AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.73
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00073
Lugano
17 ottobre 1997
/FC/b/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 7 aprile
1997 da
contro
sulla quale
istanza la Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il 20 maggio 1997:
“1. È pronunciato il fallimento della __________ a
far tempo da martedì 20 maggio 1997 alle ore 14.00;
- La tassa di giustizia di Fr. 80.--, già
anticipata, e le spese, pure già anticipate dall'istante nella misura di un
acconto di Fr. 920.--, sono a carico della massa fallimentare;”
sentenza
dedotta in appello il 22 maggio 1997 da __________ che ha chiesto l'annullamento
della dichiarazione di fallimento, protestate spese e indennità;
richiamato
il decreto presidenziale 27 maggio 1997 di concessione dell'effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto: A. Nell'esecuzione
n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, promossa da __________, il 14
gennaio 1997 è stata notificata all'escussa __________ comminatoria di
fallimento.
B. Con
istanza 7 aprile 1997 __________ ha chiesto il fallimento della __________
All'udienza
per il contraddittorio del 30 aprile 1997 la convenuta non è comparsa.
C. Il
20 maggio 1997 la Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento
della __________
D. Con
tempestivo appello 22/23 maggio 1997 la __________ ha chiesto l'annullamento
della declaratoria di decozione, protestate spese e indennità.
Per
l'appellante la dichiarazione di fallimento è stata resa in violazione dell'art.
43 LEF, atteso che il credito vantato dalla precettante è per contributi LPP e
pertanto, trattandosi di pretese fondate sul diritto pubblico, si può procedere
solo in via di pignoramento.
Considerato
in diritto: 1. Per
l'art. 171 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento nei casi previsti
dagli art. 172 a 173a LEF.
Ex
art. 172 n.1 LEF la domanda di fallimento va respinta quando la comminatoria di
fallimento sia stata annullata dall'autorità di vigilanza.
L'esecuzione
in via di fallimento è in ogni caso esclusa per imposte, tributi, tasse,
sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a
pubbliche casse o a funzionari (art. 43 n.1 LEF).
- Nel
caso di specie in cui l'escussa è una società anonima, per poter sfuggire alla
procedura fallimentare occorrono due requisiti cumulativi: il credito in
esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico e il creditore deve essere
un soggetto di diritto pubblico (DTF 115 III 90 cons.2).
a) La
pretesa del __________, fondata sulla Legge federale sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 25 giugno 1982 (LPP, in: RS
831.40), è in tutta evidenza di diritto pubblico (GAAC 1988, p.26-27).
b) Resta
da esaminare se il __________ sia un istituto di diritto pubblico.
Nessuno
ha però affermato una tesi del genere; anzi, il primo giudice non ha nemmeno
considerato siffatta evenienza e ben poteva, atteso che sedes materiae per una
disputa in tal senso sarebbe dovuta essere la procedura di ricorso all'Autorità
cantonale di vigilanza ex art. 17 LEF per censurare la comminatoria di
fallimento emessa dall'Ufficio d'esecuzione di Lugano il 20 novembre 1996 e
notificata all'escussa il 14 gennaio 1997 e che __________ a giusta ragione non
ha formulato un gravame votato d'acchito all'insuccesso.
Per
l'art. 48 cpv.2 LPP gli istituti di previdenza registrati devono assumere la
forma di una fondazione o di una società cooperativa oppure essere istituzioni
di diritto pubblico.
Il
__________ appartiene alla prima categoria di soggetti e non può in alcun caso
essere equiparato a un ente di diritto pubblico, ritenuto altresì che la norma dell'art.
43 n.1 LEF deroga al sistema legale - in particolare all'art. 39 cpv.1 n.8 LEF
- e deve perciò essere interpretata restrittivamente (DTF 115 III 91 cons.2 con
riferimenti).
c) Ne
consegue che l'escussa è nel caso di specie soggetta all'esecuzione in via di
fallimento.
- L'appellazione
è pertanto respinta.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 61 cpv.1 OTLEF).
-
Va
ricordato che alla pronuncia del fallimento non si giunge d'improvviso: in casu
il PE che ha dato avvio alla procedura esecutiva risale al 3 maggio 1996 ed è
stato notificato all'escussa il 14 giugno 1996; il 20 novembre 1996 è stata
emessa la comminatoria di fallimento, notificata a __________ il 14 gennaio
1997; a seguito di istanza di fallimento presentata il 7 aprile 1997, le parti
sono state convocate per l'udienza del 30 aprile 1997 e la dichiarazione di
fallimento è del 20 maggio 1997.
-
La
fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della revoca del fallimento ex art.
195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei
termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del
fallimento nell'ipotesi in cui la fallita provi che tutti i debiti sono stati
estinti, o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui
ritirano le loro insinuazioni, oppure quando sia intervenuto un concordato (art.
195 cpv.1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà
reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio.
Richiamati
gli art. 43 n.1, 171, 172 n.1 e 174 LEF; 48 cpv.2 LPP
pronuncia: 1. L'appello
22 maggio 1997 __________ __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento ____________________, a far tempo da
-
La
tassa di giustizia in Fr. 120.--, già anticipata dalla fallita, resta a suo
carico.
-
E'
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. di questo dispositivo sul FUC e
sul FUSC.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster