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Numero d'incarto:
14.1996.52
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00052
Lugano
26 gennaio 1997 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 marzo 1996
da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 1°/ 3 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 11
giugno 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 220.--,
da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 700.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ e __________ che con atto 24
giugno 1996 hanno postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
con
osservazioni 12 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 1°/3 marzo 1996 dell'UE di Lugano __________ e __________
hanno escusso __________ per l'incasso di fr. 209'084.-- oltre interessi al
5,5% dal 1° gennaio 1996, indicando quale titolo di credito "rimborso
mutuo ipotecario e perdita come a garanzia del 26.4.1994, convenzione del
21.8.1995, lettera __________ del 16.8.1995". L'escusso ha interposto
tempestiva opposizione, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. Gli
escutenti fondano la loro pretesa su un insieme di documenti. In particolare la
dichiarazione dell'escusso (doc. B) in cui si rende personalmente garante nei
confronti dei signori __________ "per il buon fine dell'investimento in
opzioni US$ di cui al conto __________ impegnandosi a risarcire eventuali
perdite agli intestatari del suddetto. La presente garanzia non si estende ad
un eventuale mancato utile dell'investimento. Il mutuo ipotecario al portatore,
sottoscritto in data odierna dai coniugi __________ da rimettere alla
__________ a titolo di formale garanzia, sarà loro restituito alla scadenza del
predetto investimento" e la convenzione di cui al doc. F, firmata da
tutte le parti qui in causa e recapitata all'ufficio tassazione di Lugano
Campagna, nella quale i procedenti dichiarano "che gli interessi e
l'ammortamento maturati sul conto ipotecario presso __________, sono stati
assunti dal sig. __________, che provvede quindi al relativo pagamento".
C. All'udienza
di contraddittorio __________ e __________ hanno prodotto l'estratto del conto
__________ (doc. G) dal quale, unitamente al doc. D (lettera 1° luglio 1994 di
__________ relativa alla concessione di un conto ipotecario), risulterebbe
l'importo coperto da riconoscimento di debito. A mente degli escutenti
__________ si sarebbe impegnato alla restituzione del mutuo ipotecario, vale a
dire a versare alla banca l'intero importo mutuato e non già unicamente
interessi e ammortamenti.
L'escusso
ha postulato la reiezione dell'istanza negando l'esistenza di un valido
riconoscimento di debito. In particolare non vi sarebbe la necessaria chiarezza
circa la somma riconosciuta, dai documenti non è evincibile l'ammontare della
presunta perdita relativa all'investimento in opzioni US$. Non sarebbero
conosciuti i titolari del conto __________ che sarebbe poi stato chiuso prima
dell'allestimento della dichiarazione 26 aprile 1994. Quanto al credito
garantito da mutuo ipotecario __________ si sarebbe assunto l'onere del
pagamento di interessi e ammortamento solo fino al 31 dicembre 1994, ciò
risulterebbe dal fatto che la convenzione di cui al doc. F sarebbe riferita al
periodo fiscale 1993/1994. La ricevuta di pagamento doc. 1 proverebbe poi il
rispetto dei patti da parte dell'escusso. Non sarebbe poi ad ogni modo
possibile risalire all'importo presuntamente dovuto. Non tutti i documenti da
cui gli escutenti intendono estrapolare un titolo di rigetto sarebbero
sottoscritti da __________. Da ultimo non sarebbe data l'esigibilità dei
presunti crediti visto che la banca ancora non ha proceduto per recuperare lo
scoperto nei confronti dei signori __________
D. Con
sentenza 11 giugno 1996 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha
respinto l'istanza argomentando che il significato reale delle dichiarazioni
contenute nei doc. B e F non è sufficientemente chiaro e liquido, nemmeno
l'ulteriore documentazione ha potuto rendere univoco il tenore dei presunti
riconoscimenti di debito.
E. Contro
la sentenza del giudice di prime cure si sono tempestivamente aggravati
__________ e __________ riconfermandosi nelle allegazioni di prima sede e
facendo valere l'esistenza di due riconoscimenti di debito chiari e non
bisognosi di particolare interpretazione. L'appellato era perfettamente a
conoscenza del mutuo ipotecario visto che aveva sottoscritto la relativa lettera
di concessione (doc. D) in qualità di dipendente __________
F. Con
osservazioni 12 luglio 1996 __________ si è in sostanza riconfermato nelle
precedenti argomentazioni.
Considerato
in diritto
1a). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Flavio Cometta, op. cit.
in Rep 1989 pag. 331).
c) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/ Ca-prez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 n. 7 pag. 3).
d) Dell'estratto
19 aprile 1996 del conto __________ sono state prodotte unicamente le ultime
due pagine (p. 6 e 7 doc. G) che indicano un passivo alla fine del mese di
marzo 1994 di fr. 357'950.41. Successivamente la situazione è migliorata
principalmente a seguito di due bonifici di fr. 200'000.-- e 101'600.-- che
hanno permesso il pareggio e successiva chiusura del conto. Non è dato di
sapere da cosa derivasse il pesante passivo riportato. Quale causale di importi
sia al passivo che all'attivo risultano delle sigle che paiono riferirsi ad
operazioni di investimento.
E'
però assolutamente impossibile determinare entità e tanto meno esito degli
investimenti in opzioni US$. Agli atti non vi è il benché minimo indizio che
possa collegare il passivo del conto, o almeno parte di esso, all'asserito
cattivo esito delle citate operazioni. Anzi, nulla risulta in relazione a
qualsivoglia "investimento in opzioni US$".
La
dichiarazione 26 aprile 1994 non può essere considerata univoca, chiara e non
soggetta ad interpretazione. La somma di denaro che sarebbe stata riconosciuta
poi non è né determinata né facilmente determinabile, essa è, se si fa
riferimento alle tavole processuali, sconosciuta. La tesi dell'appellante
secondo cui si tratterebbe dell'importo di cui al credito in conto ipotecario
non può essere condivisa: non risulta che i fr. 200'000.-- siano andati a
coprire perdite derivanti dagli investimenti in opzioni US$.
e) la
convenzione 21 agosto 1995 (doc. F) è stata allestita per motivi fiscali. Vista
la data è verosimile che la comunicazione all'ufficio tassazione facesse
riferimento al biennio 1993/94 o al solo 1994 (il motivo per cui ci si
rivolgeva alla sezione persone giuridiche non risulta dagli atti). Vi si parla
di "interessi e l'ammortamento maturati sul conto
ipotecario" indicando poi che __________ "provvede
quindi al relativo pagamento". Da un lato sembra che la convenzione si
riferisca unicamente al periodo trascorso, dall'altro vi è un indizio contrario
(si noti infatti che nell'agosto 1995 l'appellato aveva già versato da mesi gli
interessi per il secondo semestre 1994, vi aveva già provveduto cfr.
doc. H e 1).
Ancora
una volta il presunto riconoscimento di debito è discutibile e soggetto ad
interpretazione, non emerge infatti con chiarezza che l'impegno si estendeva al
periodo successivo al 1994. Il doc. F non è quindi atto a giustificare il
rigetto provvisorio dell'opposizione con riferimento ad interessi ed
ammortamento.
f) come
rettamente rilevato dal giudice di prime cure nemmeno l'insieme di tutta la
documentazione costituisce un riconoscimento di debito, essa riesce però a
rendere ragionevole la tesi dell'appellante: __________ avrebbe convinto i
signori __________ ad accendere un mutuo per coprire o effettuare investimenti
garantendo per il mantenimento del capitale e assumendosi ammortamento ed
interessi. Sono però possibili anche altre interpretazioni. Il carattere
sommario della procedura e il limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto non permettono un'indagine approfondita volta a stabilire quale sia
stata la reale volontà delle parti, ciò potrà essere fatto solo nell'ambito di
una procedura ordinaria.
- L’appello
24 giugno 1996 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF
pronuncia
-
L’appello
24 giugno 1996 __________è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 330.--, già anticipata dagli
appellanti, è posta a carico di __________ e __________ che rifonderanno, in
solido tra di loro, a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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