Provisional debt enforcement release based on blank promissory note

14.1996.51Autre juridiction17 nov. 1997Dismissed

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Résumé

The Ticino appellate debt-enforcement chamber dismissed the debtor’s appeal against provisional release of opposition based on a promissory note for CHF 76,000. The debtor argued that the bill had been completed later and contrary to the parties’ agreement, and that a related settlement agreement was not respected. The court held that a blank promissory note may be completed later and still qualify as a valid debt acknowledgment, and that the debtor had not made the alleged improper completion plausible with objective evidence. The first-instance order was confirmed, and the appellant was ordered to pay appellate costs and compensation.

Regest

Art. 82 LEF; Art. 1096 CO; Art. 1098 cpv. 2 CO; Art. 1000 CO: provisional release may be based on a promissory note that was signed in blank and completed later, provided the instrument satisfies the formal requirements of bill law. An alleged completion contrary to the parties’ agreement is opposable to the first taker only if the debtor renders it immediately credible and substantiates it with objective elements. Mere assertions, discrepancies in ink, or references to a separate settlement not connected to the bill do not suffice. The debt acknowledgment remains valid; objections relating solely to collateral agreements outside the instrument cannot defeat provisional release (consid. 1).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.51

Data decisione, Autorità: 17.11.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00051

Lugano 17 novembre 1997 /B/fp/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quet'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 marzo 1996 da


(patr. dall'avv. __________)

contro


(patr. dall'avv. __________)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 29 febbraio/2 marzo 1996 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 28/29 maggio 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 76’000.-- oltre interessi al 6% dal 1. ottobre 1995 e Fr. 100.-- di spese esecutive.

All’eccezione di falso sollevata dalla convenuta non viene dato ulteriore seguito.

  1. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 150.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di ripetibili,”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 7 giugno 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,

con osservazioni 15 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________del 29 febbraio/1° marzo 1996 dell’UEF di _____________ ha escusso __________ per l’in-casso di Fr. 76’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. ottobre 1995, indicando quale titolo di credito: “Convenzione 18.08.1995, cambiale scaduta il 01.10.1995. Diffida 15.01.1996.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. Il procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario datato 21 settembre 1995 per l’importo di Fr. 76’000.--, emesso __________ e __________ all’ordine di __________ con scadenza al 30 settembre 1995 (doc. A). Il creditore ha poi prodotto una convenzione 18 agosto 1995 (doc. B), sottoscritta da __________, nella quale quest’ultimo si riconosce debitore nei confronti di __________ della somma di Fr. 76’000.-- (doc. B punto B).

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha eccepito la falsità del vaglia cambiario, essendo stato completato dopo l’emissione, contrariamente agli accordi intercorsi tra le parti, allo scopo di farne figurare la scadenza per una data posteriore al 18 agosto 1995. __________ ha poi contestato la validità della convenzione doc. B quale titolo di rigetto, non essendo state rispettate le condizioni ivi previste.

D. Con sentenza 28/29 maggio 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che il vaglia cambiario doc. A costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’op-posizione. Il primo giudice ha rilevato che la legge permette l’emissione di titoli cambiari in bianco, per cui è irrilevante la circostanza sollevata dall’escussa, secondo la quale il doc. A sarebbe stato riempito a posteriori. L’eccezione di falso sollevata dalla debitrice è stata di conseguenza respinta, così come è stato ritenuto inverosimile che la completazione del vaglia cambiario sia avvenuta in contrasto con gli accordi intercorsi tra le parti. In prima sede sono pure state respinte le ulteriori eccezioni sollevate dalla precettata in merito al mancato ossequio da parte del procedente delle pattuizioni contenute nella convenzione 18 agosto 1995, tra l’altro non sottoscritta da __________ essendo esse rimaste alla stadio di puro parlato. L’interesse di mora è stato concesso solo al tasso del 6% ex art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F. Con osservazioni 15 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

Nel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).

b) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

c) Ex combinati art. 1098 cpv. 2 e 1000 CO se un vaglia cambiario, incompleto quando fu emesso, viene completato contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato il vaglia cambiario in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Diversamente che nel caso di un titolo cambiario incompleto, in un effetto cambiario in bianco l’emittente tralascia intenzionalmente alcuni punti essenziali. Assolutamente necessaria è la firma dell’emittente. L’emittente autorizza il primo prenditore a completare la parte lasciata in bianco. La portata dell’autorizzazione al riempimento è determinata dall’accordo dell’emittente con il primo prenditore. Nel caso in cui non viene completato secondo gli accordi, il vaglia cambiario è ugualmente valido, tuttavia nei confronti del primo prenditore l’emittente è obbligato solo nei limiti dei loro accordi. L’emittente può eccepire nei confronti del primo prenditore il completamento incorretto (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 9 n. 39-41 p. 152/153).

d) In casu l’escussa ha sollevato l’eccezione di falsità del vaglia cambiario, sostenendo che è stato completato posteriormente alla sua sottoscrizione, in contraddizione con quanto concordato nella convenzione 18 agosto 1995.

Ora dall’esame del vaglia cambiario doc. A le firme di __________ e __________ appaiono effettivamente scritte con un inchiostro diverso da quello con cui sono stati inseriti gli altri requisiti. L’importo indicato sul vaglia cambiario è inoltre lo stesso, di cui __________ si è riconosciuto debitore nella convenzione 18 agosto 1995 (doc. B). Nessuna altra connessione risulta tuttavia tra la citata convenzione e il titolo cambiario in oggetto. D’altro canto, come rilevato al precedente considerando, la legge prevede la possibilità di emettere un vaglia cambiario in bianco, sottoscritto dall’e-mittente, il cui completamento può essere effettuato in seguito, per cui l’eccezione di falsità sollevata dall’appellante va respinta. Contrariamente a quanto sostenuto dall’escus-sa, dalla documentazione agli atti non emerge poi alcun indizio atto a rendere verosimile che il completamento del titolo cambiario sia avvenuto in contrasto con gli accordi intercorsi tra le parti. Verosimilmente il vaglia cambiario è stato completato tosto che __________ non ha fatto fronte all’impegno di pagamento, di cui al punto B dell’accordo 18 agosto 1995 (doc. B). D’altro canto la lettera 29 settembre 1995 (doc. 1), con la quale __________ ha contestato la richiesta di pagamento dell’effetto cambiario, sostenendo che questo avrebbe dovuto essere distrutto o restituito, costituisce unicamente un’affermazione di parte. Pertanto, considerato che dalle allegazioni dell’appellante non emergono i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile un accordo delle parti in merito al completamento del vaglia cambiario risp. all’avvenuto completamento incorretto, e che le ulteriori eccezioni riguardano unicamente l’adempimento dei punti C e E della convenzione doc. B, che, come si è visto è estranea al vaglia cambiario doc. A, quest’ultimo, ossequiando i requisiti di cui all’art. 1096 CO, va ritenuto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

La sentenza pretorile va quindi confermata.

  1. L’appello 7 giugno 1996 __________ va di conseguenza respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF e 1096 CO

pronuncia 1. L’appello 7 giugno 1996 __________ o, è respinto.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo d’indennità.

  2. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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