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Numero d'incarto:
14.1997.00072
Data decisione, Autorità:
04.03.1999, CEF
Incarto n.
14.97.00072
Lugano
4 marzo 1999/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente
dall’opposizione interposta da
(patr. dall’avv.
__________)
al PE cambiario n.
__________ del 3/4 aprile 1997 dell’UE di Lugano ad istanza di
(patr. dall’avv.
__________)
opposizione
sottoposta giusta l’art. 181 LEF, con atto 10 aprile 1997 dell’UE di Lugano al
giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;
sulla
quale opposizione la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5,
ha così deciso:
“1. L’opposizione
interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.
- La tassa di
giustizia di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico
della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’200.--
a titolo di indennità.”
Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 maggio 1997 ha
chiesto sia giudicato:
“1. All’appello è
conferito effetto sospensivo.
- L’appello è
accolto e di conseguenza la sentenza 9 maggio 1997 della Pretura di Lugano
__________è riformata nel modo seguente:
L’opposizione
interposta al PE camb. __________è ammessa.
La tassa di giustizia di Fr.
300.--, da anticipare dalla parte creditrice, rimane a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’200.-- a titolo di indentità.
- Protestate
spese e ripetibili di appello.”
Con osservazioni 17 giugno
1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto
presidenziale 22 maggio 1997 all’appello non è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto che con decisione
27 giugno 1997 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento di
__________;
preso atto che l’Ufficio
fallimenti di Lugano l’8 agosto 1997 ha chiuso ex art. 230 LEF il fallimento
per mancanza di attivi;
considerato come ex art.
230 cpv. 4 LEF dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni
promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso;
ritenuto
in fatto: A. Il 25 ottobre 1996
__________ ha emesso un vaglia cambiario per Fr. 166’500.-- all’ordine di
__________ con scadenza al 24 marzo 1997 (doc. C). Il vaglia cambiario,
protestato per mancato pagamento il 26 marzo 1997, è stato messo in esecuzione
cambiaria contro __________ per l’importo di Fr. 166’500.-- oltre al 5% dal 24
marzo 1997 e Fr. 500.-- tassa d’incasso.
Avendo
l’escusso interposto tempestiva opposizione, l’UE di Lugano l’ha sottoposta al
giudizio della Pretore di Lugano, Sezione 5, ai sensi dell’art. 181 LEF.
B. All’udienza di
contraddittorio l’escusso ha eccepito la carente designazione del luogo di
pagamento, sul vaglia cambiario essendo indicato un luogo di pagamento ambiguo
dovuto all’ine-sistenza a __________ della __________. D’altro canto il protesto
non è stato levato nel luogo di emissione e domicilio dell’emittente, ossia a
__________ Il debitore ha poi sostenuto che il titolo cambiario è stato emesso
in un contesto particolare, nell’ambito di un’operazione immobiliare che
coinvolgeva diverse persone riunite in una società semplice. I conferimenti e
gli eventuali debiti non sono pertanto individuali ma nei confronti della
società, per cui non può essere chiesta la restituzione da parte di ogni
singolo socio. Il vaglia cambiario rappresenta quindi un “Gefälligkeitswechsel”,
non esistendo un rapporto diretto di debito.
C. Con sentenza 9 maggio
1997 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, non ha ammesso
l’opposizione argomentando che l’eccezione relativa al luogo d’adempimento
rappresenta un eccesso di formalismo, ritenuto che l’indicazione in italiano e
le sigle invertite “__________ ” in luogo di “__________ ” dell’istituto
bancario non poteva far sorgere dubbi circa il luogo di pagamento del vaglia
cambiario. D’altro canto sulla scorta della dichiarazione contenuta nel doc.
10 poteva essere inteso solo l’istituto bancario “__________ ”. Il protesto,
che con il titolo cambiario forma un insieme, fuga d’altronde qualsiasi
ambiguità relativa al luogo d’adempimento risp. di pagamento. In prima sede è
poi stato ritenuto che la ricevuta doc. F annulla ogni dubbio in merito alla
posizione del debitore.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
E. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) Nell’ambito della
procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione
procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in
rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario
(CEF 13 aprile 1987 in re A. SA /P. SA; Rep
1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. /G.).
b) Ex
art. 182 n. 3 LEF il giudice ammette l’opposizione quando un’eccezione ammessa
dal diritto cambiario sembri attendibile. Richiesta è la verosimiglianza
dell’eccezione la quale è raggiunta se la parte che la solleva suffraga con elementi
oggettivi e affidabili le sue affermazioni. Le allegazioni devono pertanto
essere confortate da documenti giustificativi (CEF 7 febbraio 1990 in re I.C.
SA/C.B. SA cons. 3; Rep 1968 p.
138 cons. 1; CEF 13 aprile 1987 in re A. SA/P. SA; CEF 8 aprile 1986 in re T.
c/G; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 261; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 n. 10 p. 62; Alex Schmidlin,
Die Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung unter Hinterlegung
der Forderungssumme gemäss SchKG 182 Ziff. 4, Zurigo 1978, p. 61-62).
c) La
validità di un titolo cambiario dipende dall’adempimento di requisiti formali
particolarmente severi. L’estrema rigidità formale è concepita in funzione
della sicurezza della sua circolazione. Questo documento deve essere
riconoscibile anche per terzi quale titolo cambiario. Tra gli elementi essenziali
del vaglia cambiario vi è anche l’indicazione del luogo di pagamento (art. 1096
n. 4 CO). L’emittente può indicare un luogo di pagamento diverso dal domicilio
del trattario (ex combinati art. 1098 cpv. 2 e 994 CO). Il vaglia cambiario
diventa così domiciliato. Esso va differenziato dal vaglia cambiario in cui non
viene indicato un luogo di pagamento, bensì una persona oppure la filiale di
una banca, presso la quale il titolo cambiario deve essere presentato per il
pagamento. La questione a sapere se un requisito formale è adempito oppure no
va decisa tramite interpretazione (A. Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 9 n. 5, 22, 23 e 37 p.
145,149 e 152).
d) L’emittente
del vaglia cambiario è, ritenuto che egli promette il proprio pagamento,
debitore principale e non potenziale debitore sottoposto a regresso.
L’emittente è infatti responsabile come l’accettante della cambiale. Per mantenere
il proprio diritto contro l’emittente non occorre il protesto, necessario invece
per procedere contro un potenziale debitore in seguito a regresso (cfr. Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., §
16 n. 8 p. 221).
e) Il vaglia cambiario in
oggetto, emesso da __________ all’ordine di __________ indica la banca presso
la quale è da effettuarsi l’incasso, ossia la “__________ ”. Orbene, questa
indicazione non è altro che la traduzione in italiano di “”, mentre
la sigla indicata “” appare chiaramente composta dalle iniziali
invertite di detta ragione sociale. Non appare pertanto necessaria una particolare
interpretazione di questa indicazione per poter comprendere quale è il luogo di
pagamento, al massimo ne occorre la traduzione in lingua tedesca. D’altro canto
dal protesto - che in casu non occorreva levare, procedendo il creditore
direttamente nei confronti del debitore principale - si evince che il notaio
non ha avuto alcun dubbio in merito all’identificazione della banca designata
per il pagamento. Dalla documentazione prodotta dall’appellante non emergono
d’altronde i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che il
vaglia cambiario in oggetto è stato emesso nell’ambito di un rapporto di
società semplice, per cui non potrebbe costituire un debito personale
dell’escusso, considerato che agli atti risulta la ricevuta doc. F,
sottoscritta da __________, nella quale egli ha dichiarato di avere ricevuto da
__________, a titolo personale, la somma di Fr. 166’500.-- da rimborsare entro
il 30 ottobre 1996.
Come
correttamemte ritenuto in prima sede, l’opposizione interposta dall’escusso non
può essere ammessa, non avendo egli reso attendibile nessuna eccezione ex art.
182 n. 3 LEF.
- L’appello
20 maggio 1997 __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 181 LEF
e 1096 CO
pronuncia: 1. L’appello 20 maggio
1997 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’200.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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