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Numero d'incarto:
14.1997.90
Data decisione, Autorità:
28.08.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00090
Lugano
28 agosto 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Maurizio Roveri, vicecancelliere
statuendo
sulla procedura fallimentare dipendente dall'istanza presentata il 13 maggio
1997 da
contro
patr.
dall'avv. dott. __________
sulla
quale istanza la Segretaria assessore del Distretto di Lugano ha decretato il 7
luglio 1997:
-
È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________
alle ore 14.00;
-
La
tassa di giustizia di Fr. 80.--, già anticipata, e le spese, pure già
anticipate dall'istante nella misura di un acconto di Fr. 720.--, sono a carico
della massa fallimentare;
sentenza dedotta in appello il 9 luglio
1997 da __________ che ha chiesto:
-
l'annullamento della
dichiarazione di fallimento 7 luglio 1997;
-
in via subordinata, la procedura di fallimento è sospesa sino a giudizio
avvenuto sull'istanza di moratoria concordataria;
richiamato
il decreto presidenziale 11 luglio 1997 di concessione dell'effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
IN FATTO:
A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, la
__________ procede contro __________ per Fr. 6'463.20 oltre accessori.
Al
PE, notificato il 30 agosto 1996, è seguita la comminatoria di fallimento 10
aprile 1997.
B. Il
24 aprile 1997 l'escussa ha presentato una domanda di moratoria concordataria,
respinta dal giudice del concordato il 25 giugno 1997 con sentenza cresciuta in
giudicato.
C. Con
istanza 13 maggio 1997 la __________ aveva chiesto il fallimento della
__________.
Il
15 maggio 1997 le parti erano state citate all'udienza dell'11 giugno 1997,
alla quale nessuno è comparso.
D. Il
7 luglio 1997 la Segretaria assessore ha dichiarato il fallimento della
__________.
E. Con
tempestivo appello 9 luglio 1997 la __________ ha chiesto l'annullamento della
dichiarazione di fallimento 7 luglio 1997, subordinatamente la sospensione
della procedura di fallimento fino alla decisione dell'istanza di moratoria
concordataria di imminente presentazione.
F. Il
17 luglio 1997 la __________ ha presentato una nuova domanda di moratoria
concordataria (concordato con abbandono dell'attivo).
Considerato
IN DIRITTO
a) Per
l'art. 171 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento nei casi previsti
dagli art. 172 a 173a LEF.
Ex
art. 173a cpv.1 LEF se il debitore ha presentato una domanda di moratoria
concordataria quando già è pendente una domanda di fallimento, il giudice del
fallimento "può" differire la decisione sul fallimento per consentire
al giudice del concordato di determinarsi.
b) L'uso
di "può" all'art. 173a cpv.1 LEF è ambiguo e va inteso nel senso di
"deve", dopo che il Consiglio nazionale (Boll. uff., CN 1993, p.32) e
il Consiglio degli Stati (Boll. uff., CdS 1993, p.649) hanno esteso al
creditore e al giudice del fallimento la facoltà di richiedere il concordato a
favore del debitore (Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto,
in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
Collana CFPG vol.16, Lugano 1995, p.121, n.3.1.1.3. e nota 46).
a) Nel
Cantone Ticino il pretore è giudice tanto del fallimento che del concordato.
Benché siffatta unione personale sia inopportuna secondo gli intendimenti del
legislatore federale (cfr. Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem
SchKG, Friborgo 1996, p.171, n.642; Cometta, op. cit., p.120 e 166), il
legislatore ticinese ha stabilito all'art. 14 cpv.2 LALEF la coincidenza nella
persona del pretore delle funzioni di giudice del fallimento e del concordato,
privilegiando così la tesi efficientistica e risparmistica (nel senso del
miglior rapporto costi/benefici) - sostenuta dal Gruppo di lavoro per
l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF - volta
a perseguire "il dichiarato e legittimo intento di non favorire la
proliferazione di procedimenti suscettibili di differire oltre il ragionevole
la conclusione delle vicende esecutive" (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n.__________ del 6 novembre 1996, p.7, ad art. 14 LALEF).
b) L'unione
personale non consente però al pretore di determinarsi sulla domanda di fallimento
senza prima essersi espresso, con giudizio motivato, sull'istanza di moratoria.
- Nel
caso di specie, __________ disattende in tutta evidenza che per la sospensione
della procedura di fallimento è decisiva la contestualità della litispendenza
della procedura di moratoria concordataria. A nulla le giova l'ambigua
formulazione con cui il 17 luglio 1997 - a distanza di dieci giorni dalla
declaratoria di decozione - chiede al giudice del concordato la "revisione
della proposta concordataria con abbandono dell'attivo": il dissenso sulla
sentenza 25 giugno 1997 di reiezione della domanda di moratoria concordataria
andava espresso con ricorso all'Autorità giudiziaria superiore dei concordati
in conformità dell'art. 294 cpv.3 LEF.
La
dichiarazione di fallimento, pronunciata dal primo giudice senza che fosse a
quel momento ritualmente pendente la nuova e successiva domanda del 17 luglio
1997, va di conseguenza confermata, __________ non avendo fatto valere altri
motivi a sostegno dei suoi petita.
- Tassa
di giustizia e spese sono a carico della parte soccombente.
Non
si assegnano indennità alla controparte che non si è espressa.
Richiamati gli art. 171, 173a cpv.1 e
174 LEF; 14 cpv.2 LALEF
PRONUNCIA
- L'appello
9 luglio 1997 della __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
venerdì
__________ alle ore 10.00
-
La
tassa di giustizia in Fr. 120.--, già anticipata dalla fallita, resta a suo
carico.
-
E'
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. di questo dispositivo sul FUC e
sul FUSC.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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