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Numero d'incarto:
14.1996.102
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00102
Lugano
12 dicembre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza
20 settembre 1996 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 22agosto/5 settembre 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 30 ottobre 1996 ha così
deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti, Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 43’600.-- oltre
interessi al 12% dal 22 dicembre 1990 su Fr. 15’000.--, dal 15 maggio 1991 su
Fr. 14’000.--, dal 15 ottobre 1991 su Fr. 4’600.-- e dal 15 maggio 1992 su Fr.
10’000.--, nonché Fr. 100.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
Fr. 175.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta,
la quale rifonderà a controparte Fr. 200.-- di indennità”.
Sentenza dedotta in appello
dall’escussa con atto in lingua tedesca;
richiamata la diffida 11
novembre 1996 del Presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente
veniva assegnato un termine scadente il 29 novembre 1996
per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti
AGITI- un
deposito di Fr. 260.-- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con
la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo
entro il
termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai
sensi dell’art.312 CPC;
considerato come il versamento non
sia stato effettuato per cui l’appello va
stralciato dai ruoli;
ritenuto che con ordinanza 11
novembre 1996 il Presidente
di questa Camera ha assegnato
all’appellante ex art. 142 cpv. 3 CPC un
termine perentorio di 10 giorni per
ripresentare l’atto di appello in lingua italiana -
così come sancito dall’art. 117 cpv.
1 CPC (”il processo deve svolgersi in
lingua Italiana”) - con la
comminatoria che il mancato ossequio dell’ordinanza e del
termine in essa fissato avrebbe
comportato l’irricevibilità dell’atto ricorsuale;
preso atto che __________ non ha
prodotto entro il termine fissato l’atto d’appello
in lingua italiana, per cui l’appello
sarebbe in ogni caso irricevibile
pronuncia
-
L’appello 6
novembre 1996 di __________ -comunque irricevibile per mancata traduzione- è
stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
-
Non si prelevano
spese.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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