AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1997.00064
Data decisione, Autorità:
19.06.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00064
Lugano
19 giugno 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria di cui all'inc. n. __________ della Pretura
del Distretto di __________ a dipendenza dell'istanza di sequestro 17 febbraio
1997 di
contro
__________,
e
dell’opposizione formulata il 10 marzo 1997 da
al
decreto di sequestro 18 febbraio 1997 emanato dal Pretore del Distretto di
ed
eseguito il 20 febbraio 1997 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di __________ (sequestro n. __________);
opposizione
respinta dal Pretore che con decisione del 23 aprile 1997 ha così statuito:
“1. L’opposizione
è respinta.
-
La
tassa di giustizia globale di fr. 250.-- è posta a carico della convenuta, la
quale rifonderà all’istante la somma di fr. 800.-- a titolo di indennità.
-
omissis.”
decisione
impugnata da __________, che con atto di ricorso (recte: appello) 5
maggio 1997 chiede sia giudicato:
“1. Il
ricorso è accolto.
Di
conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
“
- L’opposizione di __________ è accolta.
Di
conseguenza è annullato il decreto di sequestro n. __________ del 20 febbraio
1997 con comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per
l’annullamento del verbale di sequestro.
-
La
tassa di giustizia globale di fr. 250.-- è posta a carico dell’istante, la
quale rifonderà alla resistente la somma di fr. 800.-- a titolo di indennità.”
-
Con
vittoria di tasse, spese ed indennità di patrocinio.”
Viste le osservazioni 5 giugno 1997 della __________;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 17 febbraio 1997 contro __________)
ha chiesto il sequestro “della merce depositata presso il __________) tramite
__________ scaricata da 6 containers indicati nelle polizze di carico (...)
contenenti magliette e __________ in cotone (ogni collo contiene 300 pezzi
)” sulla base dell’art. 271 cpv.1 n. LEF e per un credito
complessivo di fr. 498’884.60 oltre accessori.
B. Con
decreto 18 febbraio 1997 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l’istanza ordinando il sequestro di
“ nr.
__________ colli depositati presso il __________ e scaricata da 6 containers
indicati nelle polizze di carico (doc A dell’inc. no. __________ di questa
Pretura), contenenti magliette e T-Shirts in cotone (un collo contiene trecento
pezzi di T-Shirts per un totale di 598’200 pezzi)”.
Quale
titolo di credito sul decreto pretorile è indicato:
“risarcimento
danni, costi per deposito e gestione di merce”
C. Il
20 febbraio 1997 l’UEF __________ ha proceduto al sequestro (n.__________)
presso la __________ dei sei __________, contenenti ciascuno 1994 colli (un
collo contiene trecento pezzi di T-Shirts), per un totale di 598’200 pezzi e un
valore complessivo stimato in fr. 598’200.--. Il relativo verbale di sequestro
è stato spedito alle parti il 27 febbraio 1997.
D. Con
atto 10 marzo 1997 __________ ha formulato tempestiva opposizione al decreto di
sequestro 18 febbraio 1997, con protesta di tasse, spese e indennità di
patrocinio, contestando in sostanza che l’istante del sequestro abbia reso
verosimile “natura, esistenza, consistenza ed esigibilità del proprio credito,
nonché un sufficiente legame con la Svizzera”, riservandosi di indicare
dettagliatamente i motivi dell’opposizione in sede di contraddittorio e di
chiedere adeguate garanzie prima ed il risarcimento di tutti i danni
illecitamente causati poi”.
E. Con
osservazioni 18 marzo 1997 __________ ha ribadito la fondatezza della propria
domanda di sequestro, rilevando in particolare che:
sulla qualità della merce fornita sarebbero sorte contestazioni, in
particolare parte della merce sarebbe risultata invendibile, motivo per il
quale la creditrice fa valere un danno;
la creditrice avrebbe pagato anche per conto della debitrice fr. 144’535.--
di spese di magazzinaggio, ecc. alla __________ ;
il credito si qualificherebbe quindi da una parte come “richiesta di
rimborso spese” e dall’altra quale “indennità per minor valore della merce”;
l’esistenza del credito sarebbe resa verosimile dalle “fatture pagate per il
magazzinaggio” e dalla “presentazione di merce palesemente difettata”;
la consistenza del credito risulterebbe da “tutti i calcoli esposti in
dettaglio che portano all’ammontare del credito vantato”;
l’esigibilità dello stesso risulterebbe dal fatto che da un lato “le spese
di magazzinaggio vanno pagate mensilmente” e dall’altro “la merce difettosa è
già stata pagata per cui il risarcimento è da tempo dovuto”.
F. All’udienza
di discussione 9 aprile 1997 __________ ha confermato la propria istanza di
sequestro nonché quanto esposto nelle osservazioni 18 marzo 1997.
Da parte
sua la debitrice __________ ha mantenuto la propria opposizione al sequestro,
producendo un memoriale scritto nel quale asserisce in sostanza che:
-
nell’istanza
17 febbraio 1997 oltre il richiamo all’art. __________ cpv.1 n.4 __________
“non vi sarebbe alcuna indicazione in merito ai motivi del sequestro” e “non si
sa se il presunto credito derivi da fatture per noli marittimi anticipati per
magazzinaggio o da altro”;
-
in
relazione all’importo di fr. 38’350 per “noli marittimi anticipati per
magazzinaggio” il sequestro sarebbe stato chiesto ed ottenuto “in un momento in
cui la merce era già colpita da un precedente sequestro” e “in base ad identico
presunto credito”:
-
inoltre,
per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese di magazzinaggio, la
creditrice non avrebbe reso verosimile né “di aver provveduto al pagamento di
fatture riguardanti trasporto e deposito di merce di proprietà della
sequestrata”, né “di aver formulato in seguito richiesta di rimborso nei
confronti di quest’ultima”, per cui tale pretesa non sarebbe neppure esigibile;
quanto alle pretese relative all’asserito minor valore della merce fornita,
la creditrice non avrebbe reso verosimile né l’avvenuto pagamento della merce
fornita, né l’esistenza di difetti della merce, né la loro tempestiva notifica
alla controparte, né l’avvenuta restituzione di parte della stessa alla
debitrice, né l’ammontare dell’asserito minor valore, né il tasso di cambio
applicato, né la richiesta alla controparte di una riduzione del prezzo
rispettivamente della restituzione del minor valore; a questo proposito la
debitrice fa inoltre riferimento a una decisione del Tribunale federale in
“analoga vertenza tra le medesime parti” con la quale su ricorso di diritto
pubblico ha annullato un precedente sequestro non ritenendo reso verosimile il
credito di fr. 300’000.-- addotto a sostegno del sequestro.
G. Con
atto 15 aprile 1997 la creditrice sequestrante ha preso posizione su quanto
affermato dalla controparte nel memoriale prodotto all’udienza 9 aprile 1997.
H. Con decisione 23 aprile 1997 il Pretore ha respinto
l’opposizione di __________ ritenendo dati i presupposti del sequestro. Dopo
aver preliminarmente rilevato di non poter tenere conto - in quanto irrite -
delle osservazioni 15 aprile 1997 della __________ e dei relativi documenti
con esse prodotti, il primo giudice ha ritenuto verosimili sia un sufficiente
legame con la Svizzera che l’esistenza dei crediti vantanti. In particolare
dalla documentazione agli atti e da quella richiamata dall’inc. n. __________
risulterebbe sia la fornitura di merce da parte di __________ per un valore di
US$ 460’802.40 (fatture __________), sia il pagamento da parte __________
(“assieme alle fatture della merce difettata sono state allegate le fotocopie
delle __________ emesse per il trasporto della merce da __________ ”(...) ciò
che dimostrerebbe “che l’istante ha versato il prezzo pattuito, altrimenti non
avrebbe potuto entrare in possesso di tali documenti e ritirare la merce”, cfr.
p.2, cons.2), sia l’avviso alla __________ dell’esistenza dei difetti, per cui
sarebbe stata resa verosimile l’esistenza del credito per minor valore della
merce fornita. Quanto alla pretesa di rimborso per anticipo spese di
magazzinaggio, dalla documentazione risulterebbe che la __________ ӏ debitrice
nei confronti della __________ di fr. 105’655.64 per magazzinaggio e gestione
dei containers per il periodo dal loro arrivo fino al 29 marzo 1996” e che
l’importo ulteriore di fr. 38’880.-- reclamato dalla __________ deriverebbe dal
fatto “che la merce è rimasta depositata per altri nove mesi a fr. 480.--
mensili per container”, mentre non riguarderebbe i costi relativi al nolo
marittimo per i quali è stato decretato precedente sequestro, per la convalida
del quale è già pendente una causa. Per quanto riguarda infine la censura
__________ secondo cui la merce oggetto del sequestro sarebbe già stata colpita
da un precedente sequestro del 18 giugno 1996 per lo stesso titolo e per lo
stesso credito, il primo giudice ha rilevato che quel sequestro non essendo
stato tempestivamente convalidato, esso sarebbe per legge decaduto per cui più
non sussisteva al momento della presentazione della nuova domanda di sequestro.
I. Con
ricorso (recte: appello) 5 maggio 1997 __________ chiede la riforma
della decisione impugnata nel senso di ammettere la propria opposizione e
conseguentemente annullare il sequestro. Egli ripropone in sostanza le censure
sollevate in prima istanza, salvo quella riferita al legame della fattispecie
con la Svizzera, e dunque in sintesi l’assenza nell’istanza di sequestro di una
chiara indicazione della causa o titolo del credito, in particolare con
riferimento alle pretese “in qualche modo riconducibili a rapporti di
compravendita intercorsi tra le parti “, nonché l’assenza della verosimiglianza
delle pretese fatte valere dalla controparte.
L. Delle
osservazioni della __________ si dirà se del caso in seguito.
Considerando
in diritto:
- Il nuovo disciplinamento della procedura di sequestro,
in particolare l’introduzione della possibilità di formulare opposizione contro
la decisione che accorda il sequestro e il ricorso a una seconda istanza
cantonale contro la decisione sull’opposizione, costituisce una delle
innovazioni principali della recente revisione parziale della __________,
adottate nell’intento di meglio proteggere gli interessi del debitore e di
eventuali terzi toccati dal sequestro, senza tuttavia modificarne la natura e
la funzione essenziale di misura conservativa, urgente e provvisoria destinata
a tutelare i diritti minacciati del creditore (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
- ed., Berna 1997, §51 n.2 p.406; Walter
Stoffel, Le séquestre, in: Iynedjan/Rieben
(éd.), La LP révisée, Losanna 1997, p.250s.). In quest’ottica è stato
codificato all’art. 272 LEF l’obbligo del creditore di rendere verosimile oltre
che l’esistenza del credito e della causa di sequestro anche l’esistenza - nel
circondario del giudice del sequestro - di beni appartenenti al debitore (cfr. art.
272 n.3 LEF; DTF 107 III 35); inoltre si sono volute rendere più restrittive le
condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla circostanza che il debitore
non dimora in Svizzera (impropriamente detto anche “Ausländerarrest”), esigendo
alternativamente che il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera
rispettivamente che si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento
di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. art. 271 cpv.1 n.4 LEF).
a) Per crediti non garantiti da pegno il creditore
può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di
sequestro (cfr. art. 271 cpv.1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino competente per
la concessione del sequestro è il Pretore (art. 14 cpv.1 e 16 cpv.3 LALEF),
rispettivamente, per valori non superiori a fr. 2’000.--, il Giudice di pace (art.
14 cpv.1 LALEF e art. 5 cpv.1 LOG), del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore. La procedura, di natura sommaria (art. 25
n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
Prima di
concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti
dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del
credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art.
272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. __________ LEF richiesto per
valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni
appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro
fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del
creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e
della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di
convincersi - sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture
a altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi
organi o persone ausiliarie - che in concreto le circostanze di fatto rilevanti
si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Stoffel, op.cit., p.280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans
la LP Révisée, in: BlSchK 1995, p.132 e rif., Bertrand
Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR
1997/II, p.466; Amonn/Gasser, op.cit.,
§51 n.2, p. 414; Rudolf Ottomann,
Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p.253, n.32).
b) Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice
del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278
cpv.1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art.
__________. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati
la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre
fatti nuovi (cfr. Amonn/Gasser, op.cit.,
§51 n.71, p.420). In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice
che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda sequestro e
verificare - pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza
(cfr. Gilliéron, op.cit., p.135)
- se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del
sequestro - contestate dall’opponente - risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado
di verosimiglianza necessario per la sua concessione.
c) La
nuova decisione (sull’opposizione) - sia essa di annullamento o di conferma del
sequestro - può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità
giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino
alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22
LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore
agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per
cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG). L’autorità superiore
deve verificare - sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono
avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) - se nel caso concreto in
relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -
e contestate dalle parti - è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario
per la concessione rispettivamente il mantenimento del provvedimento
conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di
prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la
decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie.
- In concreto controversa è la questione se il
creditore ha reso sufficientemente verosimile l’esistenza e l’esigibilità del
credito per il quale ha chiesto il sequestro, le altre condizioni (esistenza di
beni appartenenti al debitore rispettivamente esistenza della causa di
sequestro ex art. 271 cpv.1 n.4 LEF), ammesse dal primo giudice, non essendo
state messe in discussione con l’appello.
La
sequestrante __________ fa derivare il credito per il quale ha chiesto e
ottenuto il sequestro in sostanza da una pretesa “transazione” conclusa con la
controparte nell’ottica di liquidare in via bonale i rapporti di dare e avere
relativi a diverse forniture di magliette, transazione i cui termini sarebbero
contenuti nello scritto 17 aprile 1996 (__________). A suo parere da quello
scritto deriverebbe un obbligo della __________ a risarcirle un preteso minor
valore per merce precedentemente fornita e asserita difettata rispettivamente
un obbligo al rimborso di spese per magazzinaggio per la merce spedita in
Svizzera e non ancora ritirata da __________ (cfr. in particolare osservazioni
all’appello 5 giugno 1997, punti 7 e 8).
a) Preliminarmente
va precisato che ex art. 117 CPC - applicabile anche alle procedure sommarie in
tema di esecuzione e fallimento ex art. __________. vCPC qui ancora in vigore
(cfr. fra tante sentenza CEF 23 settembre 1997 in re B.P. c. Y.K.; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 p.331) - il processo deve svolgersi in lingua
__________, ritenuto che “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono
trattati allo stesso modo. La normativa di diritto processuale riprende un
principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato
CPC del 24 giugno stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere
scritte in lingua italiana”. Si tratta, per “radicata giurisprudenza” della
seconda Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. sentenza IICA 15 luglio
1974 in: Rep. 1975 p.302s.; sentenza
inedita __________ 3 febbraio 1965 in re Z.c.F.), di “un prescritto di
ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per
cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata
all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha
dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e
delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per
cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso
esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti
processuali (cfr. DTF 83 III 58; 102 Ia 35s.; Cometta,
op.cit., p.331). L’applicazione della norma sotto il regime in vigore fino al 5
giugno 1997 ha in sostanza subito soltanto un’attenuazione nel senso che
documenti in francese e tedesco, se non contestati, vengono ammessi siccome ricevibili,
fermo restando che documenti in altre lingue sono considerati come non
prodotti. Tale orientamento giurisprudenziale è ora codificato all’art. 21
__________, in vigore dal 6 giugno 1997, che disciplina in termini univoci
l’uso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento. Ne
consegue che nel caso in esame la documentazione prodotta in lingua inglese -
in assenza di traduzione in lingua italiana - non potrà a priori essere
considerata.
b) Come
sopra accennato quale documento topico per la verosimiglianza delle sue pretese
è indicato dalla sequestrante lo scritto 17 aprile 1996 __________ (doc.G
-inc.n.13’029, erroneamente denominato nell’istanza di sequestro doc.6),
redatto interamente in lingua inglese ma del quale __________ nell’istanza di
sequestro ha riportato in italiano il passaggio ritenuto determinante (cfr.
istanza 17 febbraio 1997, punto 19, p.5 e 6). Si tratta in particolare della
risposta dei legali della __________ a precedente lettera del legale della
__________, del tenore seguente:
“Ci
riferiamo alla sua lettera del 15.4.96 e siamo stati informati che il nostro
cliente (__________.) è disposto a transare la disputa nei seguenti
termini:
a) il
nostro cliente riprende i seguenti lotti di merce:
fatt. __________ -
Quale
segno di buona volontà il nostro cliente è disposto a pagare per spese di
trasporto e magazzinaggio per i suddetti lotti la somma di US$ 40’582.90.
b) il
nostro cliente accetta che voi rimandiate al nostro cliente i seguenti lotti di
merce:
__________ -
soggetti
alle seguenti condizioni:
-
La
merce non è danneggiata ed il suo cliente indennizzerà il nostro cliente per
tutte le partite e tutti i danni che la merce o una qualsiasi parte della merce
fosse danneggiata.
Il suo cliente invierà immediatamente e direttamente al nostro cliente i
dettagli relativi ai quantitativi ed in particolare alla merce di cui alle
__________ dei “godown warrants” e di tutti i documenti rilevanti”.
- Il
suo cliente è responsabile per tutte le spese di trasporto e le spese di
magazzinaggio.
c) per
quanto riguarda il resto della merce, per es. fatture
__________ -
il
suo cliente dovrà pagare immediatamente la somma di US$ 65’886.90 al nostro
cliente per detta merce.”
Ora
dall’istanza di sequestro - a dir poco confusa - e dai conteggi in essa
contenuti si evince che tra le parti vi è disputa in sostanza su due
differenti forniture di merce, la prima relativa alle fatture __________ (tutte
incluse nel plico doc.S - inc.n.__________), e per le quali la sequestrante
dichiara di aver pagato US$ 380’136.80 (cfr. timbro apposto sulle medesime fatture,
e punti10 e 20 dell’istanza di sequestro), la seconda relativa alle fatture
__________ (seconda fattura nel ),per complessivi US$ 786’330.--,
merce quest’ultima tuttora depositata a __________ e parzialmente (quella
relativa alle fatture di cui al plico doc.T - cfr. verbale di sequestro 20
febbraio 1997 allegato all’opposizione 10 marzo 1997 e conteggio doc.V- inc.n.)
oggetto del sequestro.
A mente
della __________ la merce di cui alla prima fornitura presenterebbe dei difetti
tali da rendere la stessa totalmente (fatture __________ - cfr. istanza di
sequestro, punto 11) rispettivamente parzialmente (__________, cfr. istanza di
sequestro, punto 13) invendibile, ciò che giustificherebbe una pretesa di
risarcimento di complessivi US$ 341’713.40, di cui US$ 229’713.40 per la merce
completamente invendibile (istanza di sequestro, punto 12) e US$ 112’000.-- per
quella solo parzialmente invendibile (“vendibile, ma non al prezzo fatturato”,
cfr. istanza di sequestro, punti 13 e 14). Sempre secondo la __________ della
seconda fornitura sarebbero stati restituiti mediante riconsegna al punto
franco di __________ tre containers relativi alla merce di cui alle fatture
__________ per un valore complessivo di US$ 299’724.--, merce che __________ si
sarebbe dichiarata d’accordo di riprendere secondo la lettera 17 aprile 1996
citata.
Relativamente
a questi tre containers, più i sei containers di merce __________ ) oggetto del
sequestro, __________ fa inoltre valere una pretesa di rimborso delle spese di
magazzinaggio di fr.480.-- al mese per container, per complessivi fr.144’535.64
(istanza di sequestro, punti 4, 6,7 e 25).
Sulla
scorta di tali elementi la __________ ha quindi quantificato la sua pretesa in
sostanza come segue:
“__________.)
(cfr.
istanza di sequestro, punti 9 e 20) US$ 786’330.00
deduzione “valore merce che __________, il 17.06.96,
restituì
a __________ ”
(cfr.
istanza di sequestro, punto 9) US$ 299’724.00
Saldo a
favore di __________ US$
486’606.00
deduzione asseriti pagamenti di __________
(cfr.
istanza di sequestro, punti 9 e 10) US$ 380’136.80
Saldo a
favore __________ US$ 106’469.80
compensazione con pretesa di rimborso valore merce
già
pagata e “integralmente invendibile” (di cui alle fatture
(cfr.
istanza di sequestro, punti 11 e 12) US$ 229’713.40
compensazione con pretesa per minor valore per merce
“vendibile,
ma non al prezzo fatturato” (di cui alle fatture
__________)
(cfr.
istanza di sequestro, punti 13 e 14) US$ 112’000.00
Saldo a
favore _________ US$ 235’244.20
Al cambio
di Sfr.1.35/1US$ pari a Sfr. 317’579.67
addizione “spese per magazzinaggio, manipolazioni,
assicurazioni,
costi fissi di gestione e int.passivi”
(cfr.
istanza di sequestro, punti 7 e 16) Sfr. 181’884.60
Totale a
favore ____________________ Sfr. 498’884.60
Ora a prescindere dalla generale imprecisione e poca
chiarezza dell’esposto nonché dal fatto che gli elementi su cui __________ ha
basato il proprio calcolo sono in gran parte contestati, già il conteggio
indicato dalla sequestrante non sembra giustificarsi, in quanto - senza alcuna
comprensibile spiegazione - considera più volte il preteso minor valore della
merce ritenuta difettosa, ponendo una prima volta in deduzione dell’importo di
US$ 486’606.-- (relativo a parte delle fatture di cui alla fornitura di merce
più recente, importo non ancora pagato) l’importo di US$ 380’136.80 (pari cioè
a quanto asserito come pagato per tutta la merce di cui alla -
precedente -fornitura) e ponendo poi ancora in compensazione al saldo rimanente
di US$ 106’469.20 l’importo complessivo di US$ 341’713.40 (pari al preteso
minor valore della medesima merce della precedente fornitura). Nell’ipotesi -
contestata da __________ - in cui parte della merce precedentemente fornita (e
asserita come pagata per US$ 380’136.80) sia effettivamente difettata, o
__________ pur accettandola fa valere una corrispondente pretesa per minor
valore (quantificata dalla stessa __________), oppure la rifiuta (e restituisce
alla __________) e fa valere l’intero importo pagato (US$ 380’136.80 appunto).
Relativamente alla medesima merce non può invece sia chiedere il rimborso di
quanto afferma aver pagato che far valere una pretesa per minor valore, e porre
poi entrambi gli importi in compensazione a pretese riferite ad altra
merce (quella relativa alla più recente fornitura).
Ora nella
prima delle due ipotesi si otterrebbe il seguente conteggio:
- fatture
emesse per la più recente fornitura
(__________)
US$
786’330.00
deduzione valore merce che __________ afferma
aver
restituito a __________
US$
299’724.00
Saldo a
favore di __________ US$
486’606.00
compensazione con pretesa di rimborso valore merce
già
pagata e “integralmente invendibile” __________)
US$
229’713.40
compensazione con pretesa per minor valore per merce
“vendibile,
ma non al prezzo fatturato” (__________
__________)
US$
112’000.00
Saldo a
favore di __________ US$ 144’892.60
Al cambio
di Sfr.1.35/1US$ pari a Sfr. 195’605.00
Nella
seconda ipotesi (restituzione merce asserita difettata alla __________
__________) si otterrebbe invece il seguente conteggio:
- fatture
emesse per la più recente fornitura
(__________)
US$
786’330.00
deduzione valore merce che __________ afferma
aver
restituito a (__________)
US$
299’724.00
Saldo a
favore di __________ US$
486’606.00
deduzione asseriti pagamenti di __________
US$
380’136.80
Saldo a
favore di __________ US$ 106’469.80
(Al
cambio di Sfr.1.35/1US$ pari a Sfr.144’798.92)
Sia
nell’una che nell’altra ipotesi relativamente alle pretese per merce difettosa
si otterrebbe quindi - seguendo la tesi della stessa __________ - un saldo
positivo a favore della __________. Un credito di __________ nei confronti
della __________ potrebbe derivare soltanto considerando anche eventuali
(contro)pretese per rimborso spese per magazzinaggio.
c) Relativamente
a quest’ultima (contro-)pretesa, in particolare all’obbligo della __________ di
assumersi le spese di magazzinaggio relative ai containers di merce rimasti in
giacenza a __________ (di cui sei sono oggetto del presente sequestro e tre
invece sono relativi alla merce di cui alle fatture ) la
sequestrante fa esplicito riferimento - tuttavia soltanto nelle osservazioni
all’appello (cfr. punto 8, p.2) - alla lettera 17 aprile 1996 dei legali della
controparte (doc.G -inc.). A mente della __________ con quella
dichiarazione __________ “avrebbe riconosciuto il principio del suo obbligo al
pagamento delle spese di magazzinaggio per la merce spedita in Svizzera e non
ancora ritirata da __________.”. A torto. In assenza di altri elementi concreti
quella dichiarazione, non può che essere intesa così come è presentata, ossia
“quale segno di buona volontà” e al massimo quale disponibilità a pagare
l’importo di US$ 40’582.90 per spese di trasporto e magazzinaggio riferite alle
merci di cui alle fatture __________: in siffatte circostanze interpretare
quella dichiarazione quale riconoscimento di un obbligo generale al pagamento
non solo dell’importo precisato, ma tout court di tutte le spese per
magazzinaggio e trasporto riferite a più mesi e a merce differente da quella
esplicitamente indicata sfugge manifestamente al potere di cognizione del
giudice del sequestro, il quale deve limitarsi a un esame della verosimiglianza
della pretesa (rispettivamente della contropretesa) che qui può al massimo
essere considerata raggiunta nei limiti dell’importo di US$ 40’582.90 indicato
da __________.
d) Ne
consegue che pur seguendo la tesi della stessa sequestrante e anche
considerando siccome verosimile una sua (contro-)pretesa di US$ 40’582.90 nei
confronti di __________ __________ per spese di magazzinaggio, per quanto
esposto ai considerandi precedenti a favore della ________ non risulta essere
reso verosimile alcun credito nei confronti di , che a un esame di
verosimiglianza appare anzi essere lei stessa creditrice di
____________________ [di US$ 104’309.70 (144’892.60 - 40’582.90) nella prima
ipotesi, rispettivamente di US$ 65’884.90 (106’469.80 - 40’582.90) nella
seconda ipotesi, che corrisponde del resto alla proposta di liquidazione della __________
__________ di cui allo scritto 17 aprile 1996]. In tali circostanze, in
relazione all’esistenza del credito, non è stata quindi raggiunta la
verosimiglianza richiesta dall’art. 272 cpv.1 n. : il
sequestro non può pertanto che essere annullato e in questo senso l’appello
__________ __________ va accolto
- Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv.1 e 62 OTLEF).
richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per
le spese, la vigente __________,
pronuncia:
I. L’appello 5 maggio 1997 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza del 23 aprile1997 del Pretore del Distretto
di__________ è così riformata:
“1. L’opposizione
10 marzo 1997 , è ammessa e di conseguenza il sequestro n.
di cui al decreto 18 febbraio 1997 della Pretura__________ è annullato.
- La
tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico __________, la quale
rifonderà a __________, la somma di fr. 800.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 400.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico __________, la quale rifonderà a __________, fr.
1’200.-- per parte di indennità di appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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