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Numero d'incarto:
14.1997.79
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00079
Lugano
28 luglio 1998
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 marzo 1997
da
contro
rappr.
da __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 27 febbraio/5 marzo 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
16 maggio 1997 ha così deciso:
“1. E' rigettata in via provvisoria l'opposizione
interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di Bellinzona
limitatamente alla somma di fr. 15'765.25 oltre interessi e spese.
- La tassa di giustizia globale di fr. 150.-- da
anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà a
controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 2 giugno 1997,
ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza per fr. 19'868.40,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 27 febbraio/5 marzo 1997 dell'UEF di __________ ha escusso
__________ (in seguito __________) per l'incasso di fr. 39'786.40 oltre
interessi all'8% dal 29 gennaio 1997, indicando quale titolo di credito
"valore avuto in merce". L'escussa ha interposto tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su numerosi bollettini di consegna sottoscritti
da __________ e sulle relative fatture.
C. All'udienza
di contraddittorio 23 aprile 1997 __________ ha ridotto la propria pretesa a
fr. 19'868.40 oltre interessi e spese a seguito del versamento di acconti da
parte del debitore. __________ si è opposta alla richiesta di controparte
affermando che nella stesura delle fatture non si sarebbe tenuto conto degli
accordi circa le varie percentuali di sconto da applicare. L'escussa ha chiesto
poi del tempo per controllare tutte le fatture.
D. Nello
scritto 9 maggio 1997 indirizzato alla Pretura, __________ ha effettuato il
controllo e la correzione di tutte le fatture sulla base dei presunti accordi
intercorsi tra le parti. Il risultato sarebbe uno scoperto di soli fr.
15'765.25. La società ha pure allegato copia delle condizioni praticate da
__________ e di tutte le fatture ricevute.
E. Con
sentenza 16/26 maggio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 15'765.25 oltre interessi e spese. Ha
rilevato dal conteggio presentato dall'escussa dopo l'udienza un riconoscimento
di debito limitato alla somma indicata.
F. Contro
la decisione del Segretario assessore si è tempestivamente aggravata __________
contestando il solo parziale rigetto dell'opposizione. Il giudice di prime cure
si sarebbe determinato basandosi su documentazione prodotta successivamente
all'udienza. Egli avrebbe invece dovuto considerare unicamente i doc. prodotti
tempestivamente dalla parte istante e, di conseguenza, rigettare in toto
l'opposizione.
Considerato
in diritto
- In
applicazione dell'art. 20 cpv. 2 LALEF la documentazione prodotta fuori udienza
non deve essere considerata dal giudice. Il principio dell'oralità, dedotto
dalla suddetta normativa, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC,
che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da
quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331 con
riferimenti).
In
concreto lo scritto datato 9 maggio 1997 di __________ e la documentazione
allegata sono perenti e devono essere considerati come non prodotti. In questo
senso si è determinato in modo errato il Segretario assessore che vi ha basato
la propria argomentazione.
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
-
Un
bollettino di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un riconoscimento
di debito se sullo stesso figura quantità e genere di merce fornita unitamente
al prezzo totale o almeno unitario (cfr. Rep 1959 398 ss.; Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n. 3).
-
Nel
caso specifico risultano agli atti numerosi bollettini di consegna, tutti
sottoscritti da __________ e corredati delle relative fatture (doc. B). I
bollettini n. __________ __________ e __________, così come tutti quelli
indicati nelle fatture n. __________e __________non recano però il prezzo della
merce fornita. Essi non sono quindi atti a giustificare il rigetto
dell'opposizione. Nemmeno gli interessi di mora all'8% sono coperti da
riconoscimento, non risultano infatti nelle tavole processuali né un accordo in
tal senso né la prova del tasso di sconto bancario ex art. 104 cpv. 3 CO. Per
questi motivi, tenuto conto dei pagamenti parziali che l'appellante ha ammesso
di aver ricevuto, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione per una
somma superiore a quella effettivamente coperta da riconoscimento di debito.
-
L’appello
2 giugno 1997 di __________ va di conseguenza respinto. La sentenza di primo
grado non può ad ogni modo essere riformata a scapito dell'appellante, vi osta
il divieto della reformatio in peius (cfr. Cometta, op. cit., in Rep
1989 p. 334 e riferimenti ivi citati).
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF,
pronuncia
-
L’appello
2 giugno 1997 di ____________________è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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