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Numero d'incarto:
14.1996.112
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00112
Lugano
27 gennaio 1996 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 10 ottobre 1996
presentata da
contro
patr.
da: __________
sulla quale istanza la Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il
4 dicembre 1996:
“1. E`
pronunciato il fallimento della __________ Lugano, a far tempo da mercoledì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in
appello l’11 dicembre 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale
12/16 dicembre 1996 che ha accordato
all’appello effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con
istanza 7 ottobre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per Fr. 107’462.15 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di aver ottenuto dalla creditrice, prima della declaratoria di fallimento,
una nuova dilazione di pagamento del debito ed ha prodotto una dichiarazione
della __________ in tal senso (doc. B).
Considerato
in diritto
- L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello di aver ottenuto una dilazione di
pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La
questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed
eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile
cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di
ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di
ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di
fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387
CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione
a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da
questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che
disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321
cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed
eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420;
CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del
fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono
apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il
fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in
re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
-
Nel
caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso, costituisce prova sufficiente
della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione:
il fallimento va quindi annullato.
-
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il
primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate
all’appellante.
Per questi motivi, richiamati gli art.
171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC
pronuncia
I. L’appello
11 dicembre 1996 della __________, è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 4 dicembre 1996 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 96.01090, nei confronti della
__________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare
come di rito, è a carico della __________
-
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come
di rito, sono a carico della __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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