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14.1997.33 ΓÇó Appeal withdrawn; costs borne by appellant
14.1997.33Autre juridiction6 mai 1998Withdrawn
The appellant withdrew its appeal against the first-instance order refusing definitive dismissal of the opposition to a debt enforcement notice. The appellate court held that the withdrawal made the proceedings moot and struck the appeal from the docket. Applying the settled rule that the party rendering the case moot bears the costs absent a contrary agreement, the court charged the appellant with the CHF 50 court fee and awarded no indemnities.
Withdrawal of an appeal renders the proceedings moot and leads to removal from the docket; in the absence of an agreement on another allocation, the party whose conduct caused the mootness bears the costs and no indemnity is due. The court applies the general costs principle for cases becoming devoid of object by the appellant’s withdrawal (consid. 3a, with reference to DTF 113 III 110).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.33
Data decisione, Autorità: 06.05.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00033
Lugano 6 maggio 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febbraio 1997 da
rappr. da__________ __________
Contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ 1996 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 10 aprile 1997 ha così deciso:
“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
la parte appellata non ha prodotto osservazioni;
preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;
pronuncia
L’appello 16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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