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Numero d'incarto:
14.1997.14
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00014
Lugano
4 agosto 1998/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 novembre
1996 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 7/25 ottobre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 4 febbraio 1997
ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 450.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 7 febbraio 1997
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 10 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 13/14 febbraio 1998 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 7/25 ottobre 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 18'536 oltre interessi al 5 % dal 2 ottobre
1996, indicando quale titolo di credito "fr. 10'000.-- contributi
alimentari arretrati per luglio e agosto 1996; fr. 6'500.-- per premi assicurativi
assimilabili a contributo alimentare; fr. 1'286.-- per retta
____________________ per i figli __________ e __________ per i mesi di agosto e
settembre 1996; fr. 750.-- per premi cassa malati per luglio, agosto e
settembre 1996 per i figli __________ e __________ L'escusso ha interposto
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla convenzione sulle conseguenze accessorie
di separazione legale per tempo indeterminato, sottoscritta il 16 giugno 1995
dalle parti (cfr. doc. B, traduzione autenticata in lingua italiana).
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che la validità della convenzione
sarebbe subordinata alla sua omologazione, che non è mai avvenuta. La
convenzione è stata poi impugnata con domanda processuale del 3.10.96 da
__________ (doc. 2). Il Pretore, in data 19 novembre 1996 avrebbe accolto la
sua richiesta dichiarando decaduto l'accordo tra i coniugi (doc. 3).
ha fatto valere che la convenzione è stata in un primo tempo ossequiata dal
marito. La decisione pretorile 19 novembre 1996 è stata poi appellata (cfr.
doc. H). Lo stesso giudice di prime cure avrebbe poi ribadito la validità della
convenzione, almeno pendente causa di divorzio (cfr. doc. I).
D. Con
sentenza 4 febbraio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto
l'istanza ravvisando nella documentazione prodotta un valido riconoscimento di
debito. __________ non ha poi reso verosimile l'asserita decadenza della
convenzione per violazione del diritto federale.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso ribadendo in
sostanza le argomentazioni di prima sede. L'importo pattuito a titolo di
alimenti sarebbe inoltre sproporzionato, sia sulla base degli art. 151 e 152 CC
che degli art. 145 e 163 CC. La convenzione sarebbe nulla e quindi inadatta a
determinare il rigetto dell'opposizione.
F. Con
osservazioni 10 marzo 1997 l'escutente ha fatto valere che la convenzione
esplicava i suoi effetti dalla sottoscrizione, ritenuto che gli alimenti
concordati sono stati, in un primo tempo, versati. La mutazione dell'azione in
divorzio non pregiudicherebbe poi la validità della convenzione. Le eccezioni
sollevate non sarebbero state sufficientemente sostanziate né rese verosimili.
Considerato
in diritto
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
-
In
concreto dalla convenzione 16 giugno 1995 risulta l'impegno di __________ a
pagare alla moglie fr. 8'000.-- mensili a titolo di alimenti per sé e per i
figli, a versare i premi assicurativi relativi alle polizze __________ e
__________, a pagare le spese di educazione dei figli e i loro premi di cassa
malati (cfr. doc. B, punti 11., 12. e 13.). L'ammontare dei premi assicurativi
e di cassa malati, così come della retta scolastica dei figli, sono comprovati
dalle rispettive pezze giustificative (cfr. doc. C, D, F e G). Dal tenore della
citata convenzione non risulta assolutamente che la sua validità dipendesse
dall'omologazione da parte del Pretore. La traduzione autenticata (doc. B)
costituisce quindi un valido riconoscimento di debito per la somma posta in
esecuzione (cfr. anche Panchaud/Caprez, op. cit., § 91 p. 219).
-
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
L'escusso
può rendere verosimile, tra l'altro, l'esistenza di un errore essenziale da
parte sua, di una lesione oppure un motivo di nullità (cfr. Cometta, op. cit.
in Rep 1989 p. 346).
- Nel
caso di specie __________ sembra far riferimento ad un errore essenziale ex art.
24 CO oppure ad una lesione ai sensi dell'art. 21 CO. La convenzione gli
sarebbe tanto manifestamente sfavorevole da determinarne la decadenza. Egli
omette però di suffragare le proprie affermazioni. In particolare nulla agli
atti risulta circa la situazione patrimoniale dei due coniugi. Nulla impedisce
poi ai coniugi di concordare, pendente causa o anche in maniera definitiva, la
corresponsione di alimenti; ciò indipendentemente dall'avverarsi o meno dei
presupposti legali (art. 145, 151, 152 e 163 CC). In materia patrimoniale i
coniugi possono regolare liberamente i propri rapporti. Nemmeno la tesi della
decadenza della convenzione espressa dal Pretore in un obiter dictum (cfr. doc.
- può essere seguita. Il pronunciato pretorile è stato appellato (cfr. doc.
H), lo stesso giudice di prime cure ha poi esplicitamente indicato che
l'accoglimento della domanda di mutazione dell'azione non ha alcuna incidenza
sulla validità della convenzione pendente causa (doc. I). Pure la presunta
modifica della situazione economica dei coniugi è rimasta a livello di puro
parlato e sprovvista di riscontri oggettivi.
In
definitiva l'escusso non è quindi riuscito a rendere verosimili le eccezioni
sollevate.
- L’appello
7 febbraio 1997 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF,
pronuncia
-
L’appello
7 febbraio 1997 __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 315.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr.
500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Sud
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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