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Numero d'incarto:
14.1997.30
Data decisione, Autorità:
10.06.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00030
Lugano
10 giugno 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 gennaio
1997 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del __________ 1997 dell’UEF di __________;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ -__________ con
sentenza 25 marzo 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla
parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________ è
respinta in via provvisoria per fr. 18'480.-- oltre interessi al 5% dal 1.1.97
e fr. 100.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 500.-- di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 2 aprile 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 23 aprile 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 4/9 aprile 1997 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 13/15 gennaio 1997 dell'UEF di __________ __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 18'480.-- oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 1997, indicando quale titolo di credito "riconoscimento di debito
27.5.1995". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su uno scritto in spagnolo datato 27 maggio
1995 munito di traduzione (doc. B). __________ vi dichiara di aver ricevuto un
prestito di US$ 13'200.-- da __________
C. All'udienza
di contraddittorio 17 marzo 1997 __________ ha sollevato un'eccezione di falso
richiamandosi all'art. 216 CPC, la firma sul presunto riconoscimento di debito
non sarebbe la sua. Ella non avrebbe poi ricevuto l'importo preteso, se non una
minima parte sotto forma di regalo. Da ultimo la pretesa sarebbe nulla e la
restituzione della somma esclusa ex art. 66 CO. La falsità della firma sarebbe
comunque verosimile poiché il documento risulterebbe chiaramente redatto da
__________ che aveva motivi di astio nei confronti della convenuta e che in
successive lettere denigratorie mai aveva accennato al presunto prestito (cfr.
doc. 2, 4, 5 e 6). La firma non sarebbe poi nemmeno simile a quella
dell'escussa.
D. Con
sentenza 25 marzo 1997 il Pretore ha accolto l'istanza argomentando che
l'autenticità della firma è presunta e incombe all'escusso rendere verosimile
l'eccezione di falso, cosa che non è riuscita a __________.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa sollevando la
mancata istruzione dell'eccezione di falso ex art. 216 ss. CPC. La presunzione
di autenticità poi potrebbe essere adottata solo in casi particolari e non nel
caso specifico vista l'esistenza di indizi, già citati davanti al giudice di
prime cure, relativi alla falsità della firma. L'appellante lamenta pure la
mancata presa in considerazione dell'eccezione fondata sull'art. 20 CO; sarebbe
verosimile che tutte le prestazioni finanziarie di __________ erano finalizzate
ad ottenere scopi contrari ai buoni costumi (sfruttamento della prostituzione)
e alla legge (entrata illegale). Ex art. 66 CO la restituzione sarebbe quindi
esclusa. L'escussa ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza
ed il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio previa istruttoria
sull'eccezione di falso, in via subordinata la riforma della sentenza nel senso
di respingere l'istanza di rigetto.
F. Con
osservazioni 23 aprile 1997 __________ rileva che il carattere sommario della
procedura di rigetto non consente né l'istruzione dell'eccezione di falso, né
l'esame della presunta applicabilità dell'art. 20 CO.
Considerato
in diritto
1.a) Gli
art. 216-226 CPC relativi all'eccezione di falso non vanno considerati nella
procedura di rigetto dell'opposizione. Vi osta il principio di celerità
immanente al processo sommario in tema di esecuzione e fallimento: detto
altrimenti, l'istituto dell'eccezione di falso e della verifica delle scritture
secondo il CPC non trova spazio in sede sommaria ex art. 25 n. 1 LEF. Pure
l'abrogato art. 387 cpv. 3 CPC (ora art. 20 LALEF), applicabile alla presente
fattispecie, sanciva l'inammissibilità dell'audizione testimoniale e della
perizia, mezzi di prova previsti invece dagli art. 216-226 CPC.
b) In
concreto il giudice di prime cure si è rettamente determinato omettendo di
istruire l'eccezione di falso. La domanda principale dell'appellante va
pertanto respinta.
2.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente
il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.
337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
c) Ex
art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che
per il cpv. 2 “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono trattati
allo stesso modo:
La
normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben
radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno
1924 stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in
lingua Italiana”.
Si
tratta, per “radicata giurisprudenza” della II. Camera civile del Tribunale di
appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonché sentenza
inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di “un prescritto di
ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per
cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata
all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha
dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e
delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per
cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso
esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti
processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore
conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
L’applicazione della norma sotto il vecchio regime
(qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LALEF disciplina
in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di
esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che
documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili
mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.
d) In
concreto lo scritto in spagnolo 27 maggio 1995 (doc. B), sottoscritto,
indicante con precisione la somma dovuta e munito di traduzione, costituisce un
valido titolo di rigetto per fr. 18'480.-- oltre ad interessi (di mora) al 5%
dal 1° gennaio 1997.
3.a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Una
firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se
la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere
verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346
n. 1; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1). Ciò può
essere fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo
di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa
il grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv.
2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che
altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.
c) Per
i motivi esposti al punto 2.c) non è possibile considerare il contenuto della
documentazione prodotta da __________ poiché interamente in spagnolo. La firma
sul doc. 3, assieme a quella che compare sul PE e sulla procura, può però
essere confrontata con la sottoscrizione di cui al riconoscimento di debito
(doc. B). Quest'ultima presenta una struttura simile alle altre. Vi sono delle
difformità (estensione della firma, tratto meno marcato) che vanno qualificate
come medie e quindi insufficienti a rendere verosimile la falsificazione. La
probabile redazione da parte di __________ del testo del riconoscimento, di per
sé, non può essere considerata un valido indizio della falsità della firma.
D'altra parte, vista l'impossibilità di tener conto del contenuto dei documenti
in lingua spagnola prodotti dall'escussa, si deve concludere che non vi sono
altri elementi fattuali atti a rovesciare la presunzione di autenticità.
Va
comunque rilevato che la determinazione della falsità o meno del doc. B
abbisogna di un istruttoria più approfondita di quella prevista nella procedura
di rigetto. Solo un'azione di merito potrà chiarire definitivamente la
questione.
d) Dovendo
prescindere dal testo dei documenti prodotti dall'appellante, non solo non è
verosimile la tesi della nullità del contratto ma essa non è suffragata da
alcun indizio concreto; lo stesso vale per l'applicazione dell'art. 66 CO.
- L’appello
2 aprile 1997 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
25 e 82 LEF, 385 ss. CPC,
pronuncia
-
L’appello
2 aprile 1997 __________ a, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________, Fr.
500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di __________o-Campagna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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