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Numero d'incarto:
14.1997.00127
Data decisione, Autorità:
04.02.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00127
Lugano
4 febbraio 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 novembre
1997 di differimento del fallimento ex art. 725a cpv. 1 secondo periodo CO da
istanza
di differimento del fallimento respinta dal Pretore del Distretto di Lugano il
5 novembre 1997;
sentenza
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 17 novembre 1997
ha chiesto il differimento del fallimento di __________ sino al .....
1997/1998;
richiamato
il decreto presidenziale 19 novembre 1997 di concessione dell'effetto
sospensivo;
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
con istanza 5 novembre 1997 __________ ha chiesto al Pretore il differimento
del fallimento sulla base degli stessi documenti prodotti nella pregressa
istanza di pari contenuto di data 15 ottobre 1997, atteso che vi sono serie
trattative con __________ e __________ per vendere proprietà immobiliari
dell'istante con prospettate notevoli plusvalenze;
che
dall'incarto richiamato __________ risulta l'ordinanza pretorile 15 ottobre
1997 che assegna ad __________ un termine di dieci giorni per produrre alla
Pretura un bilancio aggiornato al 30 settembre 1997, soggetto alla verifica
dell'ufficio di revisione, con la comminatoria che la mancata produzione
comporterà la reiezione dell'istanza;
che
__________ ha disatteso l'ordinanza pretorile, limitandosi alla produzione in
data 24 ottobre 1997 di documentazione del tutto inconferente, non bastando
ovviamente il cosiddetto "bilancio aggiornato al 23.10.1997" (doc. a,
recte: F) privo di qualsivoglia riferimento al responsabile dell'allestimento e
carente del chiesto rapporto di revisione, esigenza rettamente elevata dal
primo giudice a conditio sine qua non per l'esame materiale dell'istanza;
che
con sentenza 5 novembre 1997 il Pretore ha respinto la domanda di differimento
del fallimento con considerazioni del tutto pertinenti, cui si rinvia, fondate
in sostanza sull'impossibilità di un riassetto finanziario per la perdurante illiquidità
e la mancanza di prospettive concrete di immissione di capitali, non bastando
le conclamate trattative di vendita - che si esauriscono in puro parlato - a
concretizzare in termini di verosimiglianza ipotesi credibili di risanamento;
che
con appello 17 novembre 1997 __________ ha chiesto il differimento del
fallimento, ritenuto che sono ancora in corso serie trattative con __________ e
__________ per vendere proprietà immobiliari dell'istante con prospettate
notevoli plusvalenze, che non vi sarebbero se siffatte trattative "in fase
avanzata" fossero interrotte "compromettendo definitivamente le
ultime possibilità di realizzare in modo per tutti soddisfacente e dignitoso i
beni appartenenti alla __________ ";
che
per l'art. 725a cpv.1 secondo periodo CO il giudice del fallimento può
differirlo quando il risanamento appaia probabile;
che
contro la decisione pretorile di non differimento del fallimento è data facoltà
d'appello alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (cfr.
CEF 18 aprile 1997, in: SJZ 1997, p.374-376; CEF 14 marzo 1994 in re E. SA; Rep
1969 p.360-361 cons.1);
che
la procedura è quella sommaria in tema di esecuzione e fallimento, senza
obbligo di contraddittorio nel senso dell'art. 19 LALEF, riservati casi
particolari - che qui non si realizzano - necessitanti il contraddittorio ex art.
20 LALEF, con riferimento ai combinati art. 192 LEF e 725a CO (Obergericht del
Cantone Zurigo 13 giugno 1986, in: ZR 1987, p.99-102; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §57 n.10);
che
il giudice può differire il fallimento quando il risanamento appaia probabile (art.
725a cpv.1 secondo periodo CO);
che
con probabilità di risanamento - contrariamente alla giurisprudenza troppo
restrittiva in Rep 1969 p.361, secondo cui il differimento andrebbe concesso
solo se consentisse il pagamento integrale di tutti i creditori entro il
termine del differimento - va intesa la possibilità di ricuperare, in
prospettiva di medio termine, un riequilibrio finanziario atto ad evitare la dichiarazione
di fallimento e a consentire la continuazione dell'attività (CEF 18 aprile
1997, in: SJZ 1997, p.375 cons.5; CEF 14 marzo 1994 in re E. SA; Roger Giroud,
Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. ed.,
Zurigo 1986, p.106-107 e 118-119, in particolare n.102) con una ragionevole
prognosi di durata (cfr. Walter Stoffel, Les innovations dans le droit de la faillite,
in: La revisione della LEF, CFPG vol.16, Lugano 1996, p.83, i.);
che
le probabilità di risanamento vanno apprezzate dal giudice del differimento
secondo criteri sommari (cfr. Hans Ulrich Hardmeier, Zürcher Kommentar, 1997,
n. 1332a ad art. 725a CO; Hanspeter Wüstiner, Basler Kommentar, OR II, Basilea
e Francoforte sul Meno 1994, n.7 ad art. 725a CO), ritenuto che in questa fase
procedurale, connotata da incertezza, i dati contabili assumono rilievo
decisivo se emanano da organi qualificati e quindi responsabili dal profilo
patrimoniale in caso di errore;
che
nel caso di specie il primo giudice ha correttamente valutato che non vi erano
elementi fattuali tali da consentire il differimento del fallimento, atteso che
mancava il richiesto e decisivo rapporto di revisione aggiornato da parte
dell'organo di revisione qualificato;
che
il giudice del differimento non può prestar fede in questa fase procedurale a
dati contabili allestiti da mano ignota, ritenuto comunque che anche il
contabile dell'istante non gode di credibilità accresciuta e che pertanto il
"bilancio" doc. F sarebbe stato inconferente anche ove fosse stato
firmato dal suo estensore, a prescindere dall'inconsistenza dei dati in esso
contenuti;
che
infatti sarebbe decisiva la conclamata plusvalenza immobiliare, ovviamente ove
si realizzasse, circostanza questa che la crisi del settore immobiliare è ben
lungi dal sostanziare in astratto;
che
il differimento del fallimento presuppone che i creditori vengano interamente
tacitati: questo requisito si realizza in caso di pagamento integrale di
capitale e interessi - anche se differiti nel tempo - come pure quando nel
corso della procedura tutti i creditori dichiarino di non più vantare crediti
contro il beneficiario del differimento, ad esempio perché nel frattempo è
stato stipulato con tutti un concordato extragiudiziario;
che
l'istituto del differimento non deve essere inteso come artifizio per avere più
tempo a disposizione per presentare una domanda motivata di moratoria. Due
elementi concorrono a limitarne possibili abusi: l'esigenza di una motivazione
parimenti rigorosa e la centralità della funzione di Commissario del
differimento;
che
sui requisiti formali della domanda di differimento si rinvia a __________, op.
cit., n. 1316-1320 e 1332a ad art. 725a CO: il particolare rigore si giustifica
perché il differimento è misura suscettibile di incidere profondamente sui
diritti dei creditori e vanno evitati tutti i possibili abusi che una prassi
non rispettosa della ratio dell'istituto finirebbe col consentire;
che
in concreto l'inconsistenza dei dati contabili disponibili e l'omessa
produzione del decisivo rapporto di revisione aggiornato determinano la
reiezione del gravame, peraltro al limite del temerario e volto in sostanza a
procrastinare artatamente la conclusione della vicenda esecutiva;
richiamati gli art.
725a CO; 192 LEF; 19 e 20 LALEF; 49 e 61 cpv.1 OTLEF
PRONUNCIA
-
L'appello
17 novembre 1997 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 750.-- è a carico di __________.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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