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Numero d'incarto:
14.1998.00032
Data decisione, Autorità:
04.03.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00032
Lugano
4 marzo 1999/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 novembre
1997 da
(patr.
dallo Studio legale __________
contro
(patr. dall’avv.
__________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’8 ottobre/3 novembre 1997 dell’UEF di Locarno,
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 4 marzo 1998 ha così
deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via
provvisoria per fr. 360’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 1996 e fr.
200.-- di spese esecutive.
- Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte
istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte
fr. 3’600.-- di indennitâ.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 16 marzo 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza e subordinatamente la riduzione
dell’indennità di prima sede a fr. 800.--, protestate spese e ripetibili,
con
osservazioni 16 aprile 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n__________ dell’8 ottobre/3 novembre 1997 dell’UEF di Locarno __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di fr. 360’000.-- oltre interessi al 6% dal
26 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito: “Contratto di compra-vendita,
relativo la particella no. __________ RFD di __________, rogito no. __________,
di data 26 febbraio 1996, del notaio avv. __________, in Locarno.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita 26 febbraio
1996 rogato da______________________________ (doc. B), con cui la __________ ha
acquistato da __________ la part. n. __________ RFD di __________ per fr.
380’000.--, di cui fr. 20’000.-- versati seduta stante ed il resto da pagare
mediante assunzione del debito ipotecario. Con la procedura esecutiva in
oggetto il procedente pretende il pagamento dell’importo residuo di fr.
360’000.-- oltre interessi.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha rilevato che in merito alla compravendita di
cui al doc. B, tra le parti esiste un contenzioso. Con scritto 31 ottobre 1996
(doc. 6) è stato comunicato alla venditrice che l’acquirente non intendeva
mantenere il predetto contratto. Il 18 novembre 1996 (doc. 5) sono stati comunicati
alla banca creditrice ipotecaria __________ i motivi che hanno indotto la
__________ ad invocare l’art. 31 CO. L’escusso ha poi rinviato alle procedure
sia amministrative che penali pendenti, allo scambio di corrispondenza
intervenuto tra i rappresentanti legali delle parti, così come, in particolare,
alla sentenza 16 dicembre 1997 del Tribunale amministrativo ( doc. 9).
D. Con
sentenza 4 marzo 1998 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza,
argomentando che, nonostante dalla sentenza 16 dicembre 1997 del TRAM (cons.
C), risulti che il procedente aveva descritto in un annuncio di vendita il bene
immobile come “fattoria abitabile”, dagli atti non risultano elementi
sufficienti a rendere verosimile il fatto che al momento della conclusione del
contratto i responsabili dell’escussa fossero stati ingannati dal venditore in
merito alle caratteristiche del fondo. Anzi, secondo la cifra 4 di quel
contratto era esclusa, nei limiti ammessi dalla legge, ogni garanzia e
responsabilità del venditore e il notaio aveva espressamente spiegato
all’acquirente la portata della clausola.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
contratto di compravendita doc. B costituisce in linea di principio valido riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF per il prezzo residuo, posto in esecuzione, di fr.
360’000.--.
- a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escusso
deve rendere verosimili eccezioni che impediscono il determinarsi di un valido
riconoscimento di debito, per esempio se vi sono state carenze nella formazione
del riconoscimento di debito, come nel caso di vizio del contratto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346).
c) L’appellante
sostiene che il contratto doc. B è affetto da vizio, in particolare da dolo,
eventualmente da lesione.
A
sostegno della sua eccezione la __________ ha prodotto gli scritti 18 novembre
1996 risp. 31 ottobre 1996 (doc. 5 e 6), inviati alla banca creditrice e al
rappresentante di __________ con i quali è stato loro notificato un vizio di volontà
nella stipulazione del contratto di compravendita. Questi documenti non
costituiscono tuttavia riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il preteso
vizio, bensì mere dichiarazioni di parte.
L’appellante
ha poi prodotto la sentenza 16 dicembre 1997 del TRAM (doc. 9), sostenendo che
il predetto Tribunale avrebbe rilevato al considerando I. a p. 5 una manovra dubbia,
se non fraudolenta da parte di __________ in occasione della vendita del fondo.
Esaminando la sentenza risulta tuttavia che il passaggio indicato
dall’appellante è ripreso dalla narrativa fattuale. Dai considerandi di diritto
sub 3.2. a p. 8 della sentenza si rileva invece che il TRAM ha ritenuto determinante
che le opere sono state realizzate abusivamente, senza tuttavia esaminare i
rapporti esistenti tra le parti, non ritenendo decisivo quando siano state
realizzate e chi le abbia realizzate. Dal considerando 4.2. a p. 9 risulta poi
che l’amministratore __________, nonostante abbia addossato la responsabilità
degli abusi a __________ è stato pure ritenuto colpevole e che gli è stata inflitta
una multa per opere abusive. Al considerando 4.2. si legge infatti quanto
segue:
“Ora
il ricorrente __________ non solo non si è adoperato per far sì che l’ordine
venisse rispettato, ma ha lasciato che venisse disatteso per portare a termine
i lavori intrapresi, intervenendo addirittura direttamente, per sua esplicita
ammissione, ad impartire istruzioni all’impresa affinché realizzasse le opere
necessarie, non già per trasformare l’autorimessa sul retro in celle frigorifere
come tenta di far credere, ma per rendere abitabile anche questo vano, come il
sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato ha permesso di rilevare.”
Nemmeno
dalla sentenza del TRAM risultano pertanto i necessari riscontri oggettivi atti
a rendere verosimile che il contratto di compravendita doc. B sia stato
inficiato da vizio al momento della sua stipulazione.
Come
correttamente ritenuto in prima sede, dal predetto contratto non emerge poi
alcun elemento atto a rendere verosimile che al momento della sua sottoscrizione
l’escussa sia stata ingannata dal procedente in merito all’edificabilità del
fondo. D’altronde secondo la clausola 4 del contratto, nei limiti ammessi dalla
legge, era esclusa ogni garanzia e responsabilità del venditore. La portata di
questa clausola risulta inoltre essere stata espressamente spiegata
all’acquirente.
Non
avendo reso verosimile l’eccezione di vizio, il contratto di compravendita doc.
B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, per cui il rigetto
provvisorio dell’opposizione pronunciato dal primo giudice va confermato.
- L’appellante
ha chiesto la riduzione dell’indennità assegnata in prima sede a fr. 800.--.
Il
giudice del rigetto, compresa la CEF per il giudizio d’appello, può condannare
la parte soccombente, a domanda della parte vincitrice, a pagare una equa
indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il
Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la
perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella
decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è
espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’inden-nità, nella procedura di
rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di
un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 61 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 61 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al
50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.--. In considerazione del valore di causa, della natura della
disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità, alla parte
appellata va assegnata un’indennità di Fr. 2'000.-- (cfr. 10 e 11 TOA).
- L’appello
16 marzo 1998 della __________ è parzialmente accolto
Tassa
di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza
dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia: I. L’appello
16 marzo 1998 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 marzo 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
è così riformata:
-
L’istanza
7 novembre 1997 di __________ a, è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta
dalla __________ al PE n. __________ dell’8 ottobre/3 novembre 1997 dell’UEF di
Locarno è respinta in via provvisoria per fr. 360’000.-- oltre interessi al 5%
dal 26 febbraio 1996 e fr. 200.-- per spese esecutive.
-
La
tassa di giustizia di fr. 700.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della __________, che rifonderà a __________ fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’050.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico della __________, che rifonderà a __________
fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
III. Intimazione:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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