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Numero d'incarto:
14.1998.00131
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00131
Lugano
5 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 settembre
1998 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 20/25 agosto 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 ottobre 1998 ha
così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di
giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a
titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto 10 novembre 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,
con
osservazioni 14 dicembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 20/25 agosto 1998 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
l’avv. __________ per l’incasso di fr. 40’000.-- oltre interessi al 5% dal 30
giugno 1998, indicando quale titolo di credito: “Convenzione del 6.11.97.”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una convenzione stipulata il 6 novembre 1997
(doc. A) con l’escusso __________ nell’ambito della liquidazione dei rapporti
di dare e avere tra il procedente medesimo, __________ e __________ e __________ i, un tempo soci della
__________ Il creditore ha rilevato che con la citata convenzione l’escusso e
__________ si sono impegnati, quali condebitori solidali, a versargli entro il
30 giugno 1998 l’importo di fr. 40’000.--.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha rilevato che l’accordo doc. A (punto 3) è
sottoposto ad una condizione risolutiva del seguente tenore:
“Il
presente accordo annulla e sostituisce quello sottoscritto tra le parti il
03.10.1996. Quest’ultima convenzione tornerà in vigore a tutti gli effetti
qualora __________ e __________ non ottemperassero al disposto previsto al
punto 2 del presente scritto.”
Essendosi
verificata la predetta condizione, non vi è valido riconoscimento di debito.
D. Con
sentenza pretorile 30 ottobre 1998 la Pretore d Lugano, Sezione 5, ha accolto
l’istanza, argomentando che l’accordo 6 novembre 1997 (doc. A) costituisce
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede è stato rilevato
che con la clausola di ripristino della convenzione 3 ottobre 1996 (doc. C), in
caso di mancato ossequio del punto 2 della convenzione 6 novembre 1997 (doc.
A), si fa riferimento chiaramente all’importo riconosciuto e non alla scadenza
e all’esigibilità del credito, per le quali rimane in vigore la convenzione
doc. A.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
c) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costitusce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
d) Il
credito deve essere esigibile già al momento dell’invio della domanda
d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto:
il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un
credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della
domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando
l’esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell’istanza di
rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).
e) Il
procedente fa valere il mancato pagamento da parte dell’escusso entro il 30
giugno 1998 della seconda rata di fr. 40’000.--, come previsto al punto 2 della
convenzione doc. A, mentre ha invece riconosciuto il versamento della prima
rata pure di fr. 40’000.--.
Dal
tenore del punto 3 della predetta convenzione doc. A, stipulata in sostituzione
di un precedente accordo, concluso tra le parti il 3 ottobre 1996 (doc. C),
emerge che quest’ultimo sarebbe tornato in vigore a tutti gli effetti qualora
__________ e __________ non avessero ottemperato a quanto previsto al punto 2
del doc. A, ossia al pagamento di due rate di fr. 40’000.-- ciascuna entro il
31 dicembre 1997 risp. entro il 30 giugno 1998.
Non
essendo intervenuto il pagamento della seconda rata, questa condizione
risolutiva si è pertanto verificata, per cui l’accordo 3 ottobre 1996 (doc. C)
è tornato in vigore a tutti gli effetti e pertanto il doc. A non costituisce
riconoscimento di debito.
Per
quel che concerne il doc. C va tuttavia rilevato che questo documento, prodotto
all’udienza di contraddittorio, non è identico al titolo di credito doc. A
indicato nel PE e nell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui l’escusso
solo in sede di contraddittorio ha potuto prendere conoscenza del fatto che la
controparte intendeva fondare la sua pretesa anche sul primo accordo doc. C
stipulato tra le parti.
Va
poi rilevato che l’istanza di rigetto deve essere respinta anche perché non si
può estrapolare dal contratto 3 ottobre 1996 (doc. C) solo il patto 3, attuando
un’interpretazione della volontà delle parti incompatibile con il limitato
potere cognitivo del giudice del rigetto provvisorio (Cometta, op. cit. in Rep
1989, p. 330).
Occorre
inoltre notare che il patto doc. C prevede una serie di condizioni, di cui non
è dato sapere se si siano realizzate: di conseguenza esso non è idoneo a
legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto in prima sede, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
non poteva pertanto venire accolta, per carenza di un valido riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF.
- L’appello
10 novembre 1998 __________ va quindi accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono al soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. L’appello
10 novembre 1998 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 ottobre 1998 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è
così riformata:
“1. L’istanza
4 settembre 1998 di __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di , il quale rifonderà a__________ fr. 600.-- a
titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di , il quale rifonderà
a__________ fr. 600.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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