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14.1996.107 ΓÇó Appeal against revocation of concordat moratorium dismissed
14.1996.107Autre juridiction9 avr. 1997Dismissed
The Ticino appellate debt-enforcement chamber dismissed the debtor’s appeal against the Lugano district court’s revocation of an ordinary concordat moratorium. It held that the debtor had not shown sufficient assets to cover privileged claims and concordat expenses, and that the concordat proposal was not serious. The chamber also rejected complaints of denial or delay of justice and refused to review the commissioner’s conduct or alleged nullity of his acts, because such objections fall outside its cognizance under SchKG and belong to the merits court. The moratorium revocation was confirmed and CHF 300 in court fees were charged to the debtor.
Art. 306 cpv. 2 LEF; revocation of a concordat moratorium and scope of appellate review in concordat matters; the debtor must show sufficient means to cover the costs of the procedure and must present a serious concordat proposal that respects creditors’ rights. If these conditions are not met, revocation is justified. Objections alleging denial or delay of justice are excluded where the first instance has issued an appealable decision. Complaints under Art. 5 LEF concerning the conduct of the commissioner lie outside the cognizance of the concordat judge and the appellate concordat court and must be pursued before the competent merits court (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.107
Data decisione, Autorità: 09.04.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00107
Lugano 9 aprile 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati -
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 luglio 1996 di moratoria concordataria alla Pretura del Distretto di Lugano da
__________;
richiamata la sentenza 14 novembre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano che ha revocato la moratoria concessa l'8 agosto 1996;
sentenza tempestivamente dedotta in appello da
patr. dall'avv. __________
con atto 21 novembre 1996 denominato "appellazione" e "fondato sul successivo cpv.3 del predetto art. 17 LEF";
preso atto delle osservazioni commissariali 6 dicembre 1996 di __________
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con sentenza 14 novembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano ha revocato la moratoria concordataria concessa alla ditta __________. per le ragioni ivi partitamente indicate cui si rinvia;
che in particolare il primo giudice ha motivato la revoca ex art. 306 cpv.2 LEF per la certezza acquisita nel senso che gli attivi del debitore non siano nemmeno sufficienti per coprire i crediti privilegiati (Fr. 33'340.80), ritenuto altresì che per la durata della moratoria non è nemmeno stato versato il canone di locazione per Fr. 48'800.--;
che con appellazione 21 novembre 1996, formulata in termini al limite della ricevibilità, __________ si è aggravata per il titolo di denegata o ritardata giustizia ex art. 17 cpv.3 LEF contro la mancata decisione della Pretore sulla domanda di revoca del commissario per carenza del requisito di imparzialità;
che "parallelamente si chiede la giusta pronuncia di codesta Autorità sul comportamento del sig. __________, comportamento in aperto contrasto con la funzione pubblica da lui esercitata. Si chiede che tutti gli atti messi in essere dal Commissario siano dichiarati nulli";
che il giudizio pretorile di revoca della moratoria - peraltro nel confuso gravame nemmeno rimesso in discussione - è in linea con gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, atteso che il debitore deve indicare al giudice del concordato i mezzi finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato - nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta che va formulata nella domanda introduttiva - e che la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di studio del 9 ottobre 1995, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p. 122-123, n. 3.1.2.1);
che non vi può essere spazio per qualsivoglia censura di denegata o ritardata giustizia, il primo giudice essendosi determinato con giudizio suscettibile di impugnativa;
che nemmeno è possibile censurare in sede di appello contro la sentenza pretorile di revoca della moratoria il comportamento del Commissario, atteso che le censure ex art. 5 LEF sfuggono al potere di cognizione del giudice del concordato come pure della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati, rientrando nell'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cometta, op. cit., p.139, n.6.3; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, p.190-191);
che l'appello va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia è a carico della ditta __________. (art. 54 e 61 cpv.1 OTLEF);
richiamati gli art. 293 ss. LEF
PRONUNCIA
1.1 Di conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha revocato la moratoria per concordato ordinario concessa alla ditta __________.
E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, resta a carico della ditta __________
Intimazione a: - __________
Comunicazione a: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
UE di Lugano
Ufficio registri di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati -
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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