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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.42
Data decisione, Autorità:
11.03.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00042
Lugano
11 marzo 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 dicembre
1995 da
patr.
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 23/24 ottobre 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 22 aprile 1996 ha
così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La
tassa di giustizia in Fr. 380.--, comprensiva delle spese e da anticipare
dall’istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla
controparte Fr. 2’400.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 29 aprile
1996 ha chiesto la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni
30 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame,
con protesta di
spese e ripetibili;
rilevato che con
decreto presidenziale 2/15 maggio 1996 all’appello è stato
concesso effetto
sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________del 23/24 ottobre 1996 dell’UEF di Locarno la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi al 6% dal 21
settembre 1995 e Fr. 400.--, indicando quale titolo di credito: “1) Avalli su
due pagherò di Fr. 60’000.-- cadauno all’ordine __________ o, con scadenza
21.09.1995 - 2) Titolo di provvigione.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua su due vaglia cambiari di nominali Fr. 60’000.--
ciascuno (doc. B e C), datati 14 settembre 1995, emessi dalla __________
all’ordine della __________) e scadenti il 21 settembre 1995. Gli effetti
cambiari recano l’avallo, fra altri, di __________.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che la __________, quale girataria,
avrebbe dovuto iscrivere il proprio nome o la propria ragione sociale in
applicazione dell’art. 1004 cpv. 2 CO. Inoltre non è stato precisato chi sono i
firmatari della girata e se abbiano il diritto di firma per la __________.
ll
debitore ha poi argomentato che gli effetti cambiari, datati 14 settembre 1995,
sono stati emessi allorquando la __________ non poteva più obbligarsi, il suo
fallimento essendo stato decretato il 19 maggio 1995. Al momento della firma i
vaglia cambiari mancavano della data d’emissione e di scadenza. Essi non sono
inoltre stati protestati.
D. Con
sentenza 22 aprile 1996 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza
argomentando che il giratario non è obbligato ad apporre il proprio nome e che,
quale detentore dell’effetto cambiario, è considerato portatore legittimo se
giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è
in bianco. In prima sede è poi stato ritenuto che le firme apposte sui vaglia
cambiari sono di persone autorizzate, atteso che se la girata fosse avvenuta in
modo scorretto, la banca avrebbe certamente intrapreso i passi necessari per
farla revocare. Inoltre gli effetti cambiari sono stati emessi nel 1988 risp.
1989, allorquando la __________ poteva obbligarsi validamente. D’altro canto
__________ è stato escusso nella sua qualità di avallante, per cui va
considerato come un debitore solidale. La sua responsabilità sussisterebbe
comunque anche se l’impegno dell’emittente non fosse valido. Essendo poi
l’avallo stato apposto a favore della __________ A, l’avallante risponde allo
stesso modo di quest’ultima e pertanto senza che sia necessario il protesto dei
titoli, nei confronti dell’emittente non occorrendo il protesto. Ritenuto che
ex art. 1045 cpv. 1 n. 4 CO può essere chiesta la provvigione fino a 1/3%, il
rigetto provvisorio dell’opposizione è stato concesso per Fr. 120’400.-- oltre
interessi.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 30 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con
allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
- La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua
esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-4001 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
b) Il
vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri.
Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai
suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato.
Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in
deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il
credito (del rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga
esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto
derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere nè trasferito, nè discontato.
Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il
debitore. Il debitore non deve consegnare nè soldi, nè altri valori
patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un
pegno, nè un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione.
Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo
nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà
(cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m.
34-36 p. 232).
c) L’escusso
ha negato la capacità dell’emittente dei vaglia cambiari doc. B e C, la
_____________, di obbligarsi, essendo stata dichiarata fallita in data 19
maggio 1995. Dalla documentazione prodotta dalla procedente risulta tuttavia
che con scritti 10 giugno 1988 risp. 16 febbraio 1989 (doc. G e H),
controfirmati anche dagli avallanti, tra i quali da __________ __________, la
__________, quali garanzie, i vaglia cambiari in oggetto, emessi in bianco di
luogo d’emissione, data e scadenza, autorizzandola a completarli con i
requisiti mancanti e a presentarli all’incasso qualora i crediti non fossero stati
rimborsati. Da questi scritti emerge pertanto che gli effetti cambiari in esame
sono stati emessi dalla __________ precedentemente al suo fallimento, per cui
l’eccezione di mancanza di capacità dell’emittente ad obbligarsi va respinta.
D’altro canto escusso è un avallante, la cui obbligazione, ex art. 1022 cpv. 2
CO, è valida anche se l’obbligazione garantita è nulla, per qualsiaisi altra
causa che un vizio di forma. L’avallo esplica i suoi effetti infatti anche se è
stato sottoscritto per una persona, che non poteva assumersi un obbligo
cambiario per carenza di capacità ad obbligarsi (cfr. OR-Netzle, art. 1022
n.3).
d) Secondo
i combinati art. 1003 CO e 1098 cpv. 1 CO, la girata deve essere scritta
sull'effetto cambiario o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve
essere scritta dal girante. La girata è valida ancorché il beneficiario non sia
indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In
questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale
o sull’allungamento.
Ex
art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia
cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti riferiti al titolo cambiario.
Secondo
l’art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore
legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si
legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato
materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore
del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 11.
n. 53 p. 181).
Ex
art. 1022 cpv. 1 CO l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il
quale l’avallo è stato dato. Se l’avallo è stato dato a favore dell’emittente,
l’avallante risponde allo stesso modo dell’emittente, come un debitore solidale
e pertanto senza che sia necessario il protesto del titolo, il protesto non
essendo necessario nei confronti dell’emittente (cfr. OR-Netzle, art. 1022 n.
2)
Dall’esame
dei vaglia cambiari doc. B e C si evince che questi sono stati girati in bianco
dalla __________, nuova ragione sociale della __________ (cfr. doc. F), essendo
stati firmati a tergo senza l’indicazione del beneficiario che, contrariamente
a quando sostenuto dall’appellante, non deve essere indicato. D’altro canto le
allegazioni dell’escusso in merito al potere di rappresentanza delle persone
che hanno sottoscritto le girate sono del tutto ininfluenti in questa sede,
ritenuto che per dirla con Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., p. 49 n. 240
"Es schaden weder Mängel in der causa vorangegangener Verfügungen noch Fälschungen,
es sei denn, er hätte sie ohne weiteres erkennen können, oder auf anderem Weg davon
Kenntnis erlangt", circostanze queste che nel caso di specie non si
realizzano. La __________ di conseguenza quale detentrice dei vaglia cambiari
in seguito a girate in bianco, vale come legittimata materialmente, come
proprietaria dei titoli cambiari e pertanto come creditrice dei crediti
cambiari, senza che vi fosse la necessità di far levare protesto.
I
vaglia cambiari doc. C e D costituiscono di conseguenza validi riconoscimenti
di debito ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
22 marzo 1996 di __________ va respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
387 cpv. 2 CPC, 82 LEF, 1003, 1004 cpv. 1, 1006 cpv. 1, 1022 e 1044 CO
pronuncia
-
L’appello
22 marzo 1996 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 570.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà alla __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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