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14.1996.72 ΓÇó Appeal struck out after settlement in debt enforcement case
14.1996.72Autre juridiction29 sept. 1998Withdrawn
In an appeal against a first-instance decision granting provisional release from objection in debt enforcement, the parties informed the court that they had reached a settlement and asked that the appeal be struck out. The appellate court removed the case from the docket. It also assigned the CHF 100 appeal fee, already advanced by the appellant, to the appellant.
Settlement in appellate debt-enforcement proceedings; where the parties inform the court that they have reached an amicable settlement and request discontinuance, the appeal is struck from the docket. In such a situation, the appellate court may allocate the court fee to the appellant, especially where it has already been advanced by that party (consid. not stated).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.72
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CEF
Incarto n. 14.96.00072
Lugano 29 settembre 1998 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 giugno 1996 da
rappr. da: __________
contro
patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10 giugno 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 luglio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 9’800.-- oltre interessi come al PE.
La tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Rilevato che con scritto 4 marzo 1997 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura, essendo le parti in procinto di raggiungere un accordo;
preso atto che con scritto 17 luglio 1998 risp. 17 settembre 1998 le parti hanno comunicato il raggiungimento di un accordo transattivo, chiedendo pertanto lo stralcio della procedura, senza ulteriore prelevamento di spese;
.
pronuncia
L’appello 9 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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