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Numero d'incarto:
14.1996.73
Data decisione, Autorità:
15.01.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00073
Lugano
15 gennaio 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 3 luglio 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 27 giugno/1° luglio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 12 agosto 1996 si
è così pronunciato:
-
L'istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia in fr. 100.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 200.-- a titolo di indennità.
Decisione
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 22 agosto 1996 ha
postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
Viste le
osservazioni 20 settembre 1996 della parte appellata che si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 27 giugno/1° luglio 1996 dell'UE di Lugano (doc. C)
__________ ha escusso __________ per la somma di fr. 16'219 oltre interessi al
5% dal 15 marzo 1996; quale titolo di credito ha indicato "contratto di
locazione del 5 ottobre 1992 per l'ufficio di Via __________ a __________.
Canoni locativi dicembre 1995/giugno 1996 (+ spese accessorie)".
L'escusso
ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. __________
fonda la sua pretesa sul citato contratto di locazione (doc. B) che prevede, per
l'appartamento in via __________, una pigione mensile di fr. 2'167 oltre a fr.
150.-- quale acconto spese accessorie.
C. All'udienza
di contraddittorio 12 agosto 1996 la parte istante si è riconfermata
nell'istanza. __________ ne ha invece chiesto la reiezione sostenendo che il
contratto sarebbe stato consensualmente rescisso ex tunc. Egli avrebbe
tempestivamente espresso la propria volontà di non mantenere il contratto alla
locatrice, che l'avrebbe recepita ed accettata. A suffragio della propria tesi
l'escusso porta la dichiarazione scritta di __________ (doc. 5) nella quale
viene confermato che all'inquilino erano state date assicurazioni che poi non
si sono concretizzate. __________ prosegue scrivendo che "posso confermare
che data la situazione __________ non ha mostrato più alcun interesse a
trasferire il proprio ufficio in Via __________ dichiarando quindi di non
volere mantenere il contratto. Anche per questo motivo non è mai stata inviata
allo stesso una richiesta di pagamento dei canoni di locazione". Un altro
indizio che conforterebbe la sua versione è il fatto, non contestato, di non
aver mai occupato l'appartamento. Da ultimo l'inesistenza di documentazione a
comprova sarebbe da ricondurre al mandato di amministratore di __________ assunto
dall'appellato poco prima della data prevista per l'inizio del rapporto di
locazione (cfr. doc. 7), il fatto di essere contemporaneamente conduttore e
rappresentante del locatore gli ha fatto apparire superfluo fissare su carta
l'avvenuto annullamento. Il convenuto ritiene quindi di aver fatto fronte al
suo onere di rendere verosimile un'eccezione ex art. 82 cpv. 2 LEF.
D. Con
sentenza 12 agosto 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l'istanza. Il giudice di prime cure ha ravvisato l'esistenza di un
valido riconoscimento di debito considerando però verosimile la rescissione ex tunc
del contratto di locazione, fatto questo atto ad inficiare il riconoscimento di
debito.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente che reputa
irrilevante il ritardo nella riscossione delle pigioni e il fatto che
l'inquilino non ha mai occupato l'appartamento. __________ argomenta che i
contestati difetti dell'ente locato avrebbero tutt'al più dato il diritto al
conduttore di pretendere una riduzione della pigione ma non di recedere dal
contratto. Una disdetta del contratto data oralmente è poi nulla ai sensi degli
art. 266l e 266o CO.
F. Con
osservazioni 20 settembre 1996 __________ evidenzia che in casu non si tratta di
determinare l'esistenza o meno di una disdetta bensì di un consensuale
annullamento del contratto. Per il resto si riconferma, in sostanza, nelle
allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti
a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua
non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.
337/338 con riferimenti).
b) Per
costante giurisprudenza un contratto di locazione debitamente sottoscritto
costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute a condizione che il
locatore abbia regolarmente messo a disposizione l'ente locato (cfr. Panchaud/ Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74, 75, pag. 190 e 195). In concreto il
contratto di locazione di cui al doc. B rappresenta, a non averne dubbio, un
valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Il
diritto delle obbligazioni è permeato della libertà contrattuale (Vertragsfreiheit)
che comprende altri aspetti oltre alla libertà circa il contenuto del contratto
sancita espressamente dall'art. 19 cpv. 1 CO. Garantita è pure la libertà di
annullare un contratto precedentemente concluso (Aufhebungsfreiheit)
(cfr. Claire Huguenin Jacobs in Commentario basilese, Basilea e Francoforte
1996, n. 1 ss. ad art. 19/20 CO). Le parti ad un contratto sono quindi libere,
se ciò avviene consensualmente, di annullarlo ex tunc, esse possono manifestare
la propria volontà espressamente o tacitamente (cfr. art. 1 cpv. 2 CO).
c) In
concreto è proprio questo annullamento che fa valere l'appellante. Inutile
quindi considerare le norme della locazione in generale e quelle della disdetta
in particolare visto che mai __________ ha sostenuto di aver disdetto il
contratto in oggetto.
La
dichiarazione __________ pur se non perentoria ed univoca in merito al presunto
annullamento del contratto di locazione, risulta chiaramente in sintonia con la
versione dell'appellante. La legittimazione della dichiarante (che non è mai
figurata a RC, cfr. doc. 7) a rappresentare __________ e ad accettare, magari
anche solo per atti concludenti, la rescissione ex tunc non è stata contestata,
del resto è la stessa __________ che ha firmato il contratto di locazione per
l'appellante. Va poi rilevata l'esistenza di altri indizi convergenti:
l'escusso mai ha occupato l'ufficio, il pagamento delle pigioni non è mai
stato, in un primo tempo, sollecitato (cfr. doc. 5). Ora, la documentazione
prodotta ed i fatti asseriti e non contestati costituiscono riscontri oggettivi
atti a far raggiungere all'eccezione di annullamento sollevata dal__________.
__________ il grado di verosimiglianza previsto dall'art. 82 cpv. 2 LEF e
precisato dalla giurisprudenza. Il giudice di prime cure ha perciò
correttamente respinto l'istanza.
- L’appello
22 agosto 1996 __________ è quindi respinto.
La
tassa di giustizia e l’indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.1,
62 cpv.1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
-
L’appello
22 agosto 1996 __________, è respinto
-
La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
, che rifonderà a__________ la somma di fr. 200.-- a titolo
di indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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