Bankruptcy annulled because debt was paid before declaration

14.1996.111Autre juridiction27 janv. 1997Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a bankruptcy declaration by the Lugano Pretore, arguing for the first time on appeal that it had already paid the debt on 5 December 1996. The appellate court held that, in bankruptcy appeals, new facts are generally excluded but pseudonova are admissible if they predate the bankruptcy and would have prevented it. The receipt from the enforcement office was accepted as sufficient proof of payment before the declaration. The appeal was therefore granted, the bankruptcy declaration annulled, and costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 171 and 174 LEF; Art. 387-388 CPC; nova in bankruptcy appeal: true nova are excluded under the ordinary appellate rules, but pseudonova may be admitted where they relate to facts existing before the bankruptcy declaration and, if timely alleged, would have prevented the declaration. Documentary proof of pre-declaration payment extinguishes the debt and requires annulment of the bankruptcy. Costs may be allocated against the appellant under the tariff provisions, even where the appeal succeeds, if procedural conduct so warrants.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.111

Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00111

Lugano 27 gennaio 1997 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 7 ottobre 1996 presentata da


contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 10 dicembre 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4 omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello l’11 dicembre 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 12/16 dicembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto

A. Con istanza 7 ottobre 1996 la __________ für die obligatorische berufliche Vorsorge ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 12’544.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di aver saldato il suo debito producendo una ricevuta datata 5 dicembre 1996 dell’UE di Lugano confermante il ricevimento dell’importo di Fr. 13’435.50 da parte della __________ a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dalla parte appellata (doc. A).

Considerato

in diritto

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 5 dicembre 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

  1. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC

pronuncia

I. L’appello 11 dicembre 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 10 dicembre 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 96.01081, nei confronti della __________ è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

bankruptcyappealnew factspaymentpseudonovacosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether new facts and evidence showing pre-declaration payment could be considered on appeal in bankruptcy proceedings.

Solution extraite

The court held that pseudonova may be admitted in bankruptcy appeals if they concern facts existing before the bankruptcy declaration and, had they been timely known, would have prevented the bankruptcy.

Motifs extraits

Because bankruptcy appeals follow cantonal civil procedure under the LEF framework, the appellate rules generally exclude true nova, but the court's settled practice allows pseudonova in bankruptcy matters under the stated conditions.

Question juridique clé

Whether the debtor had proved payment before the bankruptcy declaration so that the bankruptcy had to be annulled.

Solution extraite

The receipt was sufficient proof that the debt had been paid before the bankruptcy declaration; the bankruptcy was therefore annulled.

Motifs extraits

The documentary proof established extinction of the debt before the judgment of bankruptcy, which removes the basis for the declaration of bankruptcy.

Question juridique clé

Who bears the court costs and office costs after the appeal succeeds.

Solution extraite

The appellant had to bear the justice fee in both instances and the costs of the bankruptcy office; no compensation was awarded.

Motifs extraits

Costs were allocated against the appellant because it had not appeared before the first judge, and the applicable tariff provisions excluded indemnities.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.