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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.79
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00079
Lugano
23 settembre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2/3 maggio
1996 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UEF di Leventina;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Leventina con sentenza 1. luglio 1996
ha così pronunciato:
“1. L’istanza
é accolta.
Pertanto l’opposizione
interposta dalla parte convenuta al PE n. __________dell’UEF di Leventina é
rigettata in via definitiva.
- La tassa di giudizio
di Fr. 85.--, da anticipare dall’istante, é a a carico del convenuto, che dovrà
alla prima pure Fr. 100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta in appello dall’escusso con atto 30 agosto 1996;
ritenuti
gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313 bis CPC;
considerato
in
fatto e in diritto
-
che
l’appellante ha affermato nell’atto di appello di avere ricevuto la sentenza
pretorile il 3 luglio 1996;
-
che
nella procedura sommaria il termine per proporre appello é ridotto a dieci
giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
-
che
per l’art. 57 LALEF non vi sono ferie di diritto cantonale per le autorità
giudiziarie ove si tratti di procedura sommaria ex art. 25 n. 2 LEF, tornando
applicabile per la forza derogatoria del diritto federale l’art. 56 LEF
combinato con l’art. 63 LEF, donde l’irrilevanza delle ferie di diritto
processuale civile cantonale (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 336);
-
che
pertanto nella concreta fattispecie, ritenuto che in materia di rigetto
dell’opposizione le ferie non sospendono i termini, il termine di dieci giorni
per proporre appello ha iniziato a decorrere il 4 luglio 1996, ex art. 131 cpv.
1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 3 luglio 1996, giorno
della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;
-
che
di conseguenza il termine per appellare è giunto scadere lunedì 15 luglio 1996,
donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 30
agosto 1996;
-
che
la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;
per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia
-
L’appellazione
30 agosto 1996 di __________, è irricevibile siccome tardiva.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico di __________
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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