 dell’UE di Lugano __________
ha escusso __________ per l’incasso di fr. 180’800.-- oltre interessi al 5% dal
- maggio 1998, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito
del 6 febbraio 1998.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un accordo transattivo sottoscritto dalle
parti il 6 febbraio 1998 (doc. B), secondo il quale le pretese dell__________
__________ per le sue prestazioni professionali svolte per conto della
__________ in particolare per il rilascio della licenza edilizia per la
costruzione di stabili sulla part. __________ RFD di __________ sono state
fissate in fr. 200’000.--. Le parti hanno stabilito che il pagamento
dell’importo pattuito a____________________ sarebbe dovuto avvenire
contestualmente alla conclusione dell’atto di vendita e relativo trapasso a RFD
di una altra particella n. mediante pagamento effettuato da__,
da imputarsi sul prezzo di vendita, ritenuto che tale atto sarebbe intervenuto
entro il 1. maggio 1998. Il punto 4 dell’accordo prevede che nel caso tale
vendita non fosse avvenuta, __________ avrebbe potuto far valere il suo credito
immediatamente. A questo proposito il procedente ha prodotto uno scritto 21
aprile 1998 (doc. D), con il quale __________ ha comunicato al suo patrocinatore,
che la predetta vendita non si sarebbe realizzata.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza argomentando che sono in
atto delle trattative per risolvere bonalmente la vertenza, ammettendo tuttavia
che la vendita prevista della part. __________RFD di __________ non ha avuto
luogo entro il termine previsto al punto 4 dell’accordo, ossia entro il 1.
maggio 1998.
D. Con
sentenza 29 ottobre 1998 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza,
ritenendo il doc. B valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __, sostenendo che
dopo l’accordo transattivo 6 febbraio 1998 è stata effettuata una cessione di
una parte del credito in questione a e che essa si è impegnata a pagare
a quest’ultimo l’importo di fr. 80’000.--. L’appellante ha prodotto un suo
scritto in tal senso. Per il credito residuo un accordo sarebbe invece in fase
di perfezionamento.
Considerato
in
diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.
338 con riferimenti).
b) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimenrto di debito, subordinato
al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito
adempimento (Cometta, op. cit. in REP 1989 p. 338).
c) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in fase di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Le
allegazioni e lo scritto concernenti una pretesa cessione del credito in oggetto
ed un accordo in fase di perfezionamento, presentati dall’appellante la prima
volta in sede di appello, vanno respinti, poiché proceduralmente irriti.
d) L’accordo
transattivo doc. B insieme con lo scritto doc. D, con cui viene comunicato
l’avverarsi della condizione prevista per poter far valere il credito posto in
esecuzione, costituiscono, come correttamente ritenuto in prima sede, valido riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
23 novembre 1998 __________ va pertanto respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
321 cpv. 1 lett. b CPC e 82 LEF
pronuncia 1. L’appello
23 novembre 1998 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall’appellan-te, resta a
carico della __________.
-
Intimazione:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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