Provisional debt relief based on signed bank statement

14.1996.44Autre juridiction17 mars 1997Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor sought provisional debt relief for a bank account balance of CHF 372,680.10 based on a signed account statement and a prior credit letter. The debtor appealed, arguing that the documents did not match the debt described in the payment order and disputing the interest rate. The appellate court held that the documents established a valid acknowledgment of debt under Art. 82 LEF and that the alleged identity objection was a new, inadmissible appeal argument. It nevertheless limited the provisional relief to the amount shown in the signed statement, with contractual interest of 8.5% plus a quarterly commission of 1/4% from 1 July 1993. The appeal was therefore only partially successful; costs were imposed on the debtor.

Regeste Omnilex

Art. 82 LEF; written acknowledgment of debt by composite banking documents and limits of appeal review. A debt acknowledgment need not be contained in a single document; it may result from several documents if the debtor’s obligation and the amount due are objectively determinable without unilateral modification. A signed bank balance statement can constitute a valid acknowledgment for the stated balance, especially where it refers to the same account as the enforcement title. The judge of provisional debt relief examines ex officio identity of creditor, debtor and claim at all stages; however, new factual objections and evidence are inadmissible on appeal under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Interest after account closure follows the contractual agreement, while any higher rate shown only for the balance date does not extend beyond that date.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.44

Data decisione, Autorità: 17.03.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00044

Lugano 17 marzo 1997/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996 da


contro


patr.


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8 novembre/21 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 23 aprile 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 430.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall’istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 maggio 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 13 giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili,

ritenuto

in fatto

A. Con PE no. __________ dell’8 novembre/21 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno la __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 372’680.10 oltre interessi al 9% dal 1. ottobre 1993, 3/4% commissione trimestrale di sorpasso sul saldo eccedente Fr. 320’000.-- Fr. 8’851.15, indicando quale titolo di credito: “1) Credito in conto corrente __________), intestato a __________, quali debitori solidali, come alla nostra lettera di disdetta del 5 gennaio 1993 e come da estratto conto controfirmato quale benestare. Capitale + int. all’8.5% + 1/4% comm. trim. sul massimo dare = 9.5%, capitale + int. all’8% + 1/4% comm. trim. sul massimo dare = 9%; 2) Interessi 9.5% dall’01.07.1993 al 30.09.1993 su Fr. 372’680.10.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su una lettera 16 novembre 1990, controfirmata dall’escusso, con la quale ha concesso a quest’ultimo e a due altri condebitori solidali un aumento di un credito in conto corrente, precedentemenet stipulato, a Fr. 320’000.-- ad un interesse annuo dell’8 1/2% oltre ad 1/4% commissione trimestrale sul saldo debitore più elevato (doc. B). Il credito, concesso a tempo indeterminato, poteva essere disdetto in ogni tempo senza preavviso. Con lettera 9 dicembre 1992 la creditrice ha chiesto il rimborso del credito per il 20 gennaio 1993 (doc. C). La procedente ha poi prodotto un estratto conto al 30 giugno 1993, indicante un saldo di Fr. 372’680.10, sottoscritto l’11 agosto 1993 dall’escusso quale benestare (doc. D).

C. All’udienza di contraddittorio il debitore ha sostenuto che la documentazione prodotta dalla procedente non costituisce riconoscimento di debito.

D. Con sentenza 23 aprile 1996 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, mentre l’escusso non ha sollevato eccezione alcuna.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente opposto __________ sostenendo che non risulta che i due conti indicati sul PE siano identici. Viste le complesse relazioni bancarie esistenti tra la famiglia __________ e la __________ non è dato sapere se la firma apposta sull’estratto conto prodotto agli atti costituisca un riconoscimento di debito per l’altro conto menzionato. Non vi è pertanto identità tra il riconoscimento di debito prodotto e il credito in conto corrente indicato sul PE. L’escusso ha poi contestato il tasso d’interesse.

F. Con osservazioni 13 giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

in diritto

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il giudice del rigetto accerta d’uffico ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il creditore (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. p. 331).

Sul PE in oggetto la creditrice ha indicato che l’attuale numero del conto corrente __________corrisponde al precedente numero __________. Questo numero appare sull’estratto conto doc. D, sottoscritto dall’escusso quale benestare. Ora non vi è motivo di dubitare che il saldo del conto corrente riconosciuto dall’appellante non corrisponda al conto corrente indicato sul PE con il suo nuovo numero, trattandosi di una modifica formale, che l’escusso ben si è guardato dal contestare in sede di contraddittorio. La pretesa carenza d’identità eccepita la prima volta in sede di appello va quindi respinta, poichè proceduralmente irrita, ritenuto che in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

c) Sulla base di un benestare, che la banca si lascia sottoscrivere dal debitore per il saldo di un conto corrente, va concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempre che il conto dopo il saldo non venga più proseguito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 19 n. 70 p. 129).

L’estratto conto doc. D, sottoscritto quale benestare dall’escusso, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 372’680.10. Restano dovuti interessi all'8 1/2% più 1/4% di commissione trimestrale, dal 1° luglio 1993 (doc. B), ritenuto che con la firma della lettera doc. B il debitore si è obbligato a pagare un interesse annuo dell’8 1/2% oltre ad 1/4% commissione trimestrale sul saldo debitore più elevato. Il tasso d’interesse del 9 1/4% indicato sul benestare doc. D vale infatti solo fino al giorno della chiusura ivi considerato e riconosciuto dall’appellante, ossia fino al 30 giugno 1993, e non per il periodo successivo.

  1. L’appello 3 maggio 1996 di __________ va quindi parzialmente accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’escusso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

I. L’appello 3 maggio 1996 di __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 6 maggio 1996 del Pretore di Locarno-Campagna è così riformata:

“1. L’istanza 19 febbraio 1996 della __________, è parzialmente accolta.

Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n__________ dell’8 novembre/21 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 372’680.10 oltre interessi all’8.5% e alla commissione trimestrale di 1/4% dal 1° luglio 1993.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 430.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio,in Fr. 650.-- già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

debt enforcementprovisional debt reliefacknowledgment of debtbank accountappeal admissibilityinterest ratecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the signed bank statement and related letter constituted a valid acknowledgment of debt under Art. 82 LEF

Solution extraite

Yes, the signed account statement together with the prior credit letter formed a valid acknowledgment for the account balance of CHF 372,680.10.

Motifs extraits

A written acknowledgment may arise from several documents if the debt amount is determinable by objective criteria. The signed statement referred to the same account number as the one on the payment order, and the alleged lack of identity was a new factual objection inadmissible on appeal.

Question juridique clé

Whether the debtor could contest the identity of the account and the applicable interest rate on appeal

Solution extraite

The identity objection was rejected as procedurally inadmissible; the interest rate objection succeeded in part because only the rate stated in the credit agreement applied after the account closing date.

Motifs extraits

New facts, evidence, and objections are excluded on appeal. However, the signed credit letter fixed the post-closing contractual interest at 8.5% plus a quarterly commission of 1/4%, while the higher rate in the statement applied only up to the balance date shown there.

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