AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.36
Data decisione, Autorità:
21.04.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00036
Lugano
21 aprile 1998
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 gennaio
1996 da
(rappr.
__________)
contro
(rappr.
__________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 18 gennaio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
26 marzo 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo no. 298’986 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via
provvisoria limitatamente all’importo di Fr. 17’150.-- oltre interessi al 5%
dal 15 dicembre 1993.
- La tassa di giustizia e le spese di
complessivi Fr. 160.--, da anticipare dall’istante, sono a suo carico nella
misura di 1/3 e a carico del convenuto nella misura di 2/3; il convenuto
rifonderà alla controparte Fr. 130.-- a titolo di ripetibili ridotte.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 16 aprile 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 19 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 18/22 aprile 1996 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in diritto: A. Con
PE n. __________ del 16/18 gennaio 1996 dell’UEF di Bellinzona __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 22’679.60 oltre interessi al 5% dal 15
dicembre 1993 e Fr. 2’355.15, indicando quale titolo di credito: “Convenzione
fra le parti del 05.09.1984 e sentenza di divorzio del 4 aprile 1985”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una convenzione sottoscritta dalle parti il
5 settembre 1984 (doc. B) con la quale hanno concordato quanto segue:
“Vorausgesetzt,
dass die Leistungen aus AHV und ihren Zusatzleistungen an __________ den Betrag
von Fr. 1’500.-- monatlich (berechnet auf dem Stand von Ende 1984) nicht erreichen,
übernimmt __________ die Differenz, höchstens aber bis zum Betrag von Fr.
350.-- monatlich.“
ha rilevato che, come risulta dai doc. D1-5, riceve mensilmente dal gennaio
1991 importi inferiori a Fr. 1’500.-- indicizzati, ossia:
– anno
1991 (doc. D1) riceve Fr. 976.--, mentre il valore di Fr. 1’500.-- valuta fine
1984 corrisponde a Fr. 1’872.50 valuta 1991;
– anno
1992 (doc. D2) riceve Fr. 1’098.-- (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 1’936.70)- anno
1993 (doc. D3) riceve Fr. 1’209.-- (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 1’983.82)
– anno
1994 (doc. D4) riceve Fr. 1’579.-- (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 1’992.38)- anno
1995 (doc. D5) riceve Fr. 1’630.-- (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 2’030.92)
Considerato
che dalla separazione dispone di un capitale di Fr. 76’000.-- ricevuto dal
marito nel 1989 (doc. F e G) e che attende ancora dal marito un altro capitale,
nonché il fatto che paga Fr. 745.-- al mese per la locazione dell'appartamento
che divide con il figlio (doc. H) e Fr. 159.30 per la cassa malati (doc. I e
L), le sue entrate mensili sono superiori alle uscite e di conseguenza non ha
diritto ad alcuna prestazione complementare. Ciò risulta dal conteggio eseguito
sulla base delle direttive 5.01 emanate dal Centro d’informazione AVS/AI per
l’anno 1995 (doc. M), ritenuto che i calcoli sono stati eseguiti unicamente per
il 1995. La procedente ha sostenuto che lo stesso risultato si ottiene tuttavia
per tutti gli altri anni per i quali pretende il contributo suppletivo
pattuito.
Spese:
affitto (Fr. 745.-- x 12):2* Fr. 4’470.--
importo
forfetario per spese + Fr. 600.--
franchigia - Fr. 800.--
minimo
vitale Fr. 16’660.--
cassa
malati
(Fr.
259.40 - 100.10**) x 12 Fr. 1’911.60
Fr. 22’841.60
Entrate: AVS
(Fr. 1’6630.-- x 12) Fr. 19’560.--
capitale
(Fr. 76’000.-- - 25’000.--) 10% Fr. 5’100.--
interessi
su capitale 4% di 76’000.-- Fr. 3’040.--
Fr. 27’700.--
- in
quanto la procedente condivide l’appartamento con il figlio
** quota
mensile cassa malati, con sussidio di Fr. 100.-- (doc. I e L)
Sulla
base delle precedenti considerazioni __________ pretende Fr. 350.-- mensili
indicizzati per 49 mesi, ossia Fr. 22’679.60, come al seguente conteggio:
Fr.
436.90 dicembre 1991 Fr. 436.--
Fr.
451.90 gennaio-dicembre 1992 Fr. 5’422.80
Fr.
462.89 gennaio-dicembre 1993 Fr. 5’554.68
Fr.
464.89 gennaio-dicembre 1994 Fr. 5’578.68
Fr.
473.88 gennaio-dicembre 1995 Fr. 5’686.56
Fr. 22’679.60
La
pretesa di Fr. 2'355.15 non è stata motivata né nell'istanza né in sede di
udienza
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha in sostanza contestato la validità del doc. B
quale riconoscimento di debito, non potendosi determinare se la condizione ivi
prevista si sia avverata. L'importo di Fr. 350.-- non andrebbe in ogni caso
indicizzato, non vi sarebbe poi formale messa in mora. La procedente sarebbe
poi debitrice nei suoi confronti, entrerebbe quindi in linea di conto una
compensazione. Da ultimo l'agire dell'escutente sarebbe lesivo del principio
della buona fede.
D. Con
sentenza 28 marzo 1996 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha
accolto parzialmente l’istanza argomentando che le parti hanno sottoscritto una
convenzione, secondo la quale, qualora le prestazioni AVS, comprese quelle
complementari, versate alla procedente non avessero raggiunto l’ammon-tare di
Fr. 1’500.-- mensili (importo indicizzato sulla base del valore di detto
importo alla fine del 1984), l’escusso avrebbe versato alla precettante la
differenza fino ad un importo massimo di Fr. 350.--. Come risulta dai doc. D 1
- D 5, l’AVS ha versato alla procedente le seguenti rendite mensili: 1991 Fr.
976.--, 1992 Fr. 1’098.--, 1993 Fr. 1’209.--, 1994 Fr. 1’579.--, 1995 Fr.
1’630.--. Il valore di Fr. 1’500.-- adeguato all'indice nazionale dei prezzi al
consumo, prendendo come base il valore alla fine del 1984 per i rispettivi
periodi, è stato calcolato secondo il corrispondente indice medio annuo.
In
prima sede è stato ritenuto che per ogni mese la differenza fra la prestazione
AVS effettivamente versata e l’importo di Fr. 1’500.-- indicizzato come sopra è
superiore a Fr. 350.--. La convenzione non prevede che l’importo di Fr. 350.--
sia indicizzato. Sulla base della documentazione agli atti risulta l’esistenza
di un debito pari a quarantanove mensilità di Fr. 350.-- l’una, ossia Fr.
17’150.--. Il primo giudice ha respinto l’eccezione di compensazione, ex art.
125 cfr. 2 CO, le pretese per alimenti non potendo essere compensate contro la
volontà del creditore. Il giorno dell’adempimento essendo stato stabilito dalle
parti mediante la pattuizione di scadenze mensili, non occorreva interpellazione.
Gli interessi sono stati riconosciuti a partire dal 15 dicembre 1993, quale
data media di scadenza.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 19 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con
allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) "Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito
adempimento" (Cometta, op.
cit., p. 338; cfr. anche A. Panchaud/M. Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 16).
c) In
concreto l'accordo 5 settembre 1984 (doc. B) costituisce un riconoscimento di
debito condizionato. __________ si impegna a versare una certa somma mensile a
condizione che la rendita AVS della ex-moglie, comprensiva delle prestazioni
complementari, sia inferiore a Fr. 1'500.--.
ha provato di aver ricevuto tra il 1991 e il 1995 una rendita ordinaria AVS
inferiore ai Fr. 1'500.-- mensili indicizzati. La differenza è comunque sempre
stata maggiore di Fr. 350.--. L'escutente non ha dimostrato di aver postulato
senza successo l'assegnazione di una prestazione complementare. Ella ha però
indicato chiaramente, tramite l'opuscolo del Centro di informazione AVS/AI
(doc. M), quali sono i parametri che influiscono sull'ottenimento della prestazione.
La documentazione prodotta attesta poi in modo puntuale le sue entrate e le sue
uscite. Il successivo calcolo, relativamente semplice, dimostra che __________
n non rientra tra le persone che hanno diritto alle prestazioni complementari.
Inutile quindi una formale richiesta da parte sua in tal senso, incombenza che
non è peraltro prevista nell'accordo 5 settembre 1984. La realizzazione della
condizione è stata pertanto dimostrata.
d) La
convenzione sottoscritta dalle parti non prevede che il contributo mensile
venga indicizzato, esso rimane quindi di Fr. 350.-- ed è dovuto per un totale
di 49 mesi (da dicembre 1991 a dicembre 1995) per un totale di Fr. 17'150.--.
Nel doc. B non è indicato il giorno dell'adempimento né è possibile determinarlo
sulla base del suo tenore letterale (cfr. Wolfang
Wiegand in: Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea e
Francoforte sul Meno 1996, n. 10 ad art. 102 CO). Non è quindi applicabile il
cpv. 2 dell'art. 102 CO, anche perché l'avverarsi della condizione poteva
essere comunicato unicamente dall'appellata, __________ non poteva infatti
conoscere la situazione previdenziale dell'ex-moglie. Gli interessi al 5% sono
quindi ammessi dal 9 giugno 1995 su fr. 15'050.-- (cfr. doc. N) e dal 14
dicembre 1995 su fr. 2'100.-- (cfr. doc. A di parte convenuta), date in cui
__________ è stato costituito in mora.
- a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L'appellante
lascia intendere che, essendo lo scopo della convenzione quello di assicurare all'appellata
il minimo esistenziale, andrebbero conteggiate tutte le fonti di reddito di
__________ e non solo la rendita AVS. Tale volontà delle parti contrasta però
con il tenore letterale della convenzione e non è stata assolutamente resa
verosimile. Nemmeno il presunto comportamento abusivo di controparte risulta verosimile,
non costituisce certo abuso di diritto il prevalersi dell'art. 125 n. 2 CO.
- L’appello
16 aprile 1996 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto
limitatamente alla decorrenza degli interessi. Tassa di giustizia e indennità
seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF
pronuncia: I. L’appello
16 aprile 1996 di __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura di
Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza è parzialmente
accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ dell'UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente
all'importo di fr. 17'150.-- oltre a interessi al 5% dal 9 giugno 1995 su fr.
15'050.-- e dal 14 dicembre 1995 su fr. 2'100.--.
- La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 160.--, da anticipare dall'istante, sono a suo carico
nella misura di 1/3 e a carico del convenuto nella misura di 2/3; il convenuto
rifonderà alla controparte fr. 130.-- a titolo di ripetibili ridotte."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 240.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ in ragione di 1/12 e di
__________ in ragione di 11/12, quest'ultimo rifonderà a controparte Fr. 550.--
a titolo di indennità.
- Intimazione:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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