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Numero d'incarto:
14.1997.130
Data decisione, Autorità:
18.01.1999, CEF
Incarto n.
14.97.00130
Lugano
18 gennaio 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 agosto 1997
da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 4/5 agosto 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
11 novembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
150.-- sono a carico dell'istante con l'obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 21 novembre 1997
ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 4 dicembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 4/5 agosto 1997 dell'UEF di Bellinzona __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 10'800.-- oltre interessi al 5% dal 1°
aprile 1997, indicando quale titolo di credito "contributo alimentare
dicembre 1996 - luglio 1997 come a sentenza della I CCA del Tribunale d'appello
del 2.11.1993". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 2 novembre 1993 relativa alle
misure cautelari pendente causa di divorzio, emanata dalla I CCA del Tribunale
d'appello (doc. B). Nel pronunciato __________ è condannato a versare all'escutente
fr. 1'350.-- mensili a titolo di contributo di mantenimento.
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha sostenuto che la sentenza cautelare citata non
sarebbe superata dalla successiva sentenza pretorile di merito 15 maggio 1995
(doc. C), quest'ultima è stata infatti appellata e risulta ancora pendente
presso il Tribunale d'appello. La sentenza di merito non esplicherebbe quindi i
suoi effetti in relazione agli alimenti, nonostante il tenore dell'art. 310
cpv. 4 lett. a CPC. La norma cantonale violerebbe il principio della forza
derogatoria del diritto federale. Una sentenza sarebbe infatti esecutiva ex art.
80 LEF soltanto quando è cresciuta in giudicato. A mente dell'escusso invece
andrebbe applicato l'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC che prescrive la provvisoria
esecutività per i giudizi in materia di prestazioni di alimenti. In questo
senso si sarebbe già espresso in passato il Tribunale d'appello. Una decisione
non passata in giudicato assurgerebbe poi a titolo di rigetto definitivo se il
diritto cantonale la dichiara immediatamente esecutiva. Ne consegue che la
sentenza pretorile di merito, nella quale non vengono attribuiti alimenti,
renderebbe inapplicabile la decisione cautelare su cui si basa la presente
esecuzione.
D. Con
sentenza 11 novembre 1997 il Segretario assessore ha respinto l'istanza
argomentando che l'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC fa sì che la sentenza pretorile
sia provvisoriamente esecutiva e che sostituisca ipso iure la precedente
sentenza cautelare. Ritenuta la mancata attribuzione, nel merito, di alimenti,
non vi è titolo di rigetto.
E. Contro
la sentenza si è tempestivamente aggravata __________, argomentando che secondo
il diritto federale le misure cautelari ex art. 145 CC rimarrebbero in vigore
fino alla crescita in giudicato della sentenza di merito. L'art. 310 cpv. 4
lett. a CPC andrebbe interpretato nel senso di considerare "giudizi in
materia di prestazione di alimenti" unicamente quelli concernenti alimenti
rivendicati dai figli, pena la violazione del principio della forza derogatoria
del diritto federale. Ad ogni modo un pronunciato, per costituire titolo di
rigetto definitivo, dovrebbe essere cresciuto in giudicato e riconosciuto come
esecutivo. Le due condizioni dovrebbero essere cumulativamente adempiute. Ciò
che non sarebbe il caso, nella fattispecie in esame, per la sentenza pretorile.
F. Con
osservazioni 4 dicembre 1997 __________ si è opposto al gravame, rilevando che
già un'analoga istanza di rigetto definitivo era stata respinta da una sentenza
della Pretura di Bellinzona, confermata dalla CCC del Tribunale d'appello. Il
punto 2. del dispositivo della sentenza pretorile di merito, concernente la
questione alimentare, sarebbe immediatamente esecutivo, la decisione cautelare
sarebbe quindi superata.
Considerato
in diritto
- Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
2.a) Oltre
al requisito dell'esecutività, sancito dall'art. 80 LEF, la giurisprudenza ha
sviluppato da ormai molto tempo l'esigenza della crescita in giudicato formale.
Titolo di rigetto definitivo è quindi una decisione esecutiva che non può più
essere impugnata tramite un rimedio di diritto ordinario (cfr. DTF 113 III 9;
105 III 44; Daniel Staehlin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 80 LEF, e giurisprudenza ivi citata).
Sentenze provvisoriamente esecutive ma ancora sub iudice non costituiscono
titolo di rigetto ex art. 80 LEF, nemmeno nel Cantone in cui sono state
emanate. Norme cantonali che statuissero diversamente sarebbero da considerare
inefficaci (cfr. Staehlin, op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF).
Nel
Canton Ticino l'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC prescrive la provvisoria esecutività
per i giudizi in materia di prestazioni di alimenti anche se appellati e quindi
privi della crescita in giudicato formale. La giurisprudenza cantonale non in
materia esecutiva ha in sostanza confermato la portata dell'articolo (cfr. Rep
1974 p. 321 s.; Rep 1979 p. 280). La norma di diritto cantonale non può
esprimersi sulla qualità di titolo di rigetto di una sentenza provvisoriamente
esecutiva, trattandosi di una questione di diritto federale, in particolare di
diritto esecutivo (cfr. ZBJV 1956 p. 34). L'art. 310 CPC si limita a sancire la
provvisoria esecutività, che, per decisioni concernenti crediti pecuniari, la
cui esecuzione è regolata dalla LEF (art. 38 cpv. 1 LEF), non ha nessuna
portata pratica in ambito esecutivo federale.
b) Una
decisione cautelare ex art. 145 CC costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo se è cresciuta formalmente in giudicato ed è esecutiva. Non è
necessaria la crescita in giudicato materiale, per definizione esclusa in
ambito di sentenze cautelari (cfr. Daniel Staehlin, op. cit., n. 10 ad art. 80
LEF). Di per sé il provvedimento cautelare 2 novembre 1993 della I CCA del
Tribunale d'appello (doc. B) costituisce quindi un valido titolo di rigetto
definitivo per la somma di fr. 1'350.-- mensili e, per il periodo dicembre 1996
- luglio 1997, per la somma di fr. 10'800.-- oltre interessi al 5% dal 1°
aprile 1997 (scadenza media: 20 marzo 1997).
-
La
sentenza di divorzio 15 maggio 1995 del Pretore di Riviera (doc. C), appellata,
è tuttora pendente presso la I CCA del Tribunale d'appello. Essa non è quindi
cresciuta formalmente in giudicato e, nonostante il tenore dell'art. 310 cpv. 4
lett. a CPC, non costituisce, come indicato al punto precedente, titolo di
rigetto definitivo. La crescita in giudicato formale di una sentenza di
divorzio interviene, per diritto federale, con il decorso infruttuoso del
termine per inoltrare un ricorso per riforma al TF o con la sua definizione ad
opera dell'Alta Corte. Non può trovare applicazione una norma cantonale che
preveda un'anticipazione della crescita in giudicato al momento
dell'intimazione della sentenza di primo o secondo grado cantonale (cfr. Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Berna 1977, n. 54 ad art. 145 CC e n. 28 ad art. 146 CC). Di
regola quindi una decisione cautelare decade solamente con la crescita in
giudicato della sentenza di merito (Lüchinger/Geiser in: Basler Kommentar zum
ZGB, Vol. I, Basilea e Francoforte 1996, n. 29 ad art. 145 CC). Per questi
motivi la sentenza pretorile di merito non è atta a far decadere la decisione
cautelare 2 novembre 1993, che continua a esplicare i suoi effetti e mantenere
la sua qualità di titolo di rigetto definitivo. Ciò si impone anche per evitare
che la questione alimentare, in attesa della crescita in giudicato della
sentenza di merito, rimanga senza regolamentazione. La caducità della decisione
cautelare a causa dell'emanazione della decisione di primo grado sul divorzio
priverebbe infatti il creditore di alimenti di un valido titolo di rigetto, le
pretese da alimenti eventualmente stabilite dal giudice del merito non potendo
essere sottoposte a esecuzione forzata.
-
L’appello
21 novembre 1998 di __________ va di conseguenza accolto. Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
80 LEF e 310 cpv. 4 lett. a CPC
pronuncia
I L’appello
21 novembre 1997 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo no.
328931 dell'UEF di Bellinzona è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 150.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico di __________che rifonderà a __________ fr.
500.-- di indennità."
II La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà fr. 500.-- a
__________ a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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