Definitive lifting denied because tax claim was time-barred

14.1996.38Autre juridiction3 juin 1997Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor appealed against the refusal to definitively lift the debtor's opposition to a debt collection notice for an immovable-value tax debt. The debtor argued prescription. The appellate chamber held that the one-year notification deadline for the tax assessment had been respected, but that the LIMVI contained no rule on absolute prescription during appeal proceedings. It followed the tax chamber's five-year absolute limitation period and found that no final decision had been issued within that period, so the tax claim was prescribed. The appeal was therefore dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 81 LP; Art. 30 cpv. 1 LIMVI; prescription of a tax claim as obstacle to definitive lifting of opposition. In proceedings for definitive removal of opposition founded on a cantonal tax decision, the debtor may oppose by proving prescription with documents. Where the special tax statute does not regulate absolute prescription during pending remedies, the court may apply the five-year absolute period developed in cantonal case law to fill the gap. If no final tax decision exists within that period, the tax claim is time-barred and definitive lifting must be refused, notwithstanding timely notification of the assessment under Art. 30 cpv. 1 LIMVI. Costs follow the outcome (consid. 1-2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.38

Data decisione, Autorità: 03.06.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00038

Lugano 3 giugno 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1° febbraio 1996 da


rappr.


contro


patr.


tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/12 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 3/5 aprile 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

  1. Le spse e la tassa di giudizio per complessivi fr. 220.-- sono poste a carico dell’istante, il quale rifonderà al convenuto fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 18 aprile 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________ del 5/12 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 25’404.-- , indicando quale titolo di credito: “Imposta maggior valore immobiliare tass. no. __________”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

B. __________ fonda la sua pretesa su una notifica di tassazione emessa in base alla Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 (LIMVI) in seguito alla vendita da parte di __________ della PPP n. __________ RFD di Locarno (doc. A). Il 6 luglio 1989 l’Ufficio registri ha emesso una decisione su reclamo interposto da __________ (doc. B).

In seguito si sono pronunciate in merito alla tassazione con decisioni 20 dicembre 1993 l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (doc. C) e 14 aprile 1994 la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello (doc. E).

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di prescrizione.

D. Con sentenza 3/5 aprile 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l’istanza argomentando che per l'ex art. 30 cpv. 1 LIMVI il diritto all’imposizione decade se l’ufficio non notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall’iscrizione nel Registro fondiario. In casu la tassazione è stata intimata all’alienante __________r e all’acquirente __________ l’8 novembre 1985, mentre il trapasso a RF reca la data del 12 novembre 1984. L’imposizione è stata pertanto ritenuta valida. L’art. 31 cpv. 1 LIMVI prevede che il credito d’imposta si prescrive in cinque anni, decorrendo tale termine dal giorno in cui la tassazione à definitiva. Nel caso di specie la tassazione è divenuta definitiva con l’emanazione della sentenza 14 aprile 1994 della Camera di diritto Tributario del Tribunale d’appello, per cui la prescrizione non dovrebbe essere intervenuta. Tuttavia, ha argomentato il primo giudice, secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario la IMVI non disciplinava la prescrizione nel lasso di tempo che va dalla notifica della tassazione alla sua crescita in giudicato. Il Pretore ha però rilevato che la Camera di diritto Tributario del Tribunale di appello sembra applicare un termine di prescrizione quinquennale decorrente dall’iscrizione a RF o al più tardi dalla notifica di tassazione, negando la possibilità di riferimento all’art. 158 LT e appellandosi per contro alle nome contenute nella stessa LIMVI agli art. 37 e 30 cpv. 2. Pertanto in prima sede è stato ritenuto che risalendo il trapasso a RF al 1984 e la tassazione al 1985, la possibilità per lo __________ di far valere la propria pretesa non sarebbe in effetti più data, ritenuto come in ogni caso il primo atto interruttivo sia avvenuto il 14 giugno 1995 (invio del PE al debitore solidale __________ avente effetto anche nei confronti dell’escusso). Il giudice di prime cure ha poi rilevato che __________ essendo domiciliato all’estero, non poteva di per sé essere escusso, se non costituendo un foro esecutivo in Svizzera tramite il sequestro dei suoi beni. Per ottenere il sequestro il credito doveva essere esigibile. Nel caso dell’imposta sul maggior valore immobiliare, un eventuale reclamo risp. ricorso, non limita l’esigibilità del tributo entro 30 giorni dalla notifica di tassazione (art. 124 e 25 LIMVI). Secondo il Pretore l’autorità di tassazione avrebbe pertanto potuto, entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di trapasso a RF o dalla notifica di tassazione, chiedere e ottenere il sequestro della PPP n. __________ di proprietà dell’escusso, creando così un foro esecutivo nel luogo del sequestro. Pertanto la prescrizione non poteva ritenersi sospesa.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando che quattro anni dopo l’intimazione della tassazione l’Ufficio registri di Locarno ha interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione con l’intimazione della decisione su reclamo 6 luglio 1989 e che il nuovo termine quinquennale è stato ulteriormente interrotto con la decisione dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 20 dicembre 1993 e cosi pure è stato con l’intimazione 14 aprile 1994 della decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

F. Con osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

in diritto

a) Ex art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

b) Le leggi fiscali distinguono in linea di principio una prescrizione del diritto di tassare e una prescrizione del diritto di riscossione. In casu l’escusso ha invocato la prescrizione del diritto di tassare, avendo infatti sostenuto che non essendo stata emessa una decisione definitiva entro il termine quinquennale di cui all’art. 37 LIMVI, il diritto di tassare è caduto irrimediabilmente in prescrizione nelle more della procedura di ricorso.

c) Secondo l’art. 30 cpv. 1 LIMVI il diritto all’imposizione decade se l’ufficio non notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall’iscrizione nel Registro fondiario.

In casu il trapasso a Registro fondiario reca la data 12 novembre 1984, mentre la tassazione è stata intimata all’alienante __________ e all’acquirente __________ l’8 novembre 1985, per cui risultando ossequiato il termine di un anno ex art. 30 cpv. 1 LIMVI, il diritto all’imposizione non è decaduto.

La LIMVI non prevede però quando subentra la prescrizione assoluta, nel caso in cui il contribuente impugni la tassazione con reclamo, con ricorso all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni o con ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Con sentenza 20 agosto 1990 (cfr. RDAT I-1992 n. 36t) la Camera di diritto tributario ha introdotto un termine di prescrizione assoluto di cinque anni. Essa si è fondata su una sentenza del Tribunale federale (DTF 101 Ia 19), nella quale, una decisione della Camera di diritto tributario, secondo cui una pretesa fiscale non può estinguersi per prescrizione finché è in corso la procedura di tassazione, era stata dichiarata in contrasto con l’art. 4 Cost. Nell’intento di colmare la lacuna esistente all’art. 30 LIMVI, la Camera di diritto tributario ha allora stabilito il termine di prescrizione quinquennale, riprendendolo dall’art. 37, che si riferisce alla prescrizione dell’azione penale. Pertanto nel caso di specie, ritenuto che dopo l’intimazione della tassazione avvenuta l’8 novembre 1985, entro il termine di prescrizione assoluto di 5 anni non è stata emessa una decisione definitiva, il diritto di tassare è caduto in prescrizione.

La sentenza pretorile va quindi confermata.

  1. L’appello 18 aprile 1996 dello __________ va di conseguenza respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 81 LEF

pronuncia

  1. L’appello 18 aprile 1996 dello __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dello __________, che rifonderà a __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione: - Ufficio registri di Locarno


Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

definitive lifting of oppositiontax prescriptionabsolute limitation perioddebt enforcementcostsappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the opposition to the debt collection notice should be definitively lifted under Art. 81 LP based on the tax assessment judgment.

Solution extraite

No. The debtor proved that the tax claim had become time-barred before a definitive tax decision was rendered.

Motifs extraits

Although the one-year notification period under Art. 30 para. 1 LIMVI was met, the LIMVI did not regulate absolute prescription during pending appeals. The court followed the tax chamber's five-year absolute limitation rule and held that no final decision had been issued within that period.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs and indemnity.

Solution extraite

The appellant must bear the court fee and pay the respondent an indemnity.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the appeal.

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