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Numero d'incarto:
14.1996.68
Data decisione, Autorità:
24.02.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00068
Lugano
24 febbraio 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 giugno
1996 da
__________,
patr.
dallo studio legale __________
contro
__________,
patr.
dallo studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/25 aprile 1996 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano
con sentenza 23 luglio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 2 agosto 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 27 agosto 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 5/6 agosto 1996 l’istanza per effetto sospensivo
è stata ammessa;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 23/25 aprile 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi all'8 % dal 15
ottobre 1993, indicando quale titolo di credito "importo residuo di fr.
10'000.-- oltre interessi sulle fatture _______ ________ (come a fattura-richiamo
no. __________ del 15.12.1993)". L'escussa ha interposto tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla "Auftragsbestätigung"
dell'11/12 febbraio 1993 (doc. C) nella quale i firmatari - l'escussa e
__________ - indicano i lavori da eseguire (risanamento di campi da tennis) e
il prezzo forfetario per un totale di fr. 166'700.--. Gran parte della mercede
è stata poi regolarmente saldata ad eccezione di un'ultima tranche di fr.
10'000.--.
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha prodotto un certificato azionario (doc. I) dal
quale risulta la sua iscrizione nel registro delle azioni di __________ quale
proprietaria di 49 delle 50 azioni di quest'ultima. __________ ha fatto valere
una cattiva esecuzione che giustificherebbe la trattenuta della somma oggetto
della vertenza. A suffragio ha prodotto le missive inviate in un primo tempo a
__________ e la corrispondenza intercorsa tra le parti qui in causa relativa,
tra l'altro, ai presunti difetti dell'opera (doc. 1).
D. Con
sentenza 23 luglio 1996 il Pretore ha accolto l'istanza argomentando che
l'offerta controfirmata dall'escussa unitamente al certificato azionario
costituisce un riconoscimento di debito e che l'eccezione di cattiva
esecuzione, quand'anche resa verosimile, concerne il merito della questione e
non può essere analizzata dal giudice del rigetto.
E. Contro
la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che sostiene
che l'identità tra creditore risultante nel riconoscimento di debito e quello
indicato nel precetto e nell'istanza di rigetto - da verificare d'ufficio - non
sarebbe data. In questo senso ininfluente sarebbe la detenzione dell'intero
pacchetto azionario __________ da parte dell'appellata.
F. Con
osservazioni 27 agosto 1996 __________ ha sostenuto che l'escussa ha
corrisposto per iscritto con l'appellata senza sollevare alcunché, nemmeno
davanti al giudice di prime cure è stata fatta valere la carenza di legittimazione
attiva. Costituirebbe quindi un formalismo eccessivo rilevarla in seconda sede
ritenuto che vi sarebbe identità tra escutente e partner contrattuale
dell'escussa. Ad ogni modo l'agire di controparte rappresenterebbe un abuso di
diritto che non potrebbe essere protetto da questa Camera.
Considerato
in diritto
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Flavio Cometta, op. cit.
in Rep 1989 pag. 331).
c) In
concreto lo scritto 11 febbraio 1993 (doc. C) rappresenta un riconoscimento di
debito dell'escussa a favore di ____________________unicamente quest'ultima è
la partner contrattuale e quindi la creditrice della mercede pattuita. __________
non risulta assolutamente sul riconoscimento di debito. Essa compare unicamente
nella susseguente corrispondenza. Non è quindi data nel caso di specie
l'identità tra il creditore di cui alla documentazione e quello che procede in
via esecutiva. La presunta identità economica tra le due società non modifica
in sostanza i termini della questione: si tratta comunque di due persone
giuridiche del tutto distinte, i crediti dell'una possono essere fatti valere
dall'altra unicamente previa regolare cessione, dagli atti non risulta che ciò
sia avvenuto. Nemmeno la tesi dell'eccessivo formalismo e dell'abuso di diritto
è di giovamento alla causa dell'appellata: dovendo agire d'ufficio questa
Camera nulla può far derivare dal fatto che la carenza di legittimazione attiva
è stata sollevata per la prima volta in sede di appello dall'escussa, non
patrocinata in prima istanza. Un comportamento abusivo deve poi essere
ravvisato solo in casi eccezionali (cfr. per la casistica Flavio Cometta, Il
giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede in: SJZ 1991 p.
297 ss.). Nella fattispecie tutto è da far risalire ad un errore dell'escutente:
non è stata designata la società creditrice in modo poco chiaro o equivoco,
come vorrebbe l'appellata, bensì è stato indicato in modo univoco un creditore
che dagli atti non è risultato tale. A queste condizioni si giustifica quindi
il mantenimento dell'opposizione.
- L’appello
2 agosto 1996 va di conseguenza accolto e la sentenza 23 luglio 1996 riformata
nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF
pronuncia
I. L’appello
2 agosto 1996 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 gennaio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano è
così riformata:
"1. L'istanza 13 giugno 1996
____________________è respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________ con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.-- a
titolo di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
250.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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