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Numero d'incarto:
14.1995.72
Data decisione, Autorità:
12.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00072
Lugano
12 luglio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 luglio
1994 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/17 marzo 1994 dell’UE di
Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/18 luglio 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e pertanto l’opposizione interposta al PE n. __________ è respinta in
via provvisoria.
- La
tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla creditrice è a carico del convenuto
con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.-- di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso che con atto 28 luglio 1994 ha postulato la reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 19 agosto 1994 la parte appellata si
è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 2/8 agosto 1994
all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n __________ del 15/17 marzo 1994 dell’UE di
Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 102’188.-- oltre
interessi al 6% dal 1. gennaio 1994 e Fr.1’111.75 oltre interessi al 5% dal 3
gennaio 1994, indicando quale titolo di credito: “Billets à ordre souscrits par
le débiteur le 1.4.93, échus le 31.12.93 et protestés - Frais de protêts et autres
frais (contre-valeur de 118’000’000 Lit. au cours moyen du 31.12.93)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda le sue pretese su due vaglia
cambiari per gli importi di Lit. 100’000’000 risp. Lit. 18’000’000 emessi a
Lugano il 1. aprile 1993 da __________ all’ordine di __________, con scadenza
al 31 dicembre 1993 (doc. D e E). I titoli cambiari sono stati protestati in
data 3 gennaio 1994 per mancato pagamento (doc. F e G).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha contestato
la legittimazione attiva del procedente, ritenuto che contrattualmente quale
creditrice figura la __________. __________ ha poi negato la sua legittimazione
passiva, sostenendo che dai documenti agli atti risultano quali parti
contrattuali le società __________ e __________, delle quali egli è
amministratore con firma individuale. Sui doc. D e E è infatti indicato
l’indirizzo del suo studio e non quello privato. In prima sede è stato poi
contestato il tasso d’interesse del 2% al mese, che porterebbe ad un interesse
annuo di circa il 27% così come il tasso di cambio.
D. Con sentenza 15 luglio 1994 la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che i titoli cambiari,
formalmente validi, costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio
dell’opposizione, non ricorrendo uno dei motivi previsti dall’art. 182 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso ribadendo sia la la carenza di legittimazione attiva della
procedente che la sua legittimazione passiva. Inoltre in prima sede non sarebbe
stata verificata la validità formale dei vaglia cambiari. Infatti il titolo
cambiario doc. E non indica la valuta.
F. Con osservazioni 19 agosto 1994 la parte appellata si
è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
- La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua
esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
a) Ex art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art.
1098 CO anche al vaglia cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti
inerenti al vaglia cambiario.
Ex
art. 1002 cpv. 3 CO la girata al portatore vale come girata in bianco. Ex art.
1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore
legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche
se l’ultima è in bianco. Chi si legittima in tal modo, vale, fino a prova
contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo
cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, p. 181 n. 53). Il debitore si
libera solo soddisfacendo il creditore legittimato dal titolo (art. 1030 cpv. 3
e 966 cpv. 2 CO).
L’avv.
___________, detentore dei vaglia cambiari vale come legittimato materialmente,
come proprietario dei titoli cambiari e pertanto come creditore dei crediti
cambiari. La sua legittimazione attiva è pertanto dimostrata.
b) Ex art. 1007 CO, pure applicabile ex art. 1098 CO
anche al vaglia cambiario, la persona contro la quale sia promossa azione
cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi
personali con il traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore,
acquistando il vaglia cambiario, abbia agito scientemente a danno del debitore.
L’eccepita
carente legittimazione dell’escusso, che ha rilevato che sui vaglia cambiari è
indicato l’indirizzo presso il quale sono domiciliate le società, parti del contratto
di mutuo sottostante l’emissione dei vaglia cambiari, va respinta. Infatti
dall’esame dei titoli cambiari emerge che questi sono stati firmati
dall’escusso quale emittente. Inoltre __________ non ha nemmeno eccepito che
il procedente, acquistando i vaglia cambiari, abbia agito scientemente a suo
danno. L’escusso non può pertanto opporre a __________ eccezione alcuna
fondata sui rapporti suoi personali con i portatori precedenti.
c) Contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso i
vaglia cambiari in esame indicano la valuta, ossia lire italiane espresse con
l’abbreviazione “Lit”, in cui sono stati riconosciuti gli importi da pagare.
L’indicazione
della valuta e gli importi appaiono anche sui protesti, così come sul PE in
oggetto. Di conseguenza appare chiaro che gli importi di “ Lit. 100’000.-- e
Lit. 18’000.--” indicati nel primo considerando della sentenza pretorile sono
dovuti ad un errore di scrittura.
d) I vaglia cambiari doc. E e F adempiono i requisiti di
cui all’art. 1096 CO e di conseguenza sono validi dal profilo del diritto
cambiario. Essi costituiscono validi riconoscimenti di dbeito ex art. 82 cpv. 1
LEF, non avendo l’escusso sollevato eccezioni ex art. 82 cpv. 2 LEF.
-
Ex art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO il portatore può chiedere
in via di regresso gli interessi al tasso del 6% dalla scadenza, per cui gli
interessi al 6% dal 1. gennaio 1994 preteso dal procedente sul credito
cambiario di Fr. 102’188.-- e ex art. 104 cpv. 1 CO al 5% sulle spese di
protesto di complessivi Fr. 1’111.75 sono giustificati.
-
L’appello 28 luglio 1994 di __________ va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF, 1002, 1004, 1006, 1007 e 1045 CO, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L’appello 28 luglio 1994 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà a __________ Fr. 800.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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