Bankruptcy annulled because debt was paid before declaration

14.1996.20Autre juridiction24 mai 1996Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Bankruptcy and Debt Collection Chamber allowed the debtor’s appeal against a bankruptcy declaration. Although the debtor raised payment for the first time on appeal, the court held that pseudonova predating the bankruptcy decision may be considered in bankruptcy appeals under cantonal procedure. The transfer order dated 20 February 1996 sufficiently proved that the debt had been paid before the bankruptcy was declared on 22 February 1996. The first-instance bankruptcy decree was therefore annulled. Costs were left to the appellant, who had not appeared at first instance.

Regeste Omnilex

Art. 25 no. 2 LEF; arts. 171 and 174 LEF; arts. 387-388 CPC; appeal against bankruptcy declaration: admissibility of pseudonova and effect of proven pre-declaration payment. In bankruptcy appeal proceedings, cantonal law may exclude true nova but admit pseudonova, namely facts existing before the impugned judgment but not brought before the first judge, provided they are decisive and not an abusive tactical expedient (consid. 1). If the debtor proves extinction of the debt before the bankruptcy declaration, the legal basis for bankruptcy falls away and the declaration must be annulled (consid. 2). Costs may be charged to the appellant under the tariff rules where warranted by procedural conduct (consid. 3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.20

Data decisione, Autorità: 24.05.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00020

Lugano 24 maggio 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 3 gennaio 1996 presentata da


contro


sulla quale istanza la Pretore di __________, ha decretato il 22 febbraio 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da giovedì 22 febbraio 1996 alle ore 14.00.

2/3 omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 1. marzo 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 6/8 marzo1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto

A. Con istanza 3 gennaio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 816.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 14 febbraio 1996 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di aver effettuato il pagamento il 20 febbraio 1996, producendo copia dell’ordine di bonifico della Banca __________ a favore della creditrice di Fr. 816.--, datato 20 febbraio 1996 (doc. _).

D. La __________ non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerato

in diritto

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 20 febbraio 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub _.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C. SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr, tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

  1. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonché i disposti citati

PRONUNCIA

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 22 febbraio 1996 pronunciata dalla Pretore di , inc. FA., nei confronti della __________ è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono a carico della __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________


  • Ufficio dei fallimenti di __________

  • Ufficio esecuzione di __________

  • Ufficio dei registri di __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria

.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal may rely on new facts and evidence showing payment before bankruptcy was declared.

Solution extraite

In bankruptcy appeal proceedings, true nova are excluded, but pseudonova predating the bankruptcy declaration may be admitted if they would have prevented the declaration and are not merely an evasive tactic.

Motifs extraits

The court applied cantonal civil procedure and the appeal rules under CPC, holding that the special bankruptcy appeal practice allows pseudonova but not true nova.

Question juridique clé

Whether the alleged payment before the bankruptcy declaration is sufficiently proven.

Solution extraite

Yes. The transfer order produced on appeal was sufficient proof that the debt had been paid before the declaration of bankruptcy.

Motifs extraits

Because the payment predated the bankruptcy declaration, the ground for bankruptcy no longer existed and the first-instance order had to be annulled.

Question juridique clé

Allocation of court costs and bankruptcy-office expenses.

Solution extraite

The appellant bears the first-instance and appellate court fees, as well as the bankruptcy-office expenses; no compensation is awarded.

Motifs extraits

The debtor did not appear before the first judge, so the costs were charged to it in both instances under the applicable tariff rules.

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