Appeal struck out after withdrawal in debt enforcement summary proceeding

14.1997.34Autre juridiction6 mai 1998Dismissed

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Résumé

The Cantonal appellate enforcement and bankruptcy chamber dealt with an appeal against a lower-court decision refusing definitive debt-enforcement objection removal. Before the appellate court ruled on the merits, the appellant withdrew the appeal. The chamber therefore struck the appeal from the docket as moot. Applying the settled principle that the party causing the proceedings to become moot bears the costs unless the parties agree otherwise, it charged the court fee to the appellant and awarded no indemnity.

Regest

Withdrawal of an appeal in debt-enforcement proceedings; mootness and costs. When the appellant withdraws the appeal, the appellate proceedings lose their object and are struck from the docket. For costs and indemnity, the party whose conduct caused the case to become moot is treated as unsuccessful, unless the parties have agreed on another allocation (consid. 2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.34

Data decisione, Autorità: 06.05.1998, CEF

Incarto n. 14.97.00034

Lugano 6 maggio 1998 /FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febbraio 1997 da


rappr. da__________ __________

Contro


tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ 1996 dell’UE di __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 10 aprile 1997 ha così deciso:

“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.

  1. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posto a carico della parte debitrice.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dallo __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

la parte appellata non ha prodotto osservazioni;

preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;

pronuncia

  1. L’appello 16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

  2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si asssegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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