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Numero d'incarto:
14.1996.00113
Data decisione, Autorità:
06.02.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00113
Lugano
6 febbraio 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 16 dicembre 1996
dalla
Amministrazione
del fallimento __________
(rappr.
dal curatore del fallimento avv. __________, a sua volta patrocinato
dall'avv. __________)
contro
-
-
-
-
-
-
-
chiedente:
“I. In via supercautelare
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è fatto ordine
al UF di Lugano di procedere all’inventario ex art. 162 LEF, e di procedere
altresì alle seguenti misure ex art. 170 LEF:
-
il divieto alla __________
di __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti
-
il blocco della cassetta
di sicurezza intestata ai falliti presso la __________ __________
-
il divieto alla __________
di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti
-
il divieto al signor
__________ di disporre di beni, crediti o altri
averi dei falliti
-
il divieto alla __________
di disporre di beni, crediti o altri
averi dei falliti
-
il divieto alla __________
di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti
-
il divieto generale ai
debitori dei falliti di pagare in loro mani, risp. il divieto a tutti i
detentori di loro beni di disporre degli stessi, _________
II. In via principale
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza sono
riconosciute le sentenze del Tribunale di __________ 15.5.1996 e 10.7.1996, ed
è quindi decretato il fallimento delle seguenti persone:
-
Copia della sentenza è
intimata all’Ufficio Fallimenti di Lugano per i suoi incombenti.
-
Protestate tasse, spese e
ripetibili.”
E sul complemento 17 gennaio 1997, con il quale è
stato richiesto in aggiunta ai provvedimenti conservativi di cui alla domanda
16 dicembre 1996
“che
venga fatto divieto a tutti i debitori falliti di disporre in qualsiasi modo
dei loro beni siti in Svizzera.”
Ed ora sui chiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
-
che
con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di __________ Sezione civile, ha
dichiarato il fallimento di __________ __________, con sede a __________,
nonché dei soci __________, nominando giudice delegato per la procedura il
__________ e curatore il __________;
-
che
con sentenza 10 luglio 1996 lo stesso Tribunale ha esteso il fallimento a
-
che
con l’istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 il curatore
fallimentare avv. __________ a nome dell’amministrazione del fallimento
__________ chiede il riconoscimento in Svizzera delle predette sentenze
italiane e l’adozione in via supercautelare di una serie di provvedimenti
conservativi ex art. 162 ss. e 170 LEF;
-
che
per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del
decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente
del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano
in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP),
prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di
compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;
-
che
l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta
all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera
(art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò
che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al.
1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420,
N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
-
che
per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art.
166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti
conservativi secondo l’art. 168 LDIP (art. 513 cpv.1 CPC), ritenuto che
l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e
trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art.
513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
-
che
per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero
di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i
provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che
l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa
essere riconosciuto (cfr. J. Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht:
Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses
in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15; D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer
Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art.
166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989,
pag. 110);
-
che
l’istante afferma esservi beni appartenenti ai falliti a Lugano, in particolare
crediti relativi a conti intestati a __________ __________ presso la __________
nonché una partecipazione azionaria nella __________ ed “almeno una cassetta di
sicurezza” presso la __________ (cfr. istanza, pag. 2);
-
che
nella “memoria esplicativa” depositata da __________ __________ al Tribunale di
__________ nell’ambito della procedura fallimentare italiana che lo riguarda
(doc. A) vi sono riferimenti sia ad una partecipazione azionaria dei __________
(pag. 5), sia al deposito dei relativi certificati azionari presso cassette di
sicurezza della __________ (pag. 8), sia a relazioni dei __________ con la
succursale _________ (pag. 10);
-
che
tali riferimenti, benché relativamente generici e contenuti in affermazioni di
parte, possono bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza
di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP,
risultando per il resto l’istanza di riconoscimento, ad un esame prima facie
e con riserva di ulteriori accertamenti, non sprovvista di possibilità di
accoglimento;
-
che
con l’istanza in esame si chiede che venga ordinato l’inventario preventivo nel
senso degli art. 162 ss. LEF dei beni dei falliti;
-
che
siffatto ordine presuppone che sia reso verosimile il rischio di pregiudizio
delle ragioni creditorie, atteso che di regola nel caso di inventario ex art.
162 LEF nel fallimento nazionale il grado di verosimiglianza richiesto è minore
rispetto a quello per l’inventario ex art. 83 cpv. 1 LEF, già realizzandosi in
presenza di singoli indizi di natura oggettiva o soggettiva (cfr. F. Cometta,
L’inventario preventivo nell’esecuzione in via di fallimento, in Rep. 1993,
pag.125);
-
che
durante una procedura di riconoscimento di decreto di fallimento straniero si
giustifica a maggior ragione l’erezione di un inventario preventivo dei beni in
Svizzera dei falliti, non potendosi prescindere dalla pregressa declaratoria di
decozione all’estero;
-
che
competente per l’erezione dell’inventario è l’Ufficio fallimenti di Lugano
(cfr. art. 163 cpv.1 prima proposizione LEF, per analogia, combinato con art.
167 cpv.1 primo periodo LDIP), il quale per i beni siti al di fuori del suo
Circondario procederà nelle forme rogatoriali;
-
che
con l’istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 si chiedono altre
misure conservative facendo riferimento all’art. 170 LEF, secondo cui “il
giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela
dei diritti dei creditori”;
-
che
tale norma lascia un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata ad
ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un
provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che
nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad
opera dei falliti;
-
che
dei provvedimenti chiesti risultano adeguati e necessari allo scopo citato sia
il divieto ai possessori di beni dei falliti indicati dall’istante di disporre
di tali beni sia il blocco della cassetta di sicurezza intestata ai falliti
presso la __________ (cfr. istanza 16 dicembre 1996), che il divieto generale
agli stessi falliti di disporre dei loro beni in Svizzera (cfr. complemento 17
gennaio 1997);
-
che
invece la richiesta di ordinare il divieto generale ai debitori (non
individuati personalmente) dei falliti di pagare in loro mani, rispettivamente
il divieto in termini pure generali a tutti i detentori di beni dei falliti di
disporne,___________(istanza 16 dicembre 1996, petitum I., ultimo
paragrafo), non può essere accolta in quanto di fatto tale pubblicazione
avrebbe - sull’immagine in Svizzera dei qui convenuti - i medesimi effetti
della pubblicazione della decisione di riconoscimento del fallimento (cfr. art.
169 LDIP), superando i limiti di un provvedimento conservativo;
-
che
nemmeno si può accedere alla richiesta di divieto a __________ personalmente
di disporre di beni dei falliti, __________ risultando agire come organo della
__________ (cfr. doc. A pag. 7, D e E);
-
che
le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare
istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U. Walder, Die international konkursrechtliche
Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo
1989, pag. 332);
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 29 e166 ss. LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti citati
decreta:
- L’
istanza per provvedimenti conservativi, inaudita parte,16 dicembre 1996 e
complemento 17 gennaio 1997 è parzialmente accolta.
1.1. E’
fatto ordine all’Ufficio fallimenti di Lugano di procedere indilatamente
all’erezione dell’inventario dei beni di:
siti
in Svizzera, in particolare presso__________
1.1.1. Si
rendono attenti i falliti e i destinatari dei divieti che l’art. 169 CP
stabilisce che:
“ Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori
di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della procedura
di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge,
svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione.”
1.1.2. Per
i beni siti fuori circondario l’Ufficio fallimenti di Lugano procederà nelle
forme rogatoriali.
1.2. E’
fatto divieto __________ di disporre di beni, crediti o altri averi di
proprietà, rispettivamente intestati a __________
1.3. E’
fatto divieto alla __________, e per essa al __________, amministratore unico,
__________, di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà,
rispettivamente intestati a __________
1.4. E’
fatto divieto alla __________, di disporre di beni, crediti o altri averi di
proprietà, rispettivamente intestati a __________
1.5. E’
fatto divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi di
proprietà, rispettivamente intestati a __________
1.6. E’
ordinato il blocco delle cassette di sicurezza intestate a una o più delle
seguenti persone
presso
la __________
1.7. E’
fatto divieto a:
di
disporre in qualsiasi modo dei beni, crediti o altri averi di loro proprietà
rispettivamente a loro intestati siti in Svizzera, con la comminatoria delle
sanzioni penali di cui all’art. 292 CP che recita:
“ Chiunque non ottempera ad una decisione a lui
intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l’arresto o
con la multa.”
- La
tassa di giustizia per questa decisione di fr. 500.-- è a carico della Massa
fallimentare __________
2.1. Le
ulteriori tasse e spese connesse con l’esecuzione dei provvedimenti
conservativi qui decretati sono a carico, e da anticipare, della Massa
fallimentare __________ nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di
Lugano.
- Intimazione
a: __________
e
con istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 a: -__________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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