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14.1997.137 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance; bankruptcy declared
14.1997.137Autre juridiction27 févr. 1998Dismissed
The Ticino Court of Appeal, Chamber of debt enforcement and bankruptcy, dealt with an appeal against a Lugano district justice decision. The appellant had been ordered to pay an advance of CHF 120 by 9 January 1998, with a warning that non-payment would make the appeal deserted under Art. 312 CPC. As the advance was not paid, the chamber declared the appeal inadmissible. It further declared the debtor bankrupt from the stated date and waived the collection of a justice fee because of the particular circumstances.
Art. 312 CPC; Arts. 171 and 174 LEF; failure to pay the court-ordered advance of costs within the set time limit entails inadmissibility of the appeal when the warning so provides. Where the appeal becomes inadmissible in bankruptcy proceedings, the appellate authority may declare the bankruptcy in consequence under the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act. In exceptional circumstances, the authority may dispense with levying a justice fee.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.137
Data decisione, Autorità: 27.02.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00137
Lugano 27 febbraio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visto l’appello 17 dicembre 1997 della
Contro
la decisione 9 dicembre 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa dalla
rappr. da: __________
richiamata la diffida 23 dicembre 1997 del Presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 9 gennaio 1998 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale di appello un deposito di Fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, nel caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art. 312 CPC;
constatato come il versamento non sia stato effettuato, per cui l’appello 17 dicembre 1997 della __________ va dichiarato irricevibile per mancato versamento dell’anticipo richiesto;
rilevato che di conseguenza va dichiarato il fallimento della __________;
ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
Non si preleva la tassa di giustizia.
E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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